Casi di rigore

La Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e la Legge sull’asilo (LAsi) prevedono, a determinate condizioni, la possibilità di rilasciare un permesso di dimora a favore di un cittadino straniero qualora un suo allontanamento lo posizionerebbe in una situazione personale d’estrema gravità (cfr. Istruzioni LStrI (PDF, 3 MB, 01.09.2023), § 5).

In tale ambito, si possono distinguere tre fattispecie:

  • Il caso personale particolarmente grave ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI (segnatamente «sans-papiers»)
  • Il caso personale particolarmente grave di una persona ammessa provvisoriamente (art. 84 cpv. 5 LStrI)
  • Il caso personale particolarmente grave di una persona del settore asilo (art. 14 cpv. 2 LAsi)

Di seguito, le statistiche relative alle tre situazioni:
   

Regolamentazione dei casi di rigore secondo l’articolo 14 capoverso 2 LAsi

Secondo l’articolo 14 capoverso 2 LAsi, un richiedente l’asilo può, su proposta del Cantone, ottenere un permesso di dimora se si trova in Svizzera da almeno cinque anni e se si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell’interessato. Questa disciplina vige a prescindere dallo stadio della procedura, quindi anche per le persone con decisione d’asilo negativa passata in giudicato.

Ultima modifica 08.03.2023

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