Corte penale internazionale


1. Compiti

Alla Corte penale internazionale (CPI) compete il giudizio dei crimini più gravi che interessano l’intera comunità internazionale: il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra. Lo Statuto di Roma, adottato nel 1998 ed entrato in vigore nel 2002, costituisce la base legale di questa corte permanente con sede all’Aia. La CPI esprime la determinazione dei 122 Stati contraenti (stato al 1° maggio 2013) "a porre termine all’impunità degli autori di tali crimini contribuendo in tal modo alla prevenzione di nuovi crimini".

La CPI non è un’autorità di ricorso internazionale che verifica le sentenze penali nazionali di ultimo grado. Non sostituisce le giurisdizioni penali nazionali, bensì è complementare: interviene soltanto se le autorità nazionali competenti per il perseguimento penale non vogliono o non possono perseguire i crimini commessi sul loro territorio o da loro concittadini. Può essere il caso, ad esempio, se tali autorità sono controllate da persone che devono rispondere dei crimini in questione o se il sistema statale di perseguimento penale è stato scardinato da eventi bellici. La CPI garantisce che possano essere colmate le lacune nel perseguimento di questi crimini particolarmente abominevoli.

Forte della sua tradizione umanitaria e del suo ruolo quale Stato depositario delle Convenzioni di Ginevra, la Svizzera ha sostenuto in misura determinante l’istituzione di una corte forte e indipendente. Nel 2001 ha ratificato lo Statuto di Roma emanando nel contempo le modifiche di legge immediatamente necessarie a una collaborazione con la CPI.

2. Collaborazione della Svizzera con la CPI

In linea di principio gli Stati contraenti sono tenuti a collaborare pienamente con la CPI. Non disponendo di organi investigativi di polizia, la Corte dipende in larga misura dalla cooperazione degli Stati contraenti per l’esecuzione delle sue procedure. Emanando la legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale (LCPI), la Svizzera ha creato la base legale necessaria. Per garantire una collaborazione ottimale, in seno all’Ufficio federale di giustizia (UFG) è stato istituito un Ufficio centrale dotato di ampie competenze. L’Ufficio centrale riceve le richieste della Corte e decide la portata e le modalità della cooperazione.

Consegna

L’UFG riceve la richiesta di consegna dalla CPI ed esamina se le relative condizioni sono adempiute. Se del caso, ordina l’arresto della persona ricercata, spicca l’ordine di carcerazione in vista di consegna e informa la CPI. Se l’UFG riceve la richiesta di consegna in tempo utile (al più tardi 60 giorni dopo l’arresto), in linea di principio la persona ricercata rimane in stato di fermo fino alla conclusione della procedura di consegna. Può interporre ricorso contro la detenzione presso il Tribunale penale federale.

La persona ricercata può rinunciare all’esecuzione della procedura ordinaria acconsentendo alla consegna. In questo caso l’UFG può approvare senza indugio il trasferimento e avviarne l’esecuzione. Altrimenti, l’UFG decide in merito alla consegna alla CPI; in questo caso la persona ricercata non ha alcuna possibilità di interporre ricorso contro la decisione di consegna dell’UFG; può soltanto impugnarne la competenza presso la CPI.

Se un cittadino svizzero è consegnato alla CPI, una volta concluso il procedimento l’UFG ne chiede il rimpatrio affinché possa scontare la pena in Svizzera.

Altre forme di cooperazione

L’UFG riceve le domande concernenti altre forme di cooperazione (assunzione di prove comprese le deposizioni testimoniali, interrogatorio di indiziati, perquisizioni e sequestri, trasmissione di documenti ecc.). Decide circa l’ammissibilità della cooperazione, ordina le misure necessarie e designa un’autorità cantonale o federale competente per l’esecuzione della domanda. Le persone incolpate nell’ambito di un procedimento dinanzi alla Corte non sono legittimate a ricorrere. Soltanto chi è personalmente coinvolto in un provvedimento d’assistenza giudiziaria può impugnare la decisione finale dell’UFG.

L’UFG può inoltre autorizzare il Procuratore della CPI a svolgere autonomamente atti d’inchiesta sul territorio svizzero (p. es. audizione di testimoni).

La trasmissione spontanea di informazioni e mezzi di prova raccolti da un’autorità svizzera per una propria inchiesta penale costituisce una norma che va oltre lo standard previsto dallo Statuto di Roma. L’UFG può trasmettere spontaneamente alla CPI informazioni e mezzi di prova per consentire l’avvio di indagini o agevolare un procedimento penale pendente.

Esecuzione di pene detentive

Non avendo alcuna possibilità di eseguire pene detentive, la CPI dipende dal sostegno del Paese ospitante e degli Stati contraenti. Su richiesta della CPI, la Svizzera può eseguire una decisione penale definitiva se il condannato è cittadino svizzero o vi dimora abitualmente. Dopo aver consultato l’autorità cantonale competente, l’UFG decide se assumersi l’esecuzione della pena. La pena inflitta dalla CPI è vincolante per le autorità svizzere.

3. Adeguamento del diritto penale svizzero

Dopo aver emanato la LCPI, la Svizzera ha in una seconda fase adeguato il suo diritto penale allo Statuto di Roma per garantire il perseguimento efficace, trasparente e completo dei reati di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Le modifiche del Codice penale e del Codice penale militare entrate in vigore nel 2011 hanno in particolare introdotto la nuova fattispecie dei crimini contro l’umanità e definito in maniera dettagliata il concetto di crimini di guerra:

  • Sono considerati crimini contro l’umanità reati quali l’omicidio intenzionale, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la sparizione forzata di persone, la tortura, i reati sessuali o la deportazione commessi nel quadro di un esteso o sistematico attacco contro la popolazione civile. Il diritto penale svizzero punisce già tali reati, ma non conosce l’aggravante dell’attacco contro la popolazione civile, che rende tali reati particolarmente riprovevoli.
     
  • I crimini di guerra – come gli attacchi contro la popolazione civile, l’arruolamento di bambini o l’impiego di armi vietate – non sono più punibili soltanto sulla base di un rinvio generico al diritto umanitario internazionale, bensì sono definiti dettagliatamente nel diritto penale svizzero.

Le autorità seguenti sono competenti per l’esecuzione di procedimenti penali: in linea di massima, in tempo di pace compete al Ministero pubblico della Confederazione perseguire i reati di genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra. La competenza della giustizia militare è circoscritta ai reati commessi da o nei confronti di militari dell’esercito svizzero. In caso di guerra, tuttavia, il perseguimento penale è di competenza esclusiva della giustizia militare.

Alla Svizzera compete altresì il perseguimento dei reati commessi all’estero, purché l’autore del reato si trovi in Svizzera e non possa essere estradato o consegnato a un tribunale penale internazionale. Anche in futuro quindi chi si è macchiato di gravi crimini non troverà "rifugio" in Svizzera. Nel contempo un disposto procedurale garantisce che nessuna autorità di perseguimento penale debba avviare una dispendiosa procedura contumaciale in assenza di legami con la Svizzera o condurre processi con scarse possibilità di riuscita per l’impossibilità di raccogliere prove.

4. Cooperazione con istituzioni penali internazionali

In virtù dell’assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Svizzera può fornire assistenza giudiziaria anche ad altri tribunali o ad altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali internazionali («istituzioni penali internazionali»). La cooperazione è consentita in caso di gravi violazioni del diritto internazionale o se l’istituzione penale si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite (ONU) vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata. Inoltre, a determinate condizioni, in un’ordinanza il Consiglio federale può estendere la cooperazione ad altre istituzioni penali.

5. Cooperazione con la CPI: schema

Cooperazione con la CPI

Ultima modifica 31.01.2023

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