Il 1° ottobre 2016 era introdotto un nuovo metodo per misurare l'attitudine a guidare. La concentrazione della massa di etanolo nell'aria espirata non èpiù convertita in tasso alcolemico nel sangue. A partire dallo 0,25 mg/l (attualmente 0,5 ‰) l'ebbrezza sarà considerata accertata e sarà sanzionata con una multa. A partire dallo 0,40 mg/l (attualmente 0,8 ‰) l'ebbrezza sarà considerata qualificata e comporterà una condanna.
Gli apparecchi di rilevazione dell'alcolemia misurano la concentrazione della massa di etanolo nell'alito. Gli apparecchi indicheranno direttamente la concentrazione di etanolo in mg/l senza coonvertirla in tasso alcolemico. I risultati visualizzati della misurazione valgono soltanto in casi eccezionali come accertamento ufficiale di fatti. La persona interessata può riconoscere con la propria firma il valore più basso nel campo di misura 0,25 mg/l .... 0,39 mg/l.
Gli etilometri misurano la concentrazione della massa di etanolo nell'aria espirata in condizioni di campionatura controllate e in modo ripetuto. Hanno quindi valore probatorio. I risultati visualizzati della misurazione sono indicati in mg d'etanolo par l d'aria espirata. Il valore misurato nel campo di misura 0 mg/l ... 2 mg/l vale come accertamento ufficiale di fatti materiali e comporta una condanna o una multa.
- Regolamentazione degli etilometri con «valore probatorio» (articolo in tedesco con riassunto in italiano (PDF, 641 kB, 07.11.2024)
- Infographik: Wie beweissichere Atemalkoholmessmittel funktionieren (PDF, 476 kB, 07.11.2024)
- Ordinanza del DFGP del 30 gennaio 2015 sugli strumenti di misurazione dell'alcol nell'aria espirata (SR 941.210.4
Ultima modifica 07.11.2024
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