Apolidia

"Il termine «apolide» indica una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell’applicazione della sua legislazione".

Questa definizione figura all’articolo 1 paragrafo 1 della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (RS 0.142.40). La Convenzione fu emanata dall’ONU per disciplinare lo statuto giuridico e il soggiorno delle persone deportate dal loro Paese d’origine durante la Seconda guerra e non considerate rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati. La Svizzera ha ratificato la convenzione nel 1972.

Il Tribunale federale aggiunge che una persona è considerata apolide ove, senza alcuna sua colpa, abbia perso la propria cittadinanza e non abbia nessuna possibilità di (ri)acquisirla.

Cause dell’apolidia

Le cause dell’apolidia possono essere molteplici: la dissoluzione di uno Stato, la cessione di un territorio, ma anche il diniego arbitrario o il ritiro della nazionalità da parte di uno Stato nazionale. L’apolidia tocca i membri di determinati gruppi etnici all’interno di uno Stato nazionale, determinati rifugiati ma anche persone che hanno vissuto la dissoluzione dell’ex Unione Sovietica o dell’ex Jugoslavia. Infine, l’apolidia può insorgere quale conseguenza di principi divergenti in materia di acquisizione della cittadinanza alla nascita applicati da Stati diversi.

Mandati dell’ONU

Spesso apolidi e rifugiati riscontrano gli stessi problemi. Per questa ragione, nel 2003 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha conferito all’Alto Commissariato per i rifugiati (ACNUR) un mandato speciale riguardante gli apolidi. Nell’ambito di questo mandato, l’ACNUR sta prodigandosi, in cooperazione con i Governi, per migliorare lo statuto giuridico e sociale degli apolidi e ridurre il loro numero. Già nel 1949 l’ONU ha istituito la Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East UNRWA in vista di fornire assistenza e sostegno ai rifugiati palestinesi in Libano, in Siria, in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.

Competenza per la procedura di riconoscimento

Conformemente all’articolo 14 dell’ordinanza del 17 novembre 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP; RS 172.213.1), in Svizzera la procedura di riconoscimento degli apolidi compete alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Le persone straniere che si considerano apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi possono presentare alla SEM una domanda di riconoscimento dell’apolidia.

Condizioni formali per l’esame dell’apolidia

La domanda di riconoscimento dell’apolidia può essere presentata alla SEM per iscritto in una lingua ufficiale svizzera. Deve contenere una motivazione concreta e i mezzi probatori disponibili. La SEM esamina ogni domanda individualmente. L’esame si fonda sulle disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), sulle norme internazionali della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi e sulla prassi dei tribunali vigente.

L’articolo 1 paragrafo 2 della Convenzione sullo statuto degli apolidi contiene delle clausole di esclusione.

Diritti degli apolidi riconosciuti in Svizzera

Gli apolidi riconosciuti in virtù della Convenzione sullo statuto degli apolidi hanno diritto alla disciplina del soggiorno in Svizzera (permesso B). Se un apolide riconosciuto ha commesso un reato, il soggiorno può essere disciplinato mediante l’ammissione provvisoria (permesso F). Per quanto riguarda lo statuto personale e il soggiorno, gli apolidi riconosciuti sono equiparati ai rifugiati riconosciuti in base alla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati. Su richiesta, gli apolidi riconosciuti ottengono un documento di viaggio svizzero.

Documentazione

Ultima modifica 01.03.2019

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