Ordinanza del 17 novembre 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP, RS 172.213.1)
Art. 6 Obiettivi e funzioni
1 L’Ufficio federale di giustizia (UFG) è l’autorità competente e centro di prestazioni della Confederazione per le questioni giuridiche, tenuto conto delle competenze degli altri dipartimenti. Esso persegue in particolare gli obiettivi seguenti:
- a.
- creare condizioni giuridiche atte a favorire la convivenza sociale e lo sviluppo economico del Paese;
- b.
- rafforzare l’ordinamento federalistico, segnatamente per quanto concerne i diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto in Svizzera;
- c.
- elaborare normative federali appropriate, comprensibili, prive di contraddizioni e conformi al diritto di rango superiore;
- cbis.
- sviluppare il diritto tenendo conto dell’evoluzione delle condizioni quadro, in particolare di quelle tecniche;
- d.
- partecipare alla creazione di un ordine internazionale pacifico e all’armonizzazione dell’evoluzione del diritto in Europa;
- e.
- preservare e garantire le conoscenze giuridiche in seno all’Amministrazione federale e promuovere la comprensione del diritto.
2 Per conseguire tali obiettivi, l’UFG svolge le funzioni seguenti:
- a.
- vigila sulla legalità degli atti normativi, dei decreti e delle decisioni dell’Assemblea federale, del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale, segnatamente per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi dello Stato di diritto, dell’ordinamento federalistico delle competenze e di altri principi costituzionali;
- b.
- segue l’evoluzione del diritto in Svizzera e all’estero, fornisce alle autorità competenti consulenze specialistiche in materia di diritto federale e di politica giuridica e propone soluzioni tempestive e appropriate.
Art. 7 Progetti legislativi dell’UFG
Nei settori elencati qui di seguito, l’UFG prepara gli atti in collaborazione con gli uffici cointeressati e partecipa alla loro esecuzione nonché all’elaborazione, all’approvazione e all’attuazione dei necessari strumenti internazionali:
- a.
- diritto costituzionale, segnatamente le norme fondamentali dello Stato di diritto, dello Stato federale e della democrazia, come pure ulteriori ambiti costituzionali che non competono ad altri uffici federali, incluso il settore del diritto internazionale in materia di diritti umani coinvolgendo il DFAE;
- b.
- diritto civile, procedura civile ed esecuzione forzata, inclusi il diritto internazionale privato e il diritto internazionale in materia di procedura civile e di esecuzione forzata, nonché le norme sul registro di commercio, sullo stato civile e sul registro fondiario, escluso però il diritto dei beni immateriali;
- c.
- diritto penale e procedura penale, inclusi il diritto penale minorile e la procedura penale minorile, il diritto penale internazionale, il diritto penale amministrativo, il diritto sull’organizzazione delle autorità penali, il diritto in materia di casellario giudiziale nonché l’esecuzione delle pene e delle misure, esclusi però il diritto penale militare e il diritto penale accessorio;
- d.
- diritto pubblico, nella misura in cui non compete ad altri uffici federali, segnatamente il diritto in materia di organizzazione e procedura dei tribunali della Confederazione, la collaborazione con tribunali esteri e internazionali, la procedura amministrativa, la protezione dei dati, la trasparenza dell’amministrazione e le infrastrutture digitali per le comunicazioni giuridiche e il trattamento dei dati nel settore della giustizia, il diritto in materia di giochi in denaro, il diritto sull’avvocatura nonché le norme sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero, l’aiuto alle vittime di reato e l’elaborazione delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari prima del 1981;
- e.
- assistenza internazionale in materia penale, segnatamente le norme in materia di assistenza giudiziaria accessoria, di estradizione, di trasferimento nonché di perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva.
Art. 7a Accompagnamento legislativo e legistica
1 L’UFG controlla tutti i progetti di atti normativi sotto il profilo della costituzionalità e della legalità, della conformità al diritto nazionale e internazionale vigente e della compatibilità con lo stesso, della correttezza materiale e, in collaborazione con la Cancelleria federale (CaF), dell’adeguatezza dal punto di vista della tecnica legislativa e della redazione.
2 In collaborazione con il DFAE, coordina e sostiene gli uffici competenti nel processo legislativo nell’ambito dello sviluppo degli accordi di associazione a Schengen e Dublino.
3 Sviluppa strumenti metodologici per l’elaborazione di atti e la valutazione di misure statali, in particolare per quanto riguarda la loro efficacia ed economicità e tenendo conto della digitalizzazione. Provvede a un’offerta di formazione continua e a un’adeguata gestione del sapere.
Art. 7b Assistenza alle autorità federali
1 Nei settori di cui all’articolo 7, l’UFG fornisce informazioni giuridiche ed elabora perizie giuridiche destinate all’Assemblea federale, al Consiglio federale e all’Amministrazione federale.
2 Elabora i messaggi sul conferimento della garanzia federale alle costituzioni cantonali e prepara l’approvazione di atti normativi cantonali nei settori di cui all’articolo 7.
3 Prepara i rapporti del Consiglio federale relativi alle domande di grazia di cui agli articoli 381 e 382 del Codice penale (CP).
4 Fornisce consulenza alle unità amministrative della Confederazione in vista dell’elaborazione di atti e in generale su questioni legislative in materia di digitalizzazione.
Art. 7c Compiti nelle procedure di ricorso e pregiudiziali
1 L’UFG istruisce i ricorsi su cui decide il Consiglio federale, fatti salvi i ricorsi contro il Dipartimento.
2 Ha diritto di interporre ricorso in materia civile (art. 76 cpv. 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF]), penale (art. 81 cpv. 3 LTF) e di diritto pubblico (art. 89 cpv. 2 lett. a LTF).
3 Rappresenta la Svizzera nelle procedure di ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e ai Comitati delle Nazioni Unite contro la tortura, la discriminazione nei confronti della donna, la discriminazione razziale, le sparizioni forzate e per i diritti del fanciullo. A tal fine può far capo a consulenti.
4 In collaborazione con gli uffici competenti elabora e prepara i pareri della Svizzera all’indirizzo della Corte di giustizia dell’Unione europea. I pareri sono inoltrati in collaborazione con il DFAE.
Art. 7d Assistenza giudiziaria e cooperazione internazionali
1 L’UFG garantisce una rapida assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, amministrativa, civile e commerciale e decide sulle domande d’assistenza giudiziaria, d’estradizione, di trasferimento nonché sul perseguimento e l’esecuzione penali in via sostitutiva. A tal fine può comunicare direttamente con rappresentanze e autorità straniere in Svizzera e all’estero, anche mediante note diplomatiche.
2 È competente per l’esecuzione dell’Accordo del 27 novembre 2008 tra la Svizzera e l’Eurojust.
3 È l’ufficio centrale per la cooperazione con la Corte penale internazionale secondo la legge federale del 22 giugno 2001 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale.
4 È l’autorità centrale della Confederazione in ambito di rapimenti internazionali di minori, protezione internazionale degli adulti e dei minori, adozioni internazionali, pratiche internazionali in materia di pensioni alimentari e assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale.
Art. 7e Altri compiti in materia di diritto civile e di procedura civile
1 L’UFG esegue le convenzioni in materia di diritto internazionale privato e di procedura civile, nella misura in cui non siano di competenza di altri uffici federali.
2 ...
3 In casi non controversi è competente per l’approvazione di progetti pilota cantonali secondo l’articolo 401 CPC.
4 Esercita la vigilanza sulla Centrale d’informazione per il credito al consumo secondo l’articolo 23 capoversi 2 e 4 della legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo; è fatta salva la competenza dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.
Art. 8 Servizi speciali
1 L’UFG dirige:
- a.
- l’Ufficio federale dello stato civile;
- b.
- l’Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario, incluso l’Ufficio svizzero del registro del naviglio;
- c.
- l’Ufficio federale del registro di commercio;
- d.
- insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni, il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;
- e.
- il servizio di alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento.
2 Sono annesse al DFGP sul piano amministrativo:
- a.
- la commissione peritale federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita;
- b.
- la commissione consultiva per le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981.
Basi legali
-
Ordinanza
(RS 172.213.1)
Ultima modifica 18.11.2024