Abolire le pene pecuniarie condizionali ; Il Consiglio federale adotta il messaggio per la revisione della Parte generale del Codice penale

Berna, 04.04.2012 - Il Consiglio federale intende abrogare le pene pecuniarie condizionali e reintrodurre le pene detentive brevi al fine di rafforzare l’effetto dissuasivo delle sanzioni penali. Mercoledì ha adottato il messaggio per la necessaria revisione della Parte generale del Codice penale.

La Parte generale del Codice penale, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, sostituisce le pene detentive inferiori a sei mesi con pene pecuniarie e lavoro di pubblica utilità. Tale sistema sanzionatorio è però subito incorso nelle critiche del mondo politico e delle autorità inquirenti. Il Consiglio federale ne tiene conto proponendo un testo riveduto, che reintroduce in particolare la possibilità di infliggere pene detentive con o senza la condizionale a partire da tre giorni e abroga la pena pecuniaria con la condizionale integrale e parziale, il cui effetto dissuasivo era ritenuto dubbio. Per riaffermare la prevalenza della pena detentiva, quella pecuniaria sarà limitata a 180 aliquote giornaliere (anziché le attuali 360). Infine, all'attuale importo massimo di 3000 franchi è affiancato un importo minimo di 10 franchi, applicabile ai rei indigenti.

I motivi a sostegno delle pene detentive brevi sono molteplici. Il Consiglio federale è segnatamente convinto che la detenzione sia più efficace delle pene pecuniarie per dissuadere determinate categorie di delinquenti dal commettere altri reati. Le pene detentive brevi abbinate a misure ambulatoriali (p. es. cura delle dipendenze) possono inoltre stimolare i recidivi a completare con successo la misura, arrestare un decorso negativo e incoraggiare il recupero. Inoltre, nei casi di violenza domestica, le pene pecuniarie rischiano di andare a gravare anche sulla vittima perché possono incidere fortemente sul precario bilancio familiare. La pena detentiva, per contro, grava esclusivamente sulla persona condannata.

Monitoraggio elettronico sancito per legge

La revisione arginerà la pena pecuniaria aumentando il numero delle pene detentive inflitte. Ecco perché la sorveglianza elettronica dell'esecuzione extrapenitenziaria (monitoraggio elettronico), già sperimentata in sette Cantoni, sarà definitivamente sancita nella legge per le pene detentive la cui durata si situa tra i venti giorni e i dodici mesi. Un monitoraggio elettronico di tre a dodici mesi è inoltre possibile in alternativa al lavoro e all'alloggio esterni per i detenuti che stanno per finire di scontare una lunga pena detentiva.

Le pene detentive fino a sei mesi sono altresì eseguibili sotto forma di lavoro di pubblica utilità, che su richiesta dei Cantoni è stato trasformato da pena autonoma in forma di esecuzione. In futuro, pertanto, il lavoro di pubblica utilità non sarà più disposto dal giudice, ma dalle autorità di perseguimento penale.

Reintroduzione dell'espulsione dal territorio nazionale

Il Consiglio federale intende inoltre reintrodurre l'espulsione dal territorio nazionale. Pronunciare l'espulsione nella sentenza penale garantisce che la decisione sullo statuto di soggiorno sia passata in giudicato al momento della scarcerazione del condannato, che quindi può essere subito espulso. L'espulsione pronunciata in un processo pubblico esplica inoltre un effetto preventivo maggiore rispetto all'espulsione disposta in via amministrativa secondo il diritto sugli stranieri.

L'abolizione dell'espulsione dal territorio nazionale, così come la revoca delle pene detentive di breve durata, non ha dato buoni risultati, motivo per cui viene reintrodotta. A differenza dell'iniziativa sull'espulsione, che in determinati casi chiede l'espulsione obbligatoria dal territorio nazionale obbligatoria, la presente revisione prevede un'espulsione facoltativa.a di tipo facoltativo.

Il testo riveduto specifica inoltre l'obbligo inderogabile delle autorità competenti di commissionare una perizia e di sentire un gruppo peritale prima di porre fine all'esecuzione stazionaria della misura e di rilasciare l'autore del reato per il periodo di prova. Tale precisazione elimina un'incertezza emersa nel caso di Lucie e garantisce l'applicazione uniforme della legge.

Il limite di età previsto nel diritto penale minorile per la cessazione delle misure è innalzato da 22 a 25 anni. Ciò risponde all'esigenza della prassi. Oggi infatti taluni giovani devono essere rilasciati sebbene non abbiano ancora del tutto acquisito le basi necessarie per condurre una vita regolata. Il nuovo limite di età permetterà inoltre ai giovani di conseguire un apprendistato durante l'esecuzione di una misura.


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Ultima modifica 26.06.2024

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