Combattere in modo efficace i matrimoni forzati; Il Consiglio federale approva il rapporto sui matrimoni forzati

Berna, 14.11.2007 - Per proteggere le persone dai matrimoni forzati vanno applicate e imposte in modo coerente le disposizioni legali del diritto penale, privato e in materia di stranieri. Il Consiglio federale ritiene necessario intervenire soltanto nell’ambito del diritto privato. Come ulteriori misure possono essere prese in considerazione campagne d’informazione mirate nonché offerte di consulenza e d’assistenza per le persone coinvolte. È quanto afferma il Consiglio federale nel rapporto sui matrimoni forzati approvato mercoledì.

A differenza del matrimonio di compiacenza - organizzato da terzi, ma concluso con il libero consenso di entrambi gli sposi - il matrimonio forzato viola gravemente il diritto di autodeterminazione della persona coinvolta e costituisce una violazione dei diritti umani, scrive il Consiglio federale nel suo rapporto steso in risposta a un intervento parlamentare. Lo Stato ha il dovere di difendere le persone vittime o minacciate di matrimonio forzato, intervenendo preventivamente e repressivamente e mettendo a disposizioni delle vie d'uscita dal matrimonio forzato.

Solo con il libero consenso

Già secondo il diritto vigente l'ufficiale dello stato civile deve rifiutarsi di celebrare il matrimonio, se è evidente che non è contratto per libera volontà, essendo la sposa e/o lo sposo forzati a sposarsi. Per motivi di certezza giuridica e per lanciare un segnale, nel Codice civile (CC) potrebbe essere inserita una disposizione esplicita secondo cui l'ufficiale dello stato civile deve accertarsi che gli sposi contraggono il matrimonio per libera volontà. Inoltre, per migliorare la protezione delle vittime, un matrimonio contratto forzatamente dovrebbe costituire un motivo per la nullità assoluta di quest'ultimo. Secondo il diritto vigente un matrimonio forzato può essere annullato solo entro un determinato termine, su richiesta del coniuge costretto al matrimonio. Va seriamente esaminata una restrizione del riconoscimento dei matrimoni per procura.

I problemi non si possono risolvere con una nuova norma penale

Il Codice penale non contiene alcuna disposizione esplicita che punisce i matrimoni forzati. Tali matrimoni sono tuttavia contemplati dalla fattispecie della coazione, perseguiti d'ufficio e puniti con una pena privativa della libertà fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Sono inoltre punibili anche i reati spesso commessi in relazione ai matrimoni forzati, quali la minaccia, il sequestro e il rapimento di persona nonché il ricorso alla violenza fisica, sessuale o psichica.

La menzione esplicita del matrimonio forzato come caso grave di coazione o l'introduzione di una norma penale relativa al matrimonio forzato potrebbe rendere l'opinione pubblica più sensibile al problema. È tuttavia poco probabile che un siffatto segnale raggiunga gli autori e le vittime. Inoltre gli attuali problemi nell'accertamento della fattispecie - legati ad esempio al rifiuto di deporre delle vittime e ad altri problemi nell'assunzione delle prove - non sarebbero risolti.

Nessun ricongiungimento famigliare in caso di matrimonio forzato

La nuova legge sugli stranieri, che entrerà probabilmente in vigore il 1° gennaio 2008, prevede misure più efficienti nella lotta contro gli abusi, in particolare nell'ambito del ricongiungimento famigliare. Pur essendovi le disposizioni legali necessarie per impedire il rilascio di permessi per cittadini stranieri in caso di matrimoni forzati, sarà difficile anche in futuro per le autorità in materia di stranieri dimostrare l'esistenza di un matrimonio forzato senza le dichiarazioni delle persone coinvolte.  Come provvedimento immediato le autorità intendono in futuro non più riconoscere i matrimoni contratti da persone che non hanno compiuto 18 anni. Se tale provvedimento non dovesse essere sufficiente, andrebbe presa in considerazione l'adozione di ulteriori provvedimenti, quali ad esempio l'innalzamento a 21 anni dell'età minima per il ricongiungimento del coniuge straniero che vive all'estero.

Prevenzione e offerte d'assistenza

Secondo il Consiglio federale possono inoltre essere prese in considerazione delle misure preventive, di competenza della Confederazione e/o dei Cantoni. Vi rientrano ad esempio campagne di informazione rivolte alle comunità d'immigrati, campagne di sensibilizzazione per le persone che lavorano nell'ambito scolastico, del lavoro sociale con gli adulti e con i giovani, della tutela, della sanità, degli stranieri e dello stato civile oppure nella polizia, informazione nelle scuole o nei centri per i giovani nonché informazione mirata degli sposi durante la procedura preliminare al matrimonio. Vanno inoltre previste anche offerte specifiche di consulenza e di assistenza, hotline e altre offerte facilmente accessibili e confidenziali per le persone vittime o minacciate di matrimonio forzato.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 48 48



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Ultima modifica 26.06.2024

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