I clienti di prostitute di età tra i 16 e i 18 anni saranno punibili
Berna, 04.07.2012 - In futuro sarà passibile di pena chiunque ricorrerà alle prestazioni sessuali di minori tra i 16 e i 18 anni in cambio di denaro. È quanto prevede una delle modifiche del Codice penale (CP) con cui il Consiglio federale intende migliorare la protezione dei minori. In tal modo la Svizzera adempie i requisiti per l’adesione alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuali. In data odierna, il Consiglio federale ha adottato il messaggio sull’adesione alla Convenzione e la pertinente revisione del CP.
La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali si propone di tutelare in maniera esaustiva lo sviluppo sessuale indisturbato dei bambini e degli adolescenti. La Convenzione impone agli Stati aderenti di punire segnatamente l'abuso sessuale di minori, la prostituzione minorile, la pedopornografia nonché il coinvolgimento coatto di minori in spettacoli pornografici
La Svizzera ha firmato la Convenzione il 16 giugno 2010. L'ordinamento giuridico del nostro Paese adempie già in ampia misura i requisiti posti dalla Convenzione. In alcuni ambiti tuttavia la Convenzione va oltre a quanto previsto dalla legislazione penale vigente poiché estende la protezione ai giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni. L'adesione della Svizzera richiede pertanto alcuni adeguamenti del CP.
Evitare la caduta nella prostituzione
Il diritto penale svizzero vigente punisce i clienti se la persona che si prostituisce non ha ancora compiuto 16 anni e la differenza d'età tra le persone coinvolte supera i tre anni. Non sono per contro punibili i contatti sessuali consensuali in cambio di denaro con minori di sesso femminile o maschile di età superiore ai 16 anni e che pertanto hanno raggiunto la maggiore età sessuale. In avvenire il ricorso a prestazioni sessuali di minori tra i 16 e i 18 anni in cambio di denaro sarà punito con una pena detentiva sino a tre anni; non saranno invece puniti i minori coinvolti. Lo scopo della norma consiste nel proteggere i bambini e gli adolescenti dalla prostituzione.
In futuro sarà pure passibile di pena chiunque istighi un minore alla prostituzione. È prevista una pena detentiva sino a dieci anni per i protettori, i gestori di postriboli o di agenzie di escort che agevolano o incoraggiano la prostituzione per trarne vantaggi patrimoniali. Rientrano in tale attività anche la locazione di saloni o l'assunzione di minori in locali a luci rosse. Possono essere autori di tali reati anche familiari o amici. A determinate condizioni l'atto di allettare o convincere la giovane vittima adempirà la fattispecie del promovimento della prostituzione.
Tutela estesa anche nei casi di pedopornografia
S'intende offrire ai minori una tutela di diritto penale contro il coinvolgimento in rappresentazioni di carattere sessuale fino al compimento dei 18 anni. Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili, acquista, si procura o possiede oggetti o rappresentazioni vertenti su atti sessuali o violenti reali con minori è punito con una pena detentiva sino a cinque anni. Per il consumo di tali oggetti o rappresentazioni è invece prevista una pena detentiva sino a tre anni. Infine, sarà pure passibile di pena chiunque recluta minori per coinvolgerli in una rappresentazione pornografica o li induce a parteciparvi.
Grooming già punibile
La Convenzione impone agli Stati aderenti di punire il cosiddetto "grooming", ossia l'adescamento di minori in Internet a fini sessuali, quando tale proposito è seguito da atti concreti tesi a ottenere un incontro. Secondo il diritto vigente, tale comportamento costituisce un tentativo punibile di commettere atti sessuali con minori. Il Consiglio federale rinuncia pertanto a introdurre nel diritto penale la figura di reato specifica del "grooming".
La Convenzione, oltre alle fattispecie penali, contempla pure disposizioni sulla prevenzione, la protezione delle vittime e programmi d'intervento che rientrano in parte o esclusivamente nelle competenze dei Cantoni. L'adesione alla Convenzione non richiede alcuna o solo esigue modifiche delle legislazioni cantonali.
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Ultima modifica 26.06.2024