Giusta gli art. 54 e 58 nonché l’art. 57 cpv. 4 della Convenzione di Lugano, il tribunale o l'autorità competente deve rilasciare, su richiesta, un certificato attestante l'esecutività e, se del caso, la data di notifica dell'atto introduttivo del procedimento, utilizzando i moduli di cui agli allegati V e VI della Convenzione di Lugano.
Altre versioni linguistiche sono disponibili sul sito Internet dell'Unione europea:
Poiché, secondo l'esperienza dell’Autorità centrale in materia di prestazioni alimentari internazionali, gli allegati non vengono spesso compilati correttamente, il che può ritardare l'esecuzione transfrontaliera, di seguito sono riassunte alcune raccomandazioni:
Info complementari
Ultima modifica 24.02.2026