V13


Disposizioni in materia di visti:

V13

L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici (compresi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba [in serbo: Koordinaciona uprava]).

Sottostanno all’obbligo del visto:

  • le persone esercitanti un’attività lucrativa (anche se di durata inferiore a 8 giorni sull’arco di un anno civile).

Esenzione dall’obbligo del visto per soggiorno con attività lucrativa:

  • titolari di un permesso di soggiorno durevole rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto D valido, purché siano provvisti di un documento di viaggio riconosciuto e valido.

Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati Schengen (PDF, 905 kB, 07.10.2024)  

  

Ultima modifica 13.10.2024

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