Cosa è la convenzione dell’Aia sull’adozione (CAA)?

La Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (CAA; RS 0.211.221.311) è una convenzione multilaterale nel settore delle adozioni internazionali. Disciplina la cooperazione fra le autorità competenti nel Paese d’origine del minore e quelle nel Paese d’accoglienza.

Quali sono gli obiettivi della CAA?

  1. Stabilire garanzie affinché le adozioni internazionali si facciano nell’interesse del minore e per impedire la vendita e la tratta di minori.
  2. Instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie.
  3. Assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione.

Quando è applicata la CAA?

La Convenzione si applica allorché un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente deve essere trasferito in un altro Stato contraente in ragione dell’adozione. Non sono determinanti né la cittadinanza del minore, né quella dei genitori adottivi.

Qual è la differenza tra uno stato contraente e un Paese d’origine?

Gli Stati contraenti sono tutti i Paesi elencati nella sfera di applicazione della Convenzione dell’Aia sull’adozione che hanno aderito alla CAA. Tali Stati si differenziano dal punto di vista dell’adottando nel suo Paese d’origine o nel suo futuro Paese d’accoglienza. Attualmente, la maggior parte dei minori proviene dall’America Latina, dall’Asia e dall’Europa orientale.

Cosa significa il principio della sussidiarietà delle adozioni internazionali?

L’adozione internazionale può avere luogo soltanto se nel Paese d’origine sono fallite tutte le misure atte a permettere al minore di restare nella sua famiglia d’origine o se non è stato possibile trovare una famiglia d’accoglienza idonea.

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Ultima modifica 29.08.2023

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