(Entrata in vigore: 1.7.2022)
In caso di soggiorno in Svizzera:
Esistono due possibilità:
Conversione dell’unione domestica registrata
Devo rivolgermi, insieme al mio partner registrato / alla mia partner registrata, a un Ufficio di stato civile di nostra scelta per richiedere la conversione in matrimonio dell’unione domestica registrata. La conversione può essere eseguita solo a partire dal 1° luglio 2022. In caso di conversione, l’antecedente durata dell’unione domestica registrata è presa in considerazione per il calcolo della durata dell’unione coniugale. Se complessivamente l’unione domestica registrata prima della conversione o il matrimonio è durata/o almeno tre anni, a partire dal 1° luglio 2022 posso presentare una domanda di naturalizzazione agevolata ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 LCit purché siano soddisfatti anche gli altri criteri di naturalizzazione.
Matrimonio
A partire dal 1° luglio 2022, il mio partner registrato / la mia partner registrata e io possiamo sposarci presso un ufficio di stato civile di nostra scelta. Dopo tre anni di matrimonio è possibile presentare una domanda di naturalizzazione agevolata ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 LCit purché siano soddisfatti anche gli altri criteri di naturalizzazione. La durata anteriore dell’unione domestica registrata non è presa in considerazione per il calcolo della durata dell’unione coniugale.
A partire dal 1° luglio 2022 potrò presentare una domanda di naturalizzazione agevolata ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 LCit purché siano soddisfatti anche gli altri criteri di naturalizzazione. Prima di presentare la domanda chiedo all’autorità di vigilanza sullo stato civile del luogo d’origine del mio coniuge svizzero / della mia coniuge svizzera di aggiornare lo stato civile nel registro dello stato civile. Ciò è possibile soltanto a partire dal 1° luglio 2022.
Esistono diverse possibilità a seconda che il mio partner registrato / la mia partner registrata e io chiediamo la conversione della nostra unione domestica registrata in matrimonio o ci sposiamo.
Conversione dell’unione domestica registrata
L’antecedente durata dell’unione domestica registrata è presa in considerazione per il calcolo della durata dell’unione coniugale. Analogamente a quanto previsto per il matrimonio eterosessuale, se uno dei partner / una delle partner ha ottenuto la naturalizzazione in procedura ordinaria dopo la conclusione dell’unione domestica registrata, l’altro partner registrato / l’altra partner registrata non può ottenere la naturalizzazione agevolata ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 LCit.
È invece possibile ottenere la naturalizzazione agevolata se uno dei partner / una delle partner ha ottenuto la cittadinanza svizzera dopo la conclusione dell’unione domestica registrata mediante reintegrazione o naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero (art. 21 cpv. 3 LCit). La presentazione della domanda di naturalizzazione agevolata presuppone, tuttavia, la conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio.
Matrimonio
Se uno dei coniugi / una delle coniugi ha ottenuto la naturalizzazione in procedura ordinaria prima del matrimonio, l’altro coniuge / l’altra coniuge può beneficiare della naturalizzazione agevolata ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 LCit.
No. In caso di naturalizzazione ordinaria di uno dei coniugi / di una delle coniugi dopo il matrimonio è esclusa la naturalizzazione agevolata dell’altro coniuge / dell’altra coniuge ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 LCit.
Esiste invece la possibilità della naturalizzazione agevolata se il coniuge / la coniuge ha ottenuto la cittadinanza svizzera dopo il matrimonio mediante reintegrazione o naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero (art. 21 cpv. 3 LCit).
Indicando il mio indirizzo postale esatto posso ordinare il modulo per la domanda di naturalizzazione tramite e-mail direttamente presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM): ch@sem.admin.ch. Il modulo mi viene recapitato per posta e dopo averlo integralmente compilato devo spedirlo per posta alla SEM.
In caso di soggiorno all’estero:
Esistono due possibilità:
Conversione dell’unione domestica registrata
Devo rivolgermi, insieme al mio partner registrato / alla mia partner registrata, alla rappresentanza svizzera competente (ambasciata o consolato) o a un Ufficio di stato civile di nostra scelta in Svizzera per richiedere la conversione in matrimonio dell’unione domestica registrata. La conversione può essere eseguita solo a partire dal 1° luglio 2022. In caso di conversione, l’antecedente durata dell’unione domestica registrata è presa in considerazione per il calcolo della durata dell’unione coniugale. Se complessivamente l’unione domestica registrata prima della conversione o il matrimonio è durata/o almeno sei anni, a partire dal 1° luglio 2022 posso presentare una domanda di naturalizzazione agevolata ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 LCit purché siano soddisfatti anche gli altri criteri di naturalizzazione.
Matrimonio
A partire dal 1° luglio 2022, il mio partner registrato / la mia partner registrata e io possiamo sposarci presso un ufficio di stato civile in Svizzera. Dopo sei anni di matrimonio è possibile presentare una domanda di naturalizzazione agevolata ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 LCit purché siano soddisfatti anche gli altri criteri di naturalizzazione. La durata anteriore dell’unione domestica registrata non è presa in considerazione per il calcolo della durata dell’unione coniugale.
A partire dal 1° luglio 2022 potrò presentare una domanda di naturalizzazione agevolata ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 LCit purché siano soddisfatti anche gli altri criteri di naturalizzazione
Esistono diverse possibilità a seconda che il mio partner registrato / la mia partner registrata e io chiediamo la conversione della nostra unione domestica registrata in matrimonio o ci sposiamo.
Conversione dell’unione domestica registrata
L’antecedente durata dell’unione domestica registrata è presa in considerazione per il calcolo della durata dell’unione coniugale. Analogamente a quanto previsto per il matrimonio eterosessuale, se uno dei partner / una delle partner ha ottenuto la naturalizzazione in procedura ordinaria dopo la conclusione dell’unione domestica registrata, l’altro partner registrato / l’altra partner registrata non può ottenere la naturalizzazione agevolata ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 LCit.
È invece possibile ottenere la naturalizzazione agevolata se uno dei partner / una delle partner ha ottenuto la cittadinanza svizzera dopo la conclusione dell’unione domestica registrata mediante reintegrazione o naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero (art. 21 cpv. 3 LCit). La presentazione della domanda di naturalizzazione agevolata presuppone, tuttavia, la conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio.
Matrimonio
Se uno dei coniugi / una delle coniugi ha ottenuto la naturalizzazione in procedura ordinaria prima del matrimonio, l’altro coniuge / l’altra coniuge può beneficiare della naturalizzazione agevolata ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 LCit.
No. In caso di naturalizzazione ordinaria di uno dei coniugi / di una delle coniugi dopo il matrimonio è esclusa la naturalizzazione agevolata dell’altro coniuge / dell’altra coniuge ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 LCit.
Esiste invece la possibilità della naturalizzazione agevolata se il coniuge / la coniuge ha ottenuto la cittadinanza svizzera dopo il matrimonio mediante reintegrazione o naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero (art. 21 cpv. 3 LCit).
Posso richiedere e successivamente inviare il modulo per la domanda di naturalizzazione alla rappresentanza svizzera competente (ambasciata o consolato).
Ultima modifica 29.06.2022