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Paese
(Stati non riconosciuti dalla Svizzera in corsivo)
Documenti di viaggio riconosciuti per l’entrata in Svizzera oltre ai passaporti nazionali Obbligo del visto per un soggiorno di al mass. 90 giorniB) Obbligo del visto per un soggiorno di oltre 90 giorniC)
Macao vedi A) No V17 V
Macedonia del Nord vedi A) No V9 
V12 
M: D, S, SP
V 
F: D, S, SP
Madagascar vedi A) V V
Malawi vedi A) V V
Malaysia vedi A) No   No  
Maldive vedi A) V V
Mali vedi A) V V
Malta
(Schengen)
CI    No   No  
Marocco vedi A) V 
M: D, S, SP
V 
F: D, S, SP
Marshall (Isole) vedi A) No V1 V
Mauritania vedi A) V V
Mauritius vedi A) No V1 V 
F: D, S
Messico vedi A) No V1 V
Micronesia (Trust Territory of Pacific Islands) vedi A) No V1 V
Moldavia vedi A) No V12 
M: D, S
V 
F: D, S
Monaco
(Schengen)
P5  
CI  
MCO-1 
MCO-2   
No   No  
Mongolia vedi A) V 
M: D, S, OP
V 
F: D, S, OP
Montenegro vedi A) No V12 V
Mozambico vedi A) V V
Myanmar (Birmania) vedi A) V V

 

  1. Per entrare nello spazio Schengen per un soggiorno di breve durata (senza attività lucrativa) di al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni, i cittadini di Stati terzi (non UE/AELS) necessitano, a prescindere dall’obbligo del visto, di un documento di viaggio riconosciuto che soddisfaccia entrambe le seguenti condizioni:
  • essere valido per almeno i tre mesi successivi alla prevista data di uscita dallo spazio Schengen ed
  • essere stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti (la data del rilascio è rilevante solo per l’entrata nello spazio Schengen).

Fa stato la data del rilascio del documento di viaggio, indipendentemente da un’eventuale proroga disposta dalle autorità.

Le due condizioni di cui sopra non si applicano invece ai documenti di viaggio di cittadini di Stati terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen 

Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati Schengen (PDF, 905 kB, 07.10.2024)
(allegato UE-2 manuale dei visti I)

o di un visto valido di categoria D per soggiorno di lunga durata rilasciato da uno Stato Schengen (visto nazionale, che equivale a un permesso di soggiorno[1]). In questi casi, il documento di viaggio dev’essere ancora valido al momento dell’entrata e durante il previsto soggiorno in Svizzera o in un altro Stato Schengen.

Il seguente documento indica se un documento di viaggio è riconosciuto per l’entrata (inglese):

Tabella dei documenti di viaggio riconosciuti (inglese)
(allegato UE-10 manuale dei visti I)

Per garantire in permanenza la disponibilità dei documenti più recenti rimandiamo al sito web della Commissione europea. I documenti si trovano in fondo alla pagina sotto "Related documents": (Travel documents issued by third countries and territorial entities (Part I); Travel documents issued by Member States (Part II); Travel documents issued by international organisations and other entities subject to international law (Part III); List of known fantasy and camouflage passports).

  1. La durata massima del soggiorno di breve durata nello spazio Schengen è di 90 giorni su un periodo di 180 giorni; il giorno dell’entrata e quello dell’uscita sono computati sulla durata del soggiorno.
  2. Per un soggiorno di oltre tre mesi in Svizzera occorre un permesso di soggiorno. In linea di principio esso va sollecitato presso il servizio cantonale di migrazione prima dell’entrata in Svizzera. Ciò vale anche per le persone provenienti da Paesi i cui cittadini sono esentati dall’obbligo del visto per i soggiorni superiori a tre mesi. 

______
[1] Non sono considerati equivalenti i titoli di soggiorno temporanei rilasciati in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo.

Ultima modifica 15.08.2022

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