Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (UE) e dopo la fase transitoria convenuta fino al 31 dicembre 2020, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l’UE non si applica più alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito. Dal 1° gennaio 2021 i cittadini del Regno Unito non sono più considerati cittadini dell’UE bensì di Stato terzo.
Per informazioni sui diritti dei cittadini del Regno Unito che beneficiano di diritti garantiti dall’accordo sui diritti acquisiti, consultare la rubrica «Cittadini del Regno Unito con diritti acquisiti».
Per informazioni sui diritti dei cittadini del Regno Unito che desiderano stabilirsi in Svizzera dal 1° gennaio 2021, consultare la rubrica «Lavoratori del Regno Unito entrati dal 1° gennaio 2021».
Cittadini del Regno Unito con diritti acquisiti
La Svizzera non è membro dell’UE. Per questo motivo la Svizzera e il Regno Unito hanno concordato, in virtù dell’ALC, un proprio accordo bilaterale sui diritti acquisiti dei cittadini.
Sono tutelati diritti derivanti dall’ALC acquisiti prima del 31 dicembre 2020. L’accordo comprende tra l’altro i settori seguenti:
- Soggiorno con attività lucrativa (lavoratori dipendenti e indipendenti)
- Soggiorno senza attività lucrativa
- Diritto al ricongiungimento familiare
- Attività lucrativa in Svizzera quale frontaliere
- Proseguimento di servizi forniti di persona (fino a 90 giorni all’anno) da imprese e indipendenti con sede in Svizzera o nel Regno Unito (vedi «Fornitori di servizi nel Regno Unito» più sotto)
- Divieto di discriminazione
- Diritto all’acquisto di immobili
Informazioni sulla sicurezza sociale e sul riconoscimento delle qualifiche professionali sono reperibili presso l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).
Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)
I cittadini del Regno Unito in Svizzera che hanno ottenuto un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora UE/AELS prima del 31 dicembre 2020 e quindi notificati al Comune non devono, in linea di principio, espletare nessuna formalità. Lo stesso vale per i titolari di un permesso per frontalieri UE/AELS.
È tuttavia possibile che i cittadini del Regno Unito in possesso di un permesso di soggiorno valido siano invitati a sostituire il loro permesso. Questo non incide tuttavia minimamente sui diritti di cui godono. Questi diritti restano immutati fintantoché gli interessati adempiono le condizioni d’ammissione conformemente all’ALC. In assenza di una richiesta di sostituzione del permesso gli interessati devono, come di consueto, richiedere un nuovo permesso prima della scadenza del permesso in essere (avviso di fine validità). Dopo il 31 dicembre 2020, ai cittadini del Regno Unito è rilasciata una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «Secondo l’accordo CH-UK del 25 febbraio 2019».
I cittadini del Regno Unito tuttora in possesso di un permesso per frontalieri che risiedono nel Regno Unito o in uno Stato non membro dello spazio Schengen (Bulgaria, Cipro, Croazia, Irlanda, Romania) sono pregati di mettersi in contatto con le autorità cantonali per la sostituzione del permesso.
I cittadini del Regno Unito titolari di un permesso di domicilio in Svizzera non devono espletare nessuna formalità.
In Svizzera il rilascio dei permessi compete ai Cantoni. Le coordinate delle autorità cantonali figurano qui:
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
L’UE e il Regno Unito hanno concordato una fase transitoria fino a fine 2020. Durante la fase transitoria l’ALC ha continuato ad applicarsi ai cittadini del Regno Unito in Svizzera e ai cittadini svizzeri nel Regno Unito. Ciò significa che fino al 31 dicembre 2020 hanno ancora potuto acquisire diritti derivanti dall’ALC. Per poter beneficiare dell’accordo sui diritti acquisiti dei cittadini, i cittadini del Regno Unito in Svizzera che non sono già in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o per frontalieri devono quindi avere usufruito entro il 31 dicembre 2020 dei diritti derivanti dalla libera circolazione delle persone e presentato entro questa data alle competenti autorità cantonali almeno una domanda corredata della necessaria documentazione per il rilascio di un permesso.
L’acquisizione di questi diritti dipende dal tipo di soggiorno o di attività autorizzati in Svizzera in virtù dell’ALC. Si applicano le condizioni seguenti:
- Diritto di soggiorno per lavoratori dipendenti e frontalieri dipendenti: i cittadini del Regno Unito devono avere avviato la loro attività lucrativa prima del 1° gennaio 2021.
- Diritto di soggiorno per lavoratori indipendenti e frontalieri indipendenti: i cittadini del Regno Unito devono avere avviato la loro attività lucrativa indipendente prima del 1° gennaio 2021. La prova dell’attività lucrativa indipendente deve essere allegata alla domanda.
- Diritto di soggiorno per studenti: i cittadini del Regno Unito devono avere avviato la loro formazione in Svizzera prima del 1° gennaio 2021.
- Diritto di soggiorno per persone senza attività lucrativa: il 1° gennaio 2021 i cittadini del Regno Unito devono disporre di mezzi finanziari sufficienti e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi.
- Soggiorno per ricerca di un impiego: i cittadini del Regno Unito in cerca di un impiego devono essere entrati in Svizzera prima del 1° gennaio 2021.
- Prestazioni di servizi: vedi «Fornitori di servizi nel Regno Unito» più sotto.
I cittadini del Regno Unito che sono già in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora, di domicilio o di un permesso per frontalieri non devono presentare una nuova domanda per garantire i loro diritti acquisiti (vedi domanda 4).
Dal 1° gennaio 2021 i cittadini del Regno Unito che non rientrano nel campo d’applicazione dell’accordo sui diritti acquisiti dei cittadini e che desiderano svolgere un’attività lucrativa in Svizzera soggiacciono alle disposizioni della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Sono pertanto soggetti ai contingenti e, prima dell’ingresso in Svizzera, devono sollecitare un permesso di soggiorno (vedi rubrica «Lavoratori del Regno Unito ammessi dal 1° gennaio 2021»).
Vi sono tre differenze sostanziali tra l’ALC e il nuovo accordo bilaterale tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini:
- Dal 1° gennaio 2021, prima di rilasciare un nuovo permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o per frontalieri, l’autorità competente può esigere dai cittadini del Regno Unito un estratto del casellario giudiziale.
- I reati commessi dal 1° gennaio 2021 sono giudicati, come per i cittadini di Stati terzi, secondo le regole della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, (LStrI). In caso di condanna si applicano le disposizioni penali sull’espulsione giudiziaria.
- Cinque anni dopo la fine dell’applicabilità dell’ALC, ossia dopo il 31 dicembre 2025, il ricongiungimento familiare del futuro coniuge è disciplinato conformemente alla LStrI. Tali disposizioni sono leggermente più severe di quelle previste dall’ALC. Si deve ad esempio dimostrare di disporre di mezzi finanziari sufficienti a provvedere al proprio sostentamento e a quello dei propri famigliari.
Dal 1° gennaio 2021 i cittadini del Regno Unito in Svizzera sono considerati cittadini di Paese terzo.
I diritti conferiti in questo accordo restano validi fintanto che le condizioni ivi definite sono adempiute.
Esempio 1: un cittadino del Regno Unito che notifica la propria partenza al Comune in Svizzera e si trasferisce in un altro Paese non può più riattivare in un secondo tempo il diritto di soggiorno acquisito. Senza notifica della partenza, dopo un soggiorno ininterrotto di sei mesi all’estero il permesso di soggiorno di breve durata e il permesso di dimora si estinguono. Su richiesta è invece possibile mantenere il permesso di domicilio durante quattro anni.
Esempio 2: dal 1° gennaio 2021 chi commette un reato e costituisce un pericolo per l’ordine pubblico può perdere i suoi diritti di soggiorno acquisiti, giacché le disposizioni della LStrl, applicabili da tale data, sono più severe di quelle dell’ALC.
Esempio 3: un lavoratore del Regno Unito che perde il lavoro in Svizzera può restare in Svizzera fintanto che percepisce l’indennità di disoccupazione. Successivamente, per poter restare in Svizzera deve esercitare un’attività lucrativa oppure adempiere le disposizioni di un’altra categoria di soggiorno. In caso contrario perde il proprio diritto di soggiorno.
Esempio 4: un cittadino del Regno Unito gode di un diritto di lavorare in Svizzera in qualità di frontaliere. Se perde il lavoro in Svizzera il diritto acquisito di lavorare in Svizzera in quanto frontaliere decade. Se cambia datore di lavoro senza interrompere l’attività, il diritto acquisito è mantenuto.
Si vedano le schede sulle diverse categorie di soggiorno come anche le FAQ ALC > Perdita del posto di lavoro sul sito della SEM:
Libera circolazione delle persone Svizzera – UE/AELS: Schede
FAQ ALC - Domande ricorrenti
Assunzione d’impiego
I cittadini del Regno Unito che desiderano assumere un impiego in Svizzera della durata massima di tre mesi non possono più utilizzare la procedura di notifica. Gli interessati devono sollecitare un permesso di lavoro conformemente alle disposizioni della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Il datore di lavoro in Svizzera deve presentare una pertinente richiesta presso le competenti autorità cantonali.
Per informazioni sui diritti dei cittadini del Regno Unito che desiderano stabilirsi in Svizzera dal 1° gennaio 2021, consultare la rubrica «Lavoratori del Regno Unito entrati dal 1° gennaio 2021».
Prestatori di servizi nel Regno Unito
Per le prestazioni di servizi fino a 90 giorni fornite in Svizzera dopo il 31 dicembre 2020 da lavoratori distaccati o indipendenti provenienti dal Regno Unito continua a essere utilizzata la procedura di notifica.
Si prega di consultare la rubrica «Lavoratori del Regno Unito entrati dal 1° gennaio 2021».
Informazioni dettagliate sull’utilizzo della procedura di notifica sono reperibili al link seguente:
Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata.
Possiede diritti acquisiti se è titolare di un permesso di soggiorno (permesso C, B o L) o di un permesso per frontalieri (permesso G) valido con menzione «UE/AELS» o «Secondo l’accordo CH/UK del 25 febbraio 2019» (vedi domanda 4). Per domande specifiche può rivolgersi all’autorità cantonale del Suo luogo di residenza (risp. del Suo luogo di lavoro se è titolare di un permesso G) in Svizzera.
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
No, i cittadini del Regno Unito possono usufruire del suddetto accordo solo a condizione di essere stati ammessi in Svizzera in virtù dell’ALC. I titolari di una carta di legittimazione del DFAE o di un cosiddetto permesso Ci non rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC (si veda il n. 1.3.4 delle Istruzioni OLCP (PDF, 1 MB, 01.01.2024)).
Reclutamento sul posto: i cittadini britannici che hanno scambiato un permesso per frontalieri, di dimora o di domicilio UE/AELS (permesso G, B, C) contro una carta di legittimazione sono pregati di contattare l'autorità cantonale competente (del luogo di residenza in Svizzera o del luogo di lavoro per i frontalieri) prima di restituire la loro carta di legittimazione.
Questo accordo non si applica ai cittadini del Regno Unito intenzionati a immigrare in Svizzera dal 1° gennaio 2021 (vedi domanda 5). Si prega di consultare la rubrica «Lavoratori del Regno Unito entrati dal 1° gennaio 2021».
L’UE ha modificato il Regolamento concernente l’entrata e il rilascio del visto (UE) 2018/1806 in vista del recesso del Regno Unito dall’UE. Con questa modifica del Regolamento i cittadini del Regno Unito (British Citizens) possono entrare nello spazio Schengen e quindi anche in Svizzera per un soggiorno di breve durata (massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni) senza l’obbligo di procurarsi un visto.
Il 22 marzo 2019 il Consiglio federale ha deciso di estendere questa esenzione ai cittadini del Regno Unito che desiderano entrare in Svizzera per un soggiorno di lunga durata.
Maggiori informazioni sulle condizioni per l’entrata e il rilascio del visto sono reperibili al link seguente:
Entrata in Svizzera
Cittadini UK che entrano in vista di un’attività lucrativa dal 1° gennaio 2021
No. Dall’uscita del Regno Unito (UK) dall’Unione europea e dopo la fase transitoria terminatasi il 31 dicembre 2020 i cittadini UK sono considerati cittadini di Paese terzo e i cittadini di Paese terzo non sono ammessi in Svizzera per cercare un impiego. Per accedere al mercato del lavoro svizzero, dal 1° gennaio 2021 i cittadini UK soggiacciono alle medesime condizioni d’ammissione previste dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) per tutti gli altri cittadini di Paese terzo.
Informazioni sull’ammissione al mercato del lavoro di cittadini UK sono reperibili qui:
Ammissione di cittadini UK dal 1° gennaio 2021
No, per lavorare in Svizzera deve prima procurarsi un permesso di lavoro.
Spetta al datore di lavoro sollecitare un permesso di lavoro presso l’autorità cantonale competente in materia di migrazione o preposta al mercato del lavoro.
Informazioni sull’ammissione al mercato del lavoro di cittadini UK sono reperibili qui:
Ammissione di cittadini UK dal 1° gennaio 2021
I cittadini UK che dal 1° gennaio 2021 entrano in Svizzera per svolgere un’attività lucrativa devono adempiere le condizioni d’ammissione previste dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) per i cittadini di Paese terzo. Questo significa che dal 1° gennaio 2021 l’ammissione di lavoratori dall’UK sarà limitata ai soli dirigenti e specialisti indispensabili, se ciò è nell’interesse economico della Svizzera. Possono essere ammesse persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno. I lavoratori nazionali e di Stati dell’UE/AELS godono della priorità sul mercato del lavoro svizzero. Devono inoltre essere osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore.
Spetta al datore di lavoro sollecitare un permesso di lavoro presso l’autorità cantonale competente in materia di migrazione o preposta al mercato del lavoro.
Informazioni dettagliate sulle condizioni d’ammissione per cittadini di Paese terzo sono reperibili qui:
Cittadini di Stati non membri dell'UE/AELS
Informazioni sull’ammissione al mercato del lavoro di cittadini UK sono reperibili qui:
Ammissione di cittadini UK dal 1° gennaio 2021
Per l’ammissione è richiesto un esame delle condizioni relative al mercato del lavoro. Oltre alle condizioni personali e ad altri requisiti occorre dimostrare che l’attività indipendente esplica un effetto positivo durevole sul mercato del lavoro svizzero (interesse economico della Svizzera). La domanda dev’essere accompagnata da diversi documenti che consentono di esaminare le condizioni finanziarie e aziendali. Occorre in particolare un piano aziendale che fornisce informazioni sulle attività pianificate, le opportunità di mercato, l’evoluzione della capacità del personale (quantitativa e qualitativa) e le opportunità di reclutamento, nonché gli investimenti pianificati, le vendite e gli utili previsti. Occorre indicare i collegamenti esistenti con altre società e allegare il certificato di costituzione della società e un estratto del registro di commercio. Maggiori informazioni sono reperibili al numero 4.7.2 delle Istruzioni LStrI.
Occorre sollecitare un permesso di lavoro presso l’autorità cantonale competente in materia di migrazione o preposta al mercato del lavoro.
I titolari di un permesso di soggiorno di breve durata possono cambiare impiego soltanto in presenza di importanti motivi. Il cambiamento d’impiego è autorizzato esclusivamente all’interno dello stesso settore e della stessa professione. Occorre presentare una richiesta di cambiamento di posto di lavoro presso l’autorità cantonale competente in materia di migrazione o preposta al mercato del lavoro.
Se il titolare del permesso di dimora è stato autorizzato a svolgere un’attività lucrativa dipendente, il cambiamento di impiego non richiede, di principio, un permesso. Se il permesso di dimora in vista di occupare un dato posto di lavoro è vincolato a una condizione relativa al mercato del lavoro, la richiesta di cambiamento di posto va presentata presso l’autorità cantonale competente in materia di migrazione o preposta al mercato del lavoro.
Dal 1° gennaio 2021 i cittadini UK possono essere ammessi in qualità di confinanti a condizione di essere domiciliati da almeno sei mesi nella zona di frontiera di uno Stato limitrofo della Svizzera (cfr. n. 4.8.3. delle Istruzioni LStrI). Anche l’attività lucrativa deve svolgersi nella zona di frontiera svizzera. Maggiori informazioni sono reperibili al numero 4.4.12 delle Istruzioni LStrI.
La richiesta del permesso per confinanti va presentata presso l’autorità cantonale competente in materia di migrazione o preposta al mercato del lavoro.
No, un permesso di soggiorno e di lavoro di uno Stato UE/AELS non influisce sulla procedura ordinaria di ammissione al mercato del lavoro svizzero. La Svizzera applica un sistema binario per l’ammissione di lavoratori stranieri: i cittadini UE/AELS beneficiano dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Da tutti gli altri Stati, quindi dal 1° gennaio 2021 anche dall’UK, sono ammessi, in misura limitata, soltanto dirigenti e specialisti nonché indispensabile manodopera qualificata.
Informazioni sull’ammissione al mercato del lavoro di cittadini UK sono reperibili qui:
Ammissione di cittadini UK dal 1° gennaio 2021.
Spetta al datore di lavoro sollecitare un permesso di lavoro presso l’autorità cantonale competente in materia di migrazione o preposta al mercato del lavoro.
Prestatori di servizi del Regno Unito
A seguito del ritiro del Regno Unito dall’Unione Europea il 31 gennaio 2020 e della fine della fase di transizione il 31 dicembre 2020, la libera circolazione delle persone non è più applicabile. Di conseguenza, i cittadini del Regno Unito sono considerati cittadini di Paesi terzi. Senza questo accordo, i fornitori di servizi transfrontalieri dal Regno Unito con un soggiorno fino a 90 giorni per anno civile sarebbero soggetti alle condizioni di ammissione previsti dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). In base a questo accordo, essi possono continuare a utilizzare la procedura di notifica per soggiorni fino a 90 giorni per anno civile e non sono soggetti ad alcun controllo preliminare del mercato del lavoro.
Questo accordo è stato applicato dal 1° gennaio 2021 e rimane valido fine al 31 dicembre 2025 (si veda il comunicato stampa del 21 novembre 2022).
L’accordo offre ai fornitori di servizi svizzeri requisiti di ammissione semplificati anche nel Regno Unito.
Potete trovare informazioni qui:
Comunicato stampa del 21 novembre 2022
Comunicato stampa del 4 dicembre 2020
Le seguenti categorie di persone possono beneficiare dell’Accordo:
- distaccati da società con sede nel Regno Unito, indipendentemente dalla loro nazionalità. Per i cittadini di Paesi terzi e i cittadini dell’UE/AELS che sono distaccati in Svizzera dal Regno Unito per una prestazione transfrontaliera di servizi, la procedura di notifica è applicabile solo se sono già stati ammessi in modo permanente (ossia per almeno 12 mesi) sul mercato del lavoro regolare nel Regno Unito prima del loro distacco in Svizzera.
- Fornitori di servizi transfrontalieri indipendenti con sede nel Regno Unito che hanno la cittadinanza britannica
Questo accordo si applica anche ai fornitori di servizi che sono coperti dall’accordo Svizzera-UK sui diritti acquisiti dei cittadini.
Il numero massimo di permessi fissato dal Consiglio federale per i lavoratori britannici vale anche per i fornitori di servizi con incarichi superiori a 120 giorni. Nel 2023 possono essere reclutati dal Regno Unito fino a 3500 lavoratori: 2100 con permesso di soggiorno (B) e 1400 con permesso di soggiorno di breve durata (L).
Ciò è possibile se, in qualità di fornitore di servizi, siete distaccati in Svizzera dalla vostra azienda con sede nel Regno Unito per un massimo di 90 giorni per anno civile. Questo è possibile anche per un massimo di 90 giorni per anno civile se siete un lavoratore autonomo con sede nel Regno Unito e siete cittadino britannico.
Le informazioni sulla procedura di notifica si trovano qui:
Procedura di notifica
È possibile una proroga, ma è necessario un permesso. Se la prestazione transfrontaliera di servizi richiede più tempo di quanto inizialmente previsto, è necessario richiedere un’autorizzazione all’autorità cantonale competente prima che siano trascorsi al massimo 90 giorni dalla procedura di registrazione. Si applicano i requisiti di ammissione della legge federale sugli stranieri e sull’integrazione (LStrI) e non vi è alcun diritto legale ad una proroga.
La domanda di permesso di lavoro deve essere presentata dal datore di lavoro all’autorità cantonale competente in materia di migrazione o di mercato del lavoro.
L’accordo sulla mobilità dei fornitori di servizi copre solo la fornitura di servizi transfrontalieri fino a 90 giorni per anno civile. Per l’ammissione di prestatori di servizi transfrontalieri provenienti dal Regno Unito per più di 90 giorni per anno civile, si applicano i requisiti di ammissione previsti dalla legge federale sugli stranieri e sull’integrazione (LStrI) come per tutti gli altri cittadini di Paesi terzi.
La domanda di permesso di lavoro deve essere presentata dal datore di lavoro all’autorità cantonale competente in materia di migrazione o di mercato del lavoro.
Le informazioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali si trovano qui:
Brexit
No. Il soggiorno di breve durata per i cittadini di Paesi terzi (non UE / AELS) nello spazio Schengen è di un massimo di 90 giorni per periodo di riferimento di 180 giorni. Alla durata del soggiorno si aggiungono i giorni di entrata e di uscita. Il rispetto di questa regola incombe al fornitore di servizi: calcolo del soggiorno / strumento di calcolo
Per le esigenze in materia di visto, v. domanda 1.9 delle FAQ Entrata.
Soggiorno senza attività lucrativa: ricongiungimento famigliare, studenti, pensionati dal 1° gennaio 2021
Se è stato ammesso e risiedeva già in Svizzera prima del 1° gennaio 2021, può prevalersi dei diritti acquisiti in virtù dell’ALCP che sussistono dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE (cfr. circolare del 14 dicembre 2020 sulla tutela dei diritti acquisiti dai cittadini britannici in virtù dell’ALCP (PDF, 377 kB, 14.12.2020)).
Se invece è stato ammesso in Svizzera dopo questa data (1° gennaio 2021), il ricongiungimento familiare è disciplinato dalla Legge sugli stranieri e la loro integrazione (capitolo 7 LStrI) e l’Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (capitolo 6 OASA). Le persone autorizzate al ricongiungimento familiare sono il coniuge e gli figli non coniugati e minori di 18 anni. Diverse condizioni cumulative devono essere riunite (comunione domestica, abitazione conforme ai propri bisogni, indipendenza finanziaria, integrazione, competenze linguistiche). Le Istruzioni I. Settore degli stranieri precisano e commentano la regolamentazione (Cifra 6 ). La domanda di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare deve essere indirizzata all’autorità cantonale della migrazione del futuro cantone di residenza (Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro).
Gli studenti del Regno Unito che non possono prevalersi di diritti acquisiti in virtù dell’ALC sono sottoposti alla regolamentazione sugli stranieri e l’integrazione applicabile ai cittadini Stati terzi (LStrI e OASA). Condizioni devono essere adempite, quali la conferma della direzione dell’istituto scolastico, i mezzi finanziari sufficienti, un alloggio conforme ai bisogni e i requisiti personali necessari per seguire la formazione (art. 27 LStrI, art. 23 OASA e art. 24 OASA). Per la procedura, consultare le Istruzioni I. Settore degli stranieri sul sito web (cifra 5.1). La domanda di permesso per studi dev’essere indirizzata all’autorità cantonale della migrazione del futuro cantone di residenza (Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro).
La Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) prevede la possibilità di rilasciare un permesso di dimora allo straniero che non esercita più d’attività lucrativa alle seguenti condizioni cumulative: ha raggiunto l’età minima di 55 anni, ha legami personali particolari con la Svizzera e dispone dei mezzi finanziari necessari (art. 28 LStrI et 25 OASA ). Queste condizioni sono precisate nelle Istruzioni I. Settore degli stranieri sul sito web (cifra 5.3). La domanda di permesso per redditiere dev’essere indirizzata all’autorità cantonale della migrazione del futuro cantone di residenza (Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro).
Ultima modifica 31.12.2022