La reintegrazione è possibile soltanto se il richiedente è stato precedentemente in possesso della cittadinanza svizzera e l’ha persa in seguito a perenzione, svincolo o matrimonio con un cittadino straniero.
La reintegrazione non è possibile:
- se il rapporto di filiazione con il genitore svizzero è stato abrogato;
- in caso di adozione da parte di un genitore straniero;
- per le persone la cui naturalizzazione è stata annullata;
- per le persone a cui è stata revocata la cittadinanza svizzera.
Quando è possibile la reintegrazione?
Il richiedente deve soddisfare tutte le condizioni formali e materiali. Le condizioni divergono a seconda del domicilio in Svizzera o all’estero dell’interessato.
Per essere reintegrato il richiedente deve:
- essere ben integrato, se è domiciliato in Svizzera;
- avere vincoli stretti con la Svizzera, se è domiciliato all’estero;
- rispettare la sicurezza e l’ordine pubblici;
- rispettare i valori della Costituzione svizzera; e
- non deve compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Chi ha perso la cittadinanza svizzera da meno di dieci anni può presentare una domanda di reintegrazione sia in caso di domicilio all’estero che in caso di domicilio in Svizzera.
Una volta scaduto questo termine, può presentare una domanda di reintegrazione soltanto chi soggiorna costantemente e durevolmente da almeno tre anni in Svizzera conformemente alle disposizioni relative alla legge sugli stranieri.
Link diretto
Domicilio in Svizzera: integrazione riuscita
Il richiedente è ben integrato in particolare se:
- rispetta la sicurezza e l’ordine pubblici (per esempio pagamento regolare delle imposte, nessuna esecuzione, nessun attestato di carenza dei beni e nessuna iscrizione nel casellario giudiziale);
- rispetta i valori della Costituzione federale;
- nella vita di tutti i giorni è capace di comunicare oralmente e per iscritto in una lingua nazionale;
- partecipa alla vita economica o segue una formazione; questo significa anche che non ha riscosso prestazioni di aiuto sociale nei tre anni precedenti la domanda o le ha interamente rimborsate;
- incoraggia e sostiene l’integrazione dei membri della sua famiglia.
Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che sono in grado di soddisfare solo parzialmente o solo con sforzi notevoli i requisiti linguistici e quelli inerenti alla partecipazione alla vita economica o a una formazione, a causa di una disabilità o malattia oppure a causa di altri motivi personali importanti.
Il richiedente non deve inoltre compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Competenze linguistiche in caso di domicilio in Svizzera
Nella vita quotidiana, il richiedente deve essere in grado di comunicare oralmente e per iscritto in una lingua nazionale. Al momento della presentazione della domanda deve dimostrare competenze linguistiche scritte almeno del livello di riferimento A2 e competenze orali almeno del livello B1.
Informazioni dettagliate sul passaporto delle lingue
Lista dei certificati di lingua riconosciuti (PDF, 294 kB, 01.10.2024)
Domande frequenti naturalizzazione agevolata
Piano di promozione delle lingue della Confederazione
Foglio informativo 1 in caso di domicilio in Svizzera (PDF, 105 kB, 13.07.2020)
(entro un termine di dieci anni)
Foglio informativo 2 in caso di domicilio in Svizzera (PDF, 105 kB, 13.07.2020)
(dopo la scadenza del termine di dieci anni)
Come ottenere il modulo di domanda
In caso di domicilio in Svizzera, il modulo di domanda può essere ordinato direttamente presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ch@sem.admin.ch, indicando il proprio indirizzo postale esatto. Il modulo vi sarà inviato per posta e dovrà essere trasmesso alla SEM, debitamente compilato, per posta.
Domicilio all’estero: vincoli stretti con la Svizzera
Il richiedente ha vincoli stretti con la Svizzera se:
- negli ultimi sei anni precedenti la presentazione della domanda ha soggiornato in Svizzera per almeno tre volte e ogni volta per almeno cinque giorni;
- nella vita di tutti i giorni è capace di comunicare oralmente in una delle quattro lingue nazionali;
- possiede conoscenze di base della situazione geografica, storica, politica e sociale della Svizzera;
- intrattiene contatti con cittadini svizzeri.
Le persone di riferimento domiciliate in Svizzera devono attestare l’adempimento delle suddette condizioni.
Inoltre il richiedente:
- rispetta la sicurezza e l’ordine pubblici;
- rispetta i valori della Costituzione federale;
- partecipa alla vita economica o segue una formazione;
- incoraggia e sostiene l’integrazione dei membri della sua famiglia; e
- non deve compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che sono in grado di soddisfare solo parzialmente o solo con sforzi notevoli i requisiti linguistici e quelli inerenti alla partecipazione alla vita economica o a una formazione, a causa di una disabilità o malattia oppure a causa di altri motivi personali importanti.
Come ottenere il modulo di domanda
Il modulo di domanda in caso di domicilio all’estero può essere ordinato presso la rappresentanza svizzera e va inoltrato a quest’ultima.
Quali documenti bisogna inoltrare?
Devono essere inoltrati tutti i documenti elencati nella «Lista dei documenti richiesti», insieme alla lista stessa firmata.
La SEM mette a disposizione i seguenti moduli d’informazione:
- Informazioni dell’autorità d’assistenza sociale competente (PDF, 173 kB, 06.02.2023)
- Informazioni delle autorità fiscali (PDF, 144 kB, 06.02.2023)
- Attestazione del datore di lavoro (PDF, 311 kB, 15.07.2020)
- Lista dei documenti richiesti
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) decide in merito alla reintegrazione.
Ultima modifica 02.03.2021