I terroristi e altri criminali di alto profilo sono attivi in tutto il mondo, si servono di strumenti digitali, sono interconnessi e agiscono anche oltre i confini nazionali. L’aereo rappresenta anche per loro un importante mezzo di trasporto. L’utilizzo di un set di dati dei passeggeri aerei, conosciuto a livello internazionale come «Passenger Name Record» (PNR), è già oggi, in diversi Paesi, uno strumento efficace per la lotta al terrorismo e ad altre gravi forme di criminalità. La Svizzera, per poter avvalersi ugualmente del PNR, necessita di una base legale. La consultazione concernente la legge sui dati dei passeggeri aerei (LDPA) si è svolta dal 13 aprile al 31 luglio 2022. Durante la seduta del 15° maggio 2024 il Consiglio federale ha adottato e trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la legge sui dati dei passeggeri aerei (LDPA).
- Per dati PNR («Passenger Name Record») s’intendono i dati forniti dai passeggeri alle compagnie aeree o alle agenzie di viaggio al momento della prenotazione: nome e cognome del passeggero, recapiti inclusi l’indirizzo e il numero di telefono, agenzia di viaggio, informazioni relative alle modalità di pagamento ecc.
- Questi dati possono essere utili nella lotta al terrorismo e ad altre gravi forme di criminalità. Per esempio al fine di identificare, prima del decollo, le persone registrate nei sistemi d’informazione di polizia. Oppure per individuare e identificare autori di reato fino a quel momento sconosciuti. O ancora per ottenere dati sugli itinerari di viaggio di una persona sospetta nel quadro di un’indagine di polizia.
- In tutto il mondo sono circa 70 Paesi, tra cui tutti i Paesi membri dell’UE, a utilizzare già attualmente i dati PNR per combattere il terrorismo e altri reati gravi, come prescritto dalle norme internazionali dell’ONU, dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI) e dell’UE. Le compagnie aeree che operano ad esempio voli verso l’UE devono quindi trasmettere i dati PNR al Paese di destinazione.
- Per gli Stati Uniti l’utilizzo del sistema PNR costituisce una condizione per la permanenza della Svizzera nel «Visa Waiver Program» (VWP). Tale programma consente ai cittadini svizzeri di recarsi negli USA senza visto per motivi professionali o turistici.
- La Svizzera, dal canto suo, non può ancora utilizzare i dati PNR in modo sistematico in quanto non dispone della pertinente base legale. Con la legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi, in breve legge sui dati dei passeggeri aerei (LDPA), s’intende colmare questa lacuna.
Chi viaggia in aereo fornisce diversi dati al momento della prenotazione o del check-in, in particolare nome e cognome, recapiti inclusi indirizzo e numero di telefono, data e itinerario del viaggio nonché informazioni relative al bagaglio, alle modalità di pagamento o alle altre persone che viaggiano insieme.
Questi dati vengono raccolti, anche in Svizzera, dalle compagnie aeree all’interno di un set di dati (il cosiddetto «Passenger Name Record», PNR). Per tutti i voli verso un Paese che utilizza il PNR, le compagnie aeree sono tenute già oggi, conformemente alle norme internazionali dell’ONU, dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI) e dell’UE, a trasmettere tali dati alle autorità del Paese di destinazione, una prima volta tra le 48 e le 24 ore prima della partenza prevista del volo e una seconda volta non appena l’imbarco è completato. Per le compagnie aeree operanti in Svizzera tali obblighi non costituiscono alcuna novità.
I dati PNR permettono di combattere in maniera più efficace il terrorismo e altre gravi forme di criminalità. Il trattamento dei dati dei passeggeri aerei permette di:
- identificare prima del decollo i passeggeri che figurano nei sistemi d’informazione di polizia;
- individuare, sulla base di determinati criteri e profili, persone sospette fino a quel momento sconosciute alle autorità di polizia nonché reti internazionali e potenziali vittime e di adottare tempestivamente le necessarie misure;
- ottenere informazioni sugli spostamenti di una persona sospetta nell’ambito di una ricerca o di un’indagine.
Ciò consente di risalire a organizzazioni e reti criminali nonché di individuare in modo mirato persone sospette come pure potenziali vittime, ad esempio della tratta di esseri umani. Per la polizia la possibilità di servirsi del PNR nell’ambito delle indagini si traduce in un notevole risparmio di tempo, in quanto le permette di adottare o elaborare per tempo le necessarie misure.
Il PNR ha per la Svizzera anche un importante risvolto economico:
i cittadini svizzeri che si recano negli USA per motivi professionali o turistici possono farlo senza bisogno di un visto grazie al «Visa Waiver Program» (VWP). Per gli Stati Uniti l’utilizzo dei dati PNR costituisce tuttavia una condizione per la permanenza della Svizzera nel programma. Un’esclusione avrebbe conseguenze economiche negative per il nostro Paese in quanto le persone che viaggiano per affari non potrebbero più recarsi negli USA spontaneamente e farvi ingresso in modo agevolato. Questo costituirebbe senza dubbio un ostacolo e un danno per le relazioni commerciali tra i due Paesi.
Per tutti i voli verso un Paese che utilizza il PNR, le compagnie aeree sono tenute già oggi a trasmettere questi dati alle autorità del Paese di destinazione. A differenza della Svizzera, numerosi Paesi, in particolare tutti gli Stati membri dell’UE, hanno già istituito un’unità nazionale incaricata di trattare questi dati ai fini di combattere il terrorismo e le gravi forme di criminalità («unità d’informazione sui passeggeri», UIP).
In Svizzera l’UIP sarà collocata in seno a fedpol e comprenderà esclusivamente specialisti della Confederazione e dei Cantoni. Soltanto il personale dell’UIP sarà autorizzato, nel quadro dell’adempimento dei propri compiti, ad accedere ai dati dei passeggeri aerei, a trattare i dati e a trasmettere i risultati alle autorità competenti (p. es. alla polizia). La polizia potrà in seguito adottare le misure necessarie, ad esempio procedendo a un arresto. Le persone esterne all’UIP non disporranno invece di alcun accesso diretto ai dati PNR.
L’UIP confronterà i dati PNR ricevuti dalla Svizzera e dall’estero con i dati contenuti nei sistemi d’informazione di polizia per verificare se una persona ricercata per terrorismo o un altro reato grave si trova tra i passeggeri di un volo. I dati PNR potranno essere esaminati secondo criteri precisi ad esempio ricercando prenotazioni o spostamenti caratteristici di reti o attività criminali.
Le corrispondenze generate dai confronti saranno sempre controllate manualmente dai collaboratori dell’UIP prima di essere comunicate alle autorità competenti. Le verifiche o le ulteriori misure saranno eseguite soltanto se riguardano persone ricercate dalla polizia o se sussiste un sospetto concreto.
Sia lo scopo di utilizzo del PNR sia l’accesso ai dati sono regolamentati in modo rigoroso all’interno della legge sui dati dei passeggeri aerei. Il trattamento dei dati PNR può essere effettuato soltanto ai fini della ricerca di terroristi o di altri criminali di alto profilo.
I passeggeri aerei vengono informati al momento della prenotazione dell’utilizzo dei loro dati PNR. Già oggi i dati PNR di tutti i passeggeri di determinati voli sono trasmessi alle autorità dei Paesi di destinazione che utilizzano il PNR. Grazie all’utilizzo di tali dati volare diventa più sicuro, visto che consente di impedire alle persone sospettate di terrorismo o di gravi forme di criminalità di salire a bordo di un aereo. Sulla base dei risultati del trattamento dei dati PNR possono essere inoltre effettuati controlli mirati sulle persone sospette, riducendo i disagi per gli altri viaggiatori.
La nuova legge attribuisce la massima priorità alla protezione dei dati e ai diritti della personalità dei passeggeri. Dati sensibili quali l’origine etnica, l’orientamento politico, la confessione religiosa, la condizione di salute o l’orientamento sessuale non sono parte integrante dei dati PNR e non possono essere trattati. Inoltre lo scopo di utilizzo del PNR e l’accesso ai dati sono disciplinati in modo rigoroso. Il trattamento dei dati PNR è infatti ammesso soltanto ai fini della lotta al terrorismo e alle gravi forme di criminalità.
Soltanto il personale dell’unità nazionale per il trattamento dei dati sui passeggeri aerei («unità d’informazione sui passeggeri», UIP) è autorizzato, nel quadro dell’adempimento dei propri compiti, ad accedere ai dati dei passeggeri aerei, a trattare i dati e a trasmettere i risultati alle autorità competenti. Nessun’altra autorità ha accesso diretto ai dati PNR.
Le corrispondenze generate dai confronti dei dati vengono sempre controllate manualmente prima di essere trasmesse alle autorità competenti per una verifica più approfondita delle persone o per l’adozione di ulteriori misure. Le verifiche o le ulteriori misure sono eseguite soltanto se riguardano persone ricercate dalla polizia o se sussiste un sospetto concreto.
Ogni persona può chiedere a fedpol se l’UIP tratta dati che la riguardano.
I criminali sono attivi in tutto il mondo, si servono di strumenti digitali, sono interconnessi e agiscono anche oltre i confini nazionali. Segue un esempio realmente accaduto.
Diverse giovani donne originarie della Lettonia giungono a Nizza con voli in provenienza da Riga. Alloggiano tutte all’interno di una stessa abitazione. I biglietti aerei sono tutti pagati dalla stessa agenzia di viaggio a Riga. La polizia di Nizza sospetta un caso di tratta di esseri umani e un giro di prostituzione. Decide di informare la polizia lettone. Quest’ultima effettua alcuni accertamenti e nutre sospetti sull’attività dell’agenzia di viaggio e sul suo proprietario. La polizia francese si rivolge quindi all’unità d’informazione sui passeggeri (UIP) francese. Quest’ultima introduce come criterio di ricerca nel sistema PNR donne che abbiano acquistato tramite l’agenzia di viaggio in questione un biglietto di sola andata. Le informazioni così ottenute permettono, in seguito al confronto di diversi voli, di identificare e arrestare il trafficante di esseri umani che ha accompagnato le vittime durante ogni viaggio.
Ultima modifica 27.06.2024