Avvio o meno di una procedura da parte della SEM
La SEM esamina i casi in cui le imprese di trasporto aereo non hanno inoltrato tempestivamente/integralmente/correttamente i dati API/i necessari dati personali, violando eventualmente il loro obbligo di comunicazione. La SEM stabilisce se la gravità della/e violazione/i dell’obbligo di comunicazione giustifica l’avvio di una procedura.
Se nei riguardi di un’impresa di trasporto aereo è avviata una procedura, la stessa è svolta esclusivamente in una lingua ufficiale della Svizzera (tedesco, francese o italiano). Ciò esclude l’espletamento della procedura in lingua inglese.
Parere dell’impresa di trasporto aereo
L’impresa di trasporto aereo è informata per scritto in merito all’avvio della procedura amministrativa per violazione dell’obbligo di comunicazione. All’impresa di trasporto aereo è fissato un termine per pronunciarsi in merito alla violazione imputatagli e, se del caso, per dimostrarne l’infondatezza.
Sanzione
Se l’impresa di trasporto aereo dimostra che nel caso specifico la trasmissione non era possibile per motivi tecnici a essa non imputabili oppure che ha adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire una violazione dell’obbligo di comunicazione, la procedura è abbandonata. Se l’impresa di trasporto non è in grado di fornire questa dimostrazione, la SEM emana nei suoi riguardi una decisione con cui pronuncia la sanzione del caso.
Rimedi giuridici
La decisione con cui è pronunciata la sanzione nei riguardi dell’impresa di trasporto aereo soggiace a ricorso (art. 44PA).
Il ricorso dev’essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 e 47 PA).
Esecuzione (art. 39-40 PA)
Le decisioni della SEM e le sentenze dei tribunali competenti nel quadro della procedura di ricorso sono eseguite dalla SEM.
Giurisprudenza
Sentenza del 31.01.2017 nel ricorso A-1679/2016
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Sentenza del 31.01.2017 nel ricorso A-1679/2016
La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Proprio come nel diritto penale amministrativo, anche in questo caso vale il principio inquisitorio, relativizzato tuttavia dall’obbligo di cooperazione delle parti. L’onere probatorio è minore. È sufficiente che l’autorità sia convinta che un fatto è stato commesso senza che vi sia l’assoluta certezza. In determinate circostanze si presume per legge che vi è stata una violazione dell’obbligo di comunicazione. La colpa non costituisce un elemento autonomo del reato (consid. 4.3.2. e consid. 4.3.3).
La disposizione sanzionatoria dell’articolo 122b LStrI ha un carattere sostanzialmente preventivo. Un’impresa di trasporto aereo è sanzionata solamente se viola l’obbligo di diligenza o di comunicazione ripetutamente e con le stesse modalità o in singoli casi eclatanti (consid. 4.3.4). In casi non più lievi, le imprese di trasporto aereo – salvo ove sia dimostrata la discolpa - devono versare una somma forfettaria di 4000 franchi (casi ordinari), risp. 12 000 franchi (casi gravi) in maniera cumulativa per ogni singolo volo per il quale violano l’obbligo di comunicazione. Si può prescindere dal procedimento, risp. dalla sanzione pecuniaria unicamente nei casi di lieve entità (consid .4.4.1). Un caso è considerato di lieve entità qualora con ogni probabilità non sarà pronunciata una sanzione pecuniaria in quanto si presume che verrà dimostrata la discolpa. Si rinuncia parimenti a una sanzione laddove la/e violazione/i dell’obbligo di comunicazione in questione faccia(no) apparire tale sanzione superflua in considerazione dell’effetto preventivo perseguito in prima linea sia nei confronti dell’impresa che ha violato l’obbligo di comunicazione sia nei confronti delle altre imprese di trasporto aereo soggette a tale obbligo. Un "caso" può comprendere anche più voli. Nel quadro di una valutazione globale occorre stabilire se si tratta di un caso lieve, di un caso ordinario non più lieve o di un caso grave. A seconda del risultato della valutazione si deciderà per ogni singolo volo se rinunciare a una pena sanzionatoria oppure prelevare una somma forfettaria di 4000 franchi, risp. di 12 000 franchi (consid. 4.4.2).
I dati API devono essere comunicati pochi minuti dopo il decollo a prescindere della durata del volo (consid. 4.4.5). Se non sono conformi alle specifiche tecniche API devono essere considerati errati ai sensi dell’articolo 122b capoverso 2 LStrI (consid. 4.4.7).
Il Tribunale amministrativo federale ha lasciato aperta la questione se la sanzione secondo l’articolo 122b LStrI debba essere considerata un’accusa penale ai sensi dell’articolo 6 comma 1 CEDU (consid. 4.4.4).
Sentenza del 27.04.2020 nel ricorso A-1384/2019
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Sentenza del 27.04.2020 nel ricorso A-1384/2019
Anche la comunicazione di dati API materialmente erronei contrasta lo scopo dell’obbligo di comunicazione. Anche questo tipo di comunicazione impedisce il trattamento automatizzato dei dati dei passeggeri o falsa i risultati delle ricerche, ostacolando in tal modo un’agevolazione o una velocizzazione del controllo di confine e un utilizzo parsimonioso delle poche risorse di personale disponibili. Una comunicazione di dati che si discosti anche solo minimamente dalle prescrizioni formali delle specifiche tecniche API o che contenga dati erronei deve pertanto essere considerata errata ai sensi dell’articolo 122b capoverso 2 LStrI (consid. 4.3).
In base a una valutazione globale, appare giustificato considerare che singoli voli che di per sé non vanificano completamente lo scopo dell’obbligo di comunicazione non costituiscono dei "casi lievi" e fissare, quindi, una sanzione di 4000 franchi per volo (consid. 5.5; conferma della giurisprudenza).
L’articolo 122b capoverso 1 LStrI ha un carattere quasi "penale" ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU, per cui si applica l’articolo 6 CEDU (consid. 7.2.2). Il diritto nazionale ammette presunzioni legali di fatto e di diritto purché non siano intese in senso assoluto, perseguano un obiettivo legittimo, si mantengano entro limiti ragionevoli e consentano una valutazione delle prove da parte di un tribunale. Occorre considerare la rilevanza del caso e la garanzia dei diritti della difesa. L’accusato deve sempre avere una reale possibilità di addurre prove contrarie (consid. 7.3.2). La fattispecie dell’articolo 122b capoverso 2 LStrI comporta sia una base della presunzione (dati trasmessi in ritardo, in modo incompleto o errato secondo l’art. 104 cpv. 3 LStrI) sia una conseguenza della presunzione ai sensi di una presunzione di diritto (violazione dell’obbligo di comunicazione). Le imprese di trasporto aereo hanno tuttavia la possibilità di fornire la controprova per quanto riguarda la base della presunzione o, se del caso, di fornire la prova del contrario per quanto riguarda la presunzione legale (cfr. art. 122b cpv. 3 lett. a e b LStrI). In questo modo si ha un (semplice) trasferimento dell’onere della prova. Il trasferimento dell’onere della prova a carico delle imprese di trasporto appare giustificato. La presunzione legale persegue un obiettivo legittimo, giacché scongiura un rischio generale di assenza di prove e consente così alla Svizzera di ossequiare in modo efficace i propri obblighi internazionali. Avendo le imprese di trasporto aereo la possibilità di addurre controprove, la presunzione legale è contenuta entro limiti ragionevoli (consid. 7.7.3).
Quando raccoglie i dati API di terzi, per esempio dei passeggeri a bordo dei propri voli, la compagnia aerea, in virtù del proprio obbligo di comunicare i dati codificato all’articolo 104 LStrI, è responsabile di verificare l’esattezza dei dati e, all’occorrenza, di rettificarli. Se omette di farlo si rende colpevole del rilevamento erroneo dei dati, a meno di poter addurre una prova a propria discolpa conformemente all’articolo 122b capoverso 3 LStrI (consid. 7.3.4).
Ultima modifica 02.03.2021