Il Codice civile (CC), l’ordinanza sullo stato civile (OSC) e l’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) costituiscono le basi giuridiche. Gli articoli pertinenti sono elencati direttamente nel testo.
Le seguenti spiegazioni forniscono una panoramica delle regole applicate al cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile. Tali regole non hanno alcun effetto giuridico vincolante. Solamente le vigenti disposizioni di legge sono determinanti.
In generale
Nel registro dello stato civile si registrano le nascite, i cambiamenti di nome, i matrimoni, i divorzi e i decessi avvenuti in Svizzera o di cittadini svizzeri residenti all’estero.
Affinché possa essere iscritto nel registro dello stato civile, ogni bambino deve essere annunciato all’ufficio dello stato civile nei tre giorni successivi alla nascita indicando a che sesso appartiene (art. 39 CC nonché art. 8, 35 e 91 OSC). Nel registro viene iscritto il sesso del bambino constatato dall’ospedale o dai genitori. Il diritto svizzero conosce il sesso femminile e quello maschile.
Il sesso iscritto nel registro dello stato civile determina se una persona è giuridicamente considerata un uomo o una donna; inoltre serve anche come base per il rilascio di documenti ufficiali (passaporto, carta d’identità, ecc.).
No, solamente le menzioni "femmina" e "maschio" (riportate su vari moduli e atti dello stato civile rispettivamente con le lettere "F" ed "M") possono essere iscritte nel registro dello stato civile. Altre designazioni per il sesso (p. es. "diverso") non sono ammesse nel registro dello stato civile. Ogni persona deve imperativamente scegliere tra "femmina" e "maschio". Inoltre non è possibile non indicare alcun sesso ossia lasciare libero il campo corrispondente.
In linea di massima non c’è alcun limite. In caso di modifiche frequenti, l’ufficio dello stato civile deve verificare se non vi siano abusi procedurali, in tal caso la modifica potrà essere rifiutata.
Requisiti
Ogni persona può far modificare il sesso iscritto nel registro se ha la convinzione intima e costante di appartenere al sesso opposto.
Deve essere domiciliata in Svizzera o essere cittadina svizzera residente all’estero.
Deve essere capace di discernimento, ossia deve essere in grado di rilasciare una dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile, essere sobria, ossia non trovarsi sotto l’effetto dell’alcool e delle droghe, e comprendere le conseguenze che un simile cambiamento avrà nella sua vita. In linea di principio la capacità di discernimento è presunta. Tuttavia, se l’ufficiale dello stato civile lo ritiene necessario, deve verificarla. Nei minori la capacità di discernimento è presunta a partire dai 12 anni, ma può essere ammessa anche prima.
In alcuni casi è necessario il consenso del rappresentante legale, ad esempio se il richiedente ha meno di 16 anni, è sotto curatela generale o l’autorità di protezione degli adulti lo ha ordinato (art. 30b cpv. 4 CC). I rappresentanti legali sono entrambi i genitori se detengono l’autorità parentale congiunta. In caso di autorità parentale esclusiva, il rappresentante legale è il genitore che la detiene. Se mancano i genitori, il minore è rappresentato dal suo tutore. Le persone maggiorenni sono eventualmente rappresentate da un curatore.
Per poter ricevere la dichiarazione di cambiamento del sesso, l’ufficio dello stato civile ha bisogno dei dati aggiornati dello stato civile.
Cittadini svizzeri
Si deve presentare un documento d’identità valido (carta d’identità o passaporto).
Se è richiesto il consenso del rappresentante legale (cfr. domanda 9.4), anche quest’ultimo deve presentare un documento d’identità valido e, se occorre, dimostrare di essere il rappresentante legale.
Cittadini stranieri
Se si è già iscritti nel registro dello stato civile svizzero con i dati aggiornati, non occorre presentare alcun documento. Se i dati non sono stati ancora registrati o non sono aggiornati, è necessario anzitutto rilevarli o aggiornali nel registro dello stato civile. L’ufficio dello stato civile fornisce tutte le informazioni sui documenti necessari da presentare in originale, non devono risalire a più di sei mesi prima della loro esibizione e di regola vanno autenticati. Una traduzione dei documenti è necessaria se non sono redatti in una lingua ufficiale svizzera (italiano, tedesco, francese).
Per il rilascio della dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile, si deve presentare un documento d’identità valido (carta d’identità o passaporto) e dimostrare che il proprio domicilio si trova in Svizzera (p. es. certificato di domicilio, permesso di dimora).
Se è richiesto il consenso del rappresentante legale (cfr. domanda 9.4), anche quest’ultimo deve presentare un documento d’identità valido e dimostrare di essere il rappresentante legale.
No, anche i cittadini stranieri possono farlo, ma devono essere domiciliati in Svizzera.
No, non è necessario né un intervento medico di riassegnazione sessuale né un certificato di intersessualità. Non è richiesta alcuna misura di riassegnazione sessuale né alcun certificato psicologico, psichiatrico o medico. È sufficiente avere la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile.
L’ufficiale dello stato civile non può accettare la dichiarazione senza il consenso del rappresentante legale (p. es. i genitori), se il dichiarante ha meno di 16 anni, è sotto curatela generale o se l’autorità di protezione degli adulti lo ha ordinato. Se il rappresentante legale si rifiuta di dare il proprio consenso, il dichiarante può rivolgersi all’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA). Se il consenso del rappresentante legale non può essere ottenuto neppure con il sostegno dell’APMA, si può chiedere direttamente al giudice di cambiare o rettificare il sesso iscritto.
Procedura di cambiamento
Se il dichiarante è domiciliato in Svizzera, la dichiarazione può essere resa, di persona, a qualsiasi ufficiale dello stato civile (art. 14b cpv. 1 OSC).
La dichiarazione può essere resa anche al di fuori dell’ufficio dello stato civile, se il dichiarante non può manifestamente recarsi di persona all’ufficio (p. es. se si trova in ospedale, in una casa di riposo o in prigione). In questo caso il dichiarante deve dimostrare che non è manifestamente esigibile che egli si rechi all’ufficio dello stato civile (art. 14b cpv. 3 OSC).
Se il dichiarante è cittadino svizzero ed è domiciliato all’estero, può rendere di persona la dichiarazione alla rappresentanza svizzera competente all’estero o a qualsiasi ufficio dello stato civile in Svizzera (art. 14b cpv. 1 OSC).
L’elenco degli indirizzi completi degli uffici dello stato civile e delle rappresentanze svizzere all’estero è regolarmente aggiornato e si trova alla rubrica "Indirizzi".
La dichiarazione di voler cambiare il sesso iscritto nel registro dello stato civile è una decisione personale del dichiarante. L’interessato ed eventualmente il rappresentante legale si recano di persona con la documentazione richiesta presso l’ufficio dello stato civile. L’interessato può farsi accompagnare da una persona di fiducia. Presso l’ufficio dello stato civile la dichiarazione è resa in uno spazio che tutela la sfera privata del dichiarante. Di conseguenza è necessario fissare previamente un appuntamento. L’ufficiale dello stato civile verifica anche l’identità dell’interessato e la sua capacità di discernimento (cfr. domanda 9.4). Se è necessario il consenso del rappresentante legale, anche l’identità, la capacità di discernimento e il potere di rappresentanza di quest’ultimo vanno verificati. Non può essere posta al dichiarante e al rappresentante legale alcuna domanda circa le motivazioni della dichiarazione. L’ufficiale dello stato civile parte dal presupposto che la dichiarazione è corretta e sincera. Non sono richiesti certificati o interventi medici (cfr. domanda 9.6).
L’interessato dichiara, compilando l’apposito modulo, di voler cambiare il sesso iscritto nel registro dello stato civile ed eventualmente anche il suo o i suoi prenomi. Firma la dichiarazione in presenza dell’ufficiale dello stato civile. Se occorre, il rappresentante legale dà il suo consenso e firma in presenza dell’ufficiale dello stato civile.
Se è necessario un interprete oppure se il dichiarante è sordo, ipovedente o cieco, occorre previamente contattare l’ufficio dello stato civile.
Se l’interessato non ha la cittadinanza svizzera, prima di rendere la dichiarazione deve essere iscritto nel registro dello stato civile (cfr. domanda 9.5). Questo requisito non è direttamente collegato al cambiamento del sesso iscritto.
L’ufficio dello stato civile invia una comunicazione al controllo degli abitanti dell’attuale luogo di domicilio o di dimora dell’interessato affinché aggiorni il registro degli abitanti; all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS ed eventualmente all’Ufficio federale di polizia. Per gli Svizzeri residenti all’estero che rendono la dichiarazione alla rappresentanza svizzera competente, viene trasmessa a quest’ultima una conferma, solamente ad uso interno, dell’avvenuta iscrizione. Il diritto federale e quello cantonale possono prevedere altri obblighi di notifica.
Modifica del prenome
Sì, insieme alla modifica dell’iscrizione del sesso è possibile cambiare uno o più prenomi o sceglierne di nuovi. Dopo la modifica quindi si può anche decidere di portare più o meno prenomi rispetto a prima. Una modifica simultanea del cognome è possibile unicamente se il cognome è modellato sul sesso (p. es. i cognomi slavi come Ivanov/Ivanova, cfr. anche la domanda 9.14). Negli altri casi il cambiamento del cognome deve essere richiesto all’autorità cantonale competente in materia di cambiamento del nome (procedura per il cambiamento del nome ai sensi dell’art. 30 CC).
No, il prenome non deve necessariamente corrispondere a un determinato sesso. È possibile scegliere prenomi neutri (p. es. Kim) o una combinazione di prenomi attribuiti ai due sessi (p.es. Gian Maria). Il nuovo prenome deve tuttavia essere identificabile in quanto tale.
Se è modellato sul sesso, anche il cognome può essere adeguato al sesso, a condizione che se ne faccia domanda contemporaneamente al cambiamento dell’iscrizione del sesso. Cognomi modellati sul sesso sono ad esempio quelli slavi (cfr. anche la domanda 9.12).
Sì, è possibile. Tuttavia, se non si cambia il prenome insieme al cambiamento dell’iscrizione del sesso, è necessario chiedere di cambiarlo all’autorità cantonale competente in materia di cambiamento del nome (procedura per il cambiamento del nome ai sensi dell’art. 30 CC).
Persone sposate o in un’unione domestica registrata; rapporti di filiazione
I rapporti retti dal diritto di famiglia come matrimonio, unione domestica registrata, maternità o paternità non cambiano con la modifica dell’iscrizione del sesso. Neppure lo stato civile cambia (p. es. "coniugato", "in unione domestica registrata"). Con l’entrata in vigore della riforma sul matrimonio per tutti (1.7.2022), le coppie in un’unione domestica registrata possono chiedere all’ufficiale dello stato civile di convertire la loro unione domestica registrata in un matrimonio.
Costi
Modificare l’iscrizione del sesso, con o senza modifica del prenome, costa 75 franchi. Se è richiesto il consenso del rappresentante legale, sono ricossi altri 30 franchi.
Gli emolumenti possono essere ridotti o condonati se l’interessato è indigente (art. 13 OESC).
Se un cittadino straniero deve anzitutto essere iscritto nel registro dello stato civile, questa procedura separata può eventualmente comportare ulteriori costi.
Dopo la modifica dell’iscrizione del sesso nel registro dello stato civile, la richiesta di documenti all’ufficio dello stato civile o di nuovi documenti d’identità ad altre autorità (passaporto, carta d’identità, licenza di condurre, ecc.) può comportare altri costi.
Il cambiamento del prenome effettuato insieme a quello dell’iscrizione del sesso non comporta costi aggiuntivi.
Se il prenome è cambiato in un altro momento, gli emolumenti sono calcolati in base alla tariffa stabilita dall’autorità competente in materia di cambiamento del nome (art. 30 CC).
Dichiarazioni abusive
Le dichiarazioni di cambiamento del sesso fatte in modo abusivo o alla leggera vanno rifiutate, lasciate prive d’effetto e in alcune circostanze addirittura sanzionate penalmente. Se l'abuso viene scoperto dopo, la rettificazione sarà corretta automaticamente. Tutte le spese sostenute sono a carico della persona interessata.
Ultima modifica 27.03.2024