Simboli razzisti

Modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare

Di cosa si tratta?

L’uso e la diffusione di simboli razzisti secondo gli articoli 261bis CP e 171c CPM sono punibili se tali bandiere, distintivi, slogan o forme di saluto simboleggiano un’ideologia che è volta a discreditare o discriminare gli appartenenti a una razza, etnia o religione, e se tale ideologia è propagandata pubblicamente. In sede di consultazione sono state espresse riserve in merito alla nuova norma penale che intendeva punire anche le persone o i gruppi che usano tali simboli in pubblico senza l’intento di diffonderli a fini propagandistici per un’ideologia razzista. A causa delle difficoltà di applicazione fatte valere in sede di consultazione, il Consiglio federale ha rinunciato alla creazione di una nuova norma penale.

Cos’è stato fatto finora?

  • Il 1° luglio 2009 il Consiglio federale invia in consultazione una modifica del Codice penale e del Codice penale militare (comunicato per i media).
  • Il 30 giugno 2010 il Consiglio federale rinuncia a istituire una nuova norma penale contro i simboli razzisti (comunicato per i media).

Documentazione

Interventi parlamentari

Comunicati

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Ultima modifica 30.06.2010

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