Informazioni complementari

L'avamprogetto sostituisce gli articoli 41-61 CO con una Parte generale del diritto della responsabilità civile (disposizioni generali, art. 41-58), che si applicherà in linea di principio a tutti gli atti legislativi federali concernenti la responsabilità civile, e con disposizioni speciali (art. 59–61a), che disciplinano singole fattispecie di responsabilità civile.

Alle disposizioni generali è conferito un campo d’applicazione esteso, al fine di conseguire, nel modo più generalizzato possibile, l’unificazione del diritto della responsabilità civile. Tali disposizioni si applicano in linea di principio anche agli atti pregiudizievoli tra parti contraenti, eccettuati singoli settori relativi a determinati rapporti contrattuali (art. 42). Le disposizioni generali si applicano di regola anche alla responsabilità degli enti pubblici. Alla facoltà dei Cantoni di emanare norme derogatorie sono posti limiti più severi di quanto non siano previsti attualmente (art. 43/43a). La responsabilità dello Stato è limitata anche nella legge sulla responsabilità della Confederazione ad attività effettuate in virtù di un potere pubblico.

L'avamprogetto contiene una nuova disposizione relativa alla responsabilità per danni ambientali (art. 45d).

L'avamprogetto mantiene le categorie di responsabilità del diritto vigente; da un lato, la responsabilità per colpa, dall'altro le responsabilità per le quali non si presuppone una colpa: le responsabilità causali semplici e le responsabilità per rischio. In materia di responsabilità causale semplice, la responsabilità per persone ausiliarie nelle imprese è configurata quale responsabilità per carente organizzazione (art. 49a): il titolare di un’impresa risponde di tutte le incombenze del suo personale ausiliario nella misura in cui non provi che l’organizzazione dell’impresa era atta a prevenire il danno. Inoltre, la responsabilità delle persona che detengono animali è configurata quale responsabilità per rischio (art. 60). In materia di responsabilità per opere, l’onere della prova è invertito (art. 61).

L'avamprogetto prevede una severa norma generale relativa alla responsabilità per attività pericolose (clausola generale di responsabilità per rischio, art. 50) cui soggiacciono tutte le fonti di rischio particolare qualora non siano ancora regolate da alcuna legge speciale. Tale è il caso ad esempio di mezzi di trasporto che comportano lo stesso rischio di veicoli a motore o di ferrovie.

Per quanto concerne la responsabilità di più persone (concorso di responsabilità), è stabilito che tutti i responsabili sono tenuti, in qualità di debitori solidali, a risarcire il danneggiato e si determina`inoltre la portata della responsabilità solidale (art. 53b). In caso di regresso tra corresponsabili (art. 53c), al giudice è attribuita una libertà d’apprezzamento maggiore.

I rapporti tra responsabilità civile e assicurazione sono disciplinati in modo dettagliato (art. 54–54i). Il regresso dell’assicuratore (contro i danni) nei confronti dei responsabili è ampliato (art. 54a). La persona lesa dispone in tutti i casi di un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore di responsabilità civile (art. 54c).

In materia di prescrizione, è previsto un termine ordinario di tre anni a contare dalla conoscenza del danno e della persona responsabile e un termine assoluto di vent’anni a contare dal momento dell’atto pregiudizievole (art. 55).

La Parte generale contiene le disposizioni procedurali necessarie all’applicazione del diritto materiale (art. 56–56h). Si prevedono soprattutto agevolazioni probatorie nei confronti della persona lesa. L’articolo 56d sancisce a livello di legge la giurisprudenza vigente, secondo la quale il giudice può accontentarsi di un elevato grado di probabilità o di verosimiglianza; si prevede ora inoltre che il giudice possa assegnare un risarcimento in funzione del grado di probabilità di un fatto. Il tribunale può addossare a entrambe le parti gli anticipi necessari all’assunzione delle prove, al fine di evitare che le spese della procedura probatoria possano ostacolare la persona lesa nell’esercizio dei suoi diritti (art. 56f).

Le particolari fattispecie di responsabilità sono ancora disciplinate dalle leggi speciali (ad es. la responsabilità per i danni cagionati da un veicolo a motore che è in esercizio, art. 58 della legge sulla circolazione stradale). Le norme corrispondenti sono modificate, se necessario, secondo i principi della revisione totale (ad es. nella legge sulla responsabilità della Confederazione e nella legge sulla radioprotezione) o sono ora introdotte (nella legge sulla navigazione interna). Le normative speciali sono mantenute nella misura in cui siano materialmente giustificate (ad es. nella legge sulla circolazione stradale e nella legge sulla responsabilità civile in materia nucleare). Inoltre, le disposizioni delle leggi speciali sono abrogate e sostituite mediante un rinvio alla Parte generale del diritto della responsabilità civile.

Ultima modifica 28.04.2021

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