Allegati V e VI della Convenzione di Lugano

Giusta gli art. 54 e 58 nonché l’art. 57 cpv. 4 della Convenzione di Lugano, il tribunale o l'autorità competente deve rilasciare, su richiesta, un certificato attestante l'esecutività e, se del caso, la data di notifica dell'atto introduttivo del procedimento, utilizzando i moduli di cui agli allegati V e VI della Convenzione di Lugano.

Altre versioni linguistiche sono disponibili sul sito Internet dell'Unione europea:

Poiché, secondo l'esperienza dell’Autorità centrale in materia di prestazioni alimentari internazionali, gli allegati non vengono spesso compilati correttamente, il che può ritardare l'esecuzione transfrontaliera, di seguito sono riassunte alcune raccomandazioni:

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Ultima modifica 24.02.2026

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