Interdizione a vita di esercitare un’attività per i condannati pedofili

Berna, 03.06.2016 - Nessun pedofilo condannato per reati sessuali potrà più lavorare a contatto con minorenni; questo è quanto prevede il messaggio sull’attuazione dell’iniziativa sui pedofili, adottato venerdì dal Consiglio federale e ora sottoposto al Parlamento. Per tener conto di uno dei capisaldi dello Stato di diritto, discusso nella campagna precedente la votazione, è stata introdotta una disposizione derogatoria applicabile in particolare ai cosiddetti casi di relazioni adolescenziali.

Il 18 maggio 2014 Popolo e Cantoni hanno accettato l'iniziativa popolare "Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli". Il nuovo articolo costituzionale 123c adottato di conseguenza ha pertanto il tenore seguente: "Chi è condannato per aver leso l'integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente è definitivamente privato del diritto di esercitare un'attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipendenti". Tale interdizione va concretizzata mediante una revisione del Codice penale e del Codice penale militare.

Nel suo messaggio, il Consiglio federale si attiene fedelmente al tenore della nuova disposizione costituzionale, secondo cui il giudice, a prescindere in linea di massima dalle circostanze del caso concreto, deve obbligatoriamente pronunciare l'interdizione a vita di esercitare un'attività nei confronti di un adulto condannato per un reato sessuale su un minorenne o su una persona particolarmente vulnerabile. È particolarmente vulnerabile non solo chi, a causa dell'età o di una malattia, necessita di aiuto ma anche chi ha un rapporto di dipendenza con l'autore del reato, è inetto a resistere oppure incapace di discernimento. L'elenco completo dei reati comprende, oltre a crimini e delitti, anche contravvenzioni contro l'integrità sessuale (p. es. molestie sessuali). Anche se l'autore è penalmente incapace ed è stato condannato a una misura terapeutica, il giudice deve obbligatoriamente pronunciare nei suoi confronti un'interdizione a vita di esercitare un'attività.

Nel contempo il Consiglio federale intende tener conto anche dei principi costituzionali relativi allo Stato di diritto e in particolare del principio della proporzionalità. Pertanto prevede una deroga e la possibilità di un riesame successivo; visti i risultati della consultazione ha subordinato tali opzioni a condizioni ancora più severe rispetto a quanto proposto nell'avamprogetto. Il giudice può prescindere dalla pronuncia di un'interdizione obbligatoria a vita nei casi di esigua gravità, in particolare per le relazioni adolescenziali. In questo modo si è tenuto conto anche delle intenzioni dei promotori dell'iniziativa. Inoltre, a determinate condizioni, il condannato può chiedere, trascorso almeno un periodo di esecuzione pari a dieci anni, di riesaminare l'interdizione che quindi può essere attenuata o anche soppressa.

Nessuna deroga per i pedofili

In ogni caso né la disposizione derogatoria né la possibilità di un riesame si applicano agli autori considerati pedofili dal punto di vista psichiatrico, per i quali il giudice deve sempre e inderogabilmente disporre un'interdizione a vita di esercitare un'attività. In questo modo il Consiglio federale attua l'obiettivo principale dell'iniziativa, intitolata appunto "Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli".

L'esecuzione dell'interdizione di esercitare un'attività si avvale di due strumenti: da un lato l'estratto del casellario giudiziale e il nuovo estratto specifico per privati permettono ai datori di lavoro, alle organizzazioni e alle autorità preposte al rilascio dell'autorizzazione di verificare se un candidato o un collaboratore è sottoposto a un divieto o a un'interdizione. Dall'altro l'assistenza riabilitativa cui di norma sono sottoposti gli autori.

Completata e inasprita l'attuale interdizione di esercitare un'attività

Le disposizioni di legge proposte completano le norme sull'interdizione di esercitare un'attività entrate in vigore il 1° gennaio 2015, con cui la vecchia interdizione di esercitare una professione era stata trasformata in una più estesa interdizione di esercitare un'attività. Da allora il giudice può vietare, se necessario a vita, anche attività extraprofessionali in seno ad associazioni o altre organizzazioni. L'interdizione è stata inoltre integrata con un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. Oltre che dai reati sessuali, questo divieto tutela le persone ad esempio anche dalla violenza domestica o dalle insidie.

La normativa proposta inasprisce il diritto vigente sotto tre aspetti: amplia l'elenco dei reati, non tiene conto della pena minima inflitta e impone al giudice di pronunciare l'interdizione obbligatoria sempre a vita. Il disegno applica inoltre agli autori considerati pedofili condizioni particolarmente severe dal momento che per questi casi esclude categoricamente il ricorso alla disposizione derogatoria e anche alla possibilità di un riesame dell'interdizione.


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Ultima modifica 26.06.2024

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