L’UFG autorizza l’estradizione di Costas Takkas
Berna, 09.10.2015 - L’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha autorizzato l’estradizione di Costas Takkas verso gli Stati Uniti. Il cittadino britannico può impugnare la decisione dell’UFG dinanzi al Tribunale penale federale (TPF) entro 30 giorni.
L’ex segretario generale della Federazione calcistica delle Isole Cayman (CIFA) e attaché del Presidente della Confederazione calcistica del Nord, Centro America e Caraibi (CONCACAF), arrestato a Zurigo il 27 maggio 2015 insieme ad altri sei funzionari della FIFA in esecuzione di una rogatoria statunitense, è da allora incarcerato in vista di estradizione. La domanda formale di estradizione trasmessa all’UFG il 1° luglio 2015 si fonda su un mandato d’arresto emesso il 20 maggio 2015 dal procuratore del distretto orientale di New York. Takkas è sospettato di aver chiesto e accettato tangenti milionarie per il Presidente della CONCACAF da una società statunitense di marketing sportivo nell’ambito della vendita dei diritti di commercializzazione delle partite di qualificazione ai Campionati mondiali di calcio 2018 e 2022.
Distorsione del mercato
Nella sua decisione, l’UFG stabilisce che tutte le condizioni di estradizione sono adempite, in particolare anche il criterio della doppia punibilità, in base al quale i fatti esposti nella rogatoria statunitense devono essere punibili anche secondo il diritto svizzero. Takkas avrebbe accettato tangenti per la concessione di contratti di marketing sportivo, compromettendo fortemente il meccanismo della concorrenza e alterando il mercato dei diritti mediatici per le partite di qualificazione ai Campionati mondiali di calcio. Altre società di marketing sportivo sono state svantaggiate; inoltre alle federazioni di calcio interessate è stato impedito di negoziare contratti di commercializzazione più vantaggiosi. In Svizzera, tale modo d’agire sarebbe punibile secondo la legge federale contro la concorrenza sleale.
La decisione di estradizione dell’UFG non è ancora passata in giudicato. Takkas ha 30 giorni per ricorrere al TPF, intenzione che dovrà comunicare all’UFG entro cinque giorni. La decisione del TPF può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale soltanto in casi particolari, principalmente in presenza di indizi riguardo a gravi lacune nel procedimento penale all’estero.
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Ultima modifica 26.06.2024