I cittadini di altri Stati devono soddisfare le seguenti condizioni d’entrata:
- Per entrare nello spazio Schengen per un soggiorno di breve durata (senza attività lucrativa) di al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni, i cittadini di Stati terzi (non UE/AELS) necessitano, a prescindere dall’obbligo del visto, di un documento di viaggio riconosciuto che soddisfaccia entrambe le seguenti condizioni:
• essere valido per almeno i tre mesi successivi alla prevista data di uscita dallo spazio Schengen e
• essere stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti (la data del rilascio è rilevante solo per l’entrata nello spazio Schengen).
Fa stato la data del rilascio del documento di viaggio, indipendentemente da un’eventuale proroga disposta dalle autorità.
Le due condizioni di cui sopra non si applicano invece ai documenti di viaggio di cittadini di Stati terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen
Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri (PDF, 905 kB, 07.10.2024)
o di un visto valido di categoria D per soggiorno di lunga durata rilasciato da uno Stato Schengen (visto nazionale, che equivale a un permesso di soggiorno[1]). In questi casi, il documento di viaggio dev’essere ancora valido al momento dell’entrata e durante il previsto soggiorno in Svizzera o in un altro Stato Schengen.
Il seguente documento indica se un documento di viaggio è riconosciuto per l’entrata (inglese):
Tabella dei documenti di viaggio riconosciuti (inglese)
Per garantire che i documenti più aggiornati siano sempre disponibili, si fa riferimento al sito web della Commissione europea. I documenti si trovano in fondo alla pagina sotto «Related documents»: (Travel documents issued by third countries and territorial entities (Part I); Travel documents issued by Member States (Part II); Travel documents issued by international organisations and other entities subject to international law (Part III); List of known fantasy and camouflage passports).
- Se richiesto (vedi Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti secondo nazionalità) essere in possesso di un visto C (visto Schengen) valido oppure di un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen
Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri (PDF, 905 kB, 07.10.2024)
o di un visto valido di categoria D per un soggiorno di lunga durata rilasciato da uno Stato Schengen (visto nazionale, che equivale a un permesso di soggiorno[1]).
- Non aver oltrepassato la durata massima consentita per un soggiorno nello spazio Schengen.
La durata massima del soggiorno è di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Per il computo/controllo della durata del soggiorno rinviamo a
Computo del soggiorno di breve durata / calcolatore del soggiorno
- Giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto in Svizzera e/o nello o negli Stati Schengen in cui intendono recarsi.
- Disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel Paese di origine o per il transito verso un Paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi.
La dimostrazione dell’esistenza di mezzi finanziari sufficienti può basarsi su denaro in contanti, assegni di viaggio, carte di credito o altre garanzie (p. es. garanzia bancaria).
I cittadini di Stati terzi che soggiornano a proprie spese unicamente in Svizzera devono dimostrare di possedere mezzi propri in ragione di 100 franchi per giorno di soggiorno. Per gli studenti che producono una carta di studente valida, l’importo di riferimento è di 30 franchi per giorno di soggiorno.
Se è previsto un soggiorno in un altro Stato Schengen, nella valutazione dei mezzi finanziari sono considerati gli importi di riferimento fissati dai singoli Stati membri. Vedi
Importi di riferimento richiesti per l’attraversamento delle frontiere esterne fissati dalle autorità nazionali (PDF, 135 kB, 13.03.2013)
Per entrare nello spazio Schengen da uno Stato che non sia la meta principale del viaggio, la Segreteria di Stato della migrazione SEM raccomanda in particolare ai cittadini di Stati terzi esentati dall’obbligo del visto di portare con sé, oltre ad assegni di viaggio, carte bancarie o carte di credito, anche del denaro in contanti nella valuta dello Stato d’entrata.
- Non essere segnalati nel SIS (Sistema d’informazione Schengen) o in un’altra banca dati nazionale ai fini della non ammissione.
Chiunque desideri informazioni sui dati del SIS favorisca rivolgersi al competente servizio svizzero:
Ufficio federale di polizia fedpol
Consulente per la protezione dei dati
Nussbaumstrasse 29
3003 Berna
Ulteriori informazioni vedi Richieste d’informazione relative al SIS
Chiunque desideri informazioni su un divieto d’entrata favorisca rivolgersi a:
Segreteria di Stato della migrazione
Divisione Ammissione Dimora
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern
Tel. +41 58 465 11 11
Fax +41 58 465 93 79
aufenthalt@sem.admin.ch
- Chi è oggetto di una sentenza di espulsione penale non è ammesso in Svizzera.
- Non essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno Stato Schengen.
______
[1] Non sono considerati equivalenti i titoli di soggiorno temporanei rilasciati in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo.
Glossario
AELE
Associazione europea di libero scambio
Documento di viaggio
passaporto, passaporto provvisorio o carta d’identità
Soggiorno di breve durata
90 giorni su un periodo di 180 giorni
Stati terzi
Stati non appartenenti all’Unione europea e/o allo spazio Schengen
UE
Unione europea
Ultima modifica 01.10.2024