Il registro del naviglio svizzero è disciplinato dalla legge federale sul registro del naviglio (RS 747.11) e dall'ordinanza sul registro del naviglio (RS 747.111). Esso consente l'intavolazione di determinate navi e l'iscrizione su di esse di diritti reali quali la proprietà e i diritti di pegno.
Le navi destinate al trasporto professionale di persone o merci sulle acque interne internazionali (ai sensi dell'art. 4 cpv. 4 della legge sul registro del naviglio) possono essere intavolate nel registro. Esse devono tuttavia essere preventivamente autorizzate dal capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Moduli per richieste ai sensi dell’art. 4 cpv. 4 della legge sul registro del naviglio
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Anmeldung zur Aufnahme eines auf anderen Gewässern zu verwenden Schiffes / Anmeldung von Änderungen eines eingetragenen Schiffes (Art. 4 Abs. 4 SchRG) (PDF, 161 kB, 05.08.2025)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
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Bestätigung betreffend die wirtschaftlich Berechtigten im Rahmen der Schiffsregistrierung (PDF, 139 kB, 05.08.2025)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Ultima modifica 05.08.2025