A seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (UE), il 31 gennaio 2020, e della fine della fase transitoria, il 31 dicembre 2020, l’accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l’UE non è più applicato al Regno Unito.
Condizioni d’amissione
Dal 1° gennaio 2021 i cittadini UK che entrano in Svizzera soggiacciono alle condizioni d’ammissione della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). In linea di principio, dal 1° gennaio 2021 l’ammissione di lavoratori UK è limitata ai soli dirigenti e specialisti indispensabili e a condizione che la loro ammissione sia nell’interesse dell’economia svizzera. Possono essere ammesse persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno. I lavoratori nazionali e di Stati dell’UE/AELS godono della priorità sul mercato del lavoro svizzero. Devono inoltre essere osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore.
Una breve panoramica delle condizioni d’ammissione per cittadini di Stati che non sono membri dell’UE/AELS secondo la legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) è disponibile alla pagina:
Basi per l’ammissione di stranieri sul mercato del lavoro.
Una domanda di un permesso di lavoro deve essere presentata dal datore di lavoro alle competenti autorità cantonali della migrazione o preposte al mercato del lavoro.
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina:
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro.
Prestazioni di servizi transfrontaliere fino a 90 giorni per anno civile
In virtù dell’accordo di durata determinata tra la Svizzera e il Regno Unito sulla mobilità dei prestatori di servizi transfrontalieri (comunicato stampa DEFR), per l’ammissione di cittadini del Regno Unito in vista di prestazioni di servizi transfrontaliere di durata superiore a 90 giorni lavorativi per anno civile (attività lucrativa di breve durata) è applicabile, some sinora, la procedura di notifica online.
Questo vale sia per i lavoratori distaccati da un’impresa con sede nell’UK, a prescindere dalla loro nazionalità, sia per prestatori di servizi autonomi con sede commerciale nell’UK, che possiedono la cittadinanza dell’UK.
La procedura di notifica si applica ai cittadini di un Paese terzo distaccati in Svizzera per una prestazione di servizi transfrontaliera unicamente se in precedenza erano già stati ammessi a titolo permanente (ossia in possesso di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente da almeno 12 mesi) nel mercato regolare del lavoro dell’UK.
Per la procedura di consultazione e per maggiori informazioni si prega di consultare la pagina:
Procedura di notifica
Contingenti separati provvisori
Il Consiglio federale ha deciso, il 25 novembre 2020, ai sensi di una soluzione transitoria per il 2021, di mettere a disposizione un contingente separato per i cittadini del Regno Unito che entrano in Svizzera in vista di svolgere un’attività lavorativa o di fornire una prestazione di servizi della durata di oltre quattro mesi. Si tratta di 3500 unità di contingente (2100 per permessi di dimora e 1400 per permessi di soggiorno di breve durata) liberate trimestralmente e attribuite autonomamente dai Cantoni.
Maggiori informazioni relative all’ammissione di cittadini di Stati terzi al mercato del lavoro sono disponibili alla pagina:
Cittadini di Stati non membri dell’UE/AELS
Maggiori informazioni relative a cittadini UK che beneficiano di diritti acquisiti sono disponibili alla pagina:
Cittadini del Regno Unito con diritti acquisiti.
Ultima modifica 05.03.2021