Maggiore responsabilità personale dei genitori; Il Consiglio federale invia in consultazione la versione rielaborata dell’ordinanza sull’accudimento di minori
Berna, 17.09.2010 - Con la nuova disciplina dell'accudimento extrafamiliare di minori, il Consiglio federale intende affidare maggiore responsabilità ai genitori ed estendere la cerchia delle persone incaricate dell'accudimento esenti dall'obbligo di autorizzazione. Venerdì ha inviato nuovamente in consultazione l'ordinanza sull'accudimento di minori rielaborata alla luce dei risultati della prima consultazione.
In occasione della consultazione dell'anno scorso, l'impostazione generale era stata accolta favorevolmente dalla maggioranza dei partecipanti. Avevano suscitato reazioni positive in particolare il fatto che il minore e il suo bene fossero in primo piano, come pure la professionalizzazione dell'accudimento di minori da parte di terzi. Erano state tuttavia in parte aspramente criticate le disposizioni sull'accudimento diurno, giudicate troppo invadenti.
Nessun obbligo di autorizzazione per parenti e amici
La versione rielaborata dell'ordinanza rafforza perciò il senso di responsabilità dei genitori, revocando l'obbligo di autorizzazione per tutti gli accudimenti diurni - gratuiti o dietro compenso - forniti su iniziativa dei genitori da parenti o altre persone vicine ai genitori. Ne fanno parte gli amici stretti, come ad esempio la madrina o il padrino. Per questa cerchia di persone l'obbligo di autorizzazione è revocato anche per l'accudimento a tempo pieno, a condizione che quest'ultimo avvenga su iniziativa dei genitori. La rinuncia all'obbligo di autorizzazione significa che vengono a cadere sia la vigilanza eseguita dalle autorità sia l'obbligo da parte delle persone addette all'accudimento di seguire corsi di perfezionamento.
Forme di accudimento particolari
Sono inoltre esenti dall'autorizzazione forme di accudimento particolari, quali l'accudimento da parte di terzi nell'economia domestica dei genitori (p.es. baby-sitter o ragazze alla pari). Anche l'accudimento e la mediazione di posti nell'ambito di programmi di scambio non sottostanno ad autorizzazione, a condizione che siano forniti volontariamente e con il consenso dei genitori.
Obbligo di autorizzazione per persone non vicine ai genitori
- Secondo l'ordinanza rielaborata è soggetto all'obbligo di autorizzazione l'accudimento fornito da genitori diurni non vicini ai genitori dei minori e che offrono le loro prestazioni dietro compenso. Se l'accudimento non è fornito dietro compenso, l'obbligo di autorizzazione viene a cadere. Resta invece soggetto all'obbligo di autorizzazione l'accudimento da parte di genitori affidatari che non sono parenti o amici stretti dei genitori del minore, anche se tale prestazione è fornita gratuitamente. Questo diverso disciplinamento è dovuto al fatto che, a differenza dell'accudimento diurno, quello a tempo pieno ha conseguenze più rilevanti per il minore e i requisiti necessari sono di gran lunga maggiori, poiché i minori vengono completamente integrati nella famiglia che li accoglie.
- Oltre alla relazione delle persone addette all'accudimento con i genitori del minore, l'altro criterio decisivo per stabilire l'obbligo di autorizzazione è quello dell'estensione dell'accudimento. Al posto del criterio della regolarità, criticato come troppo poco preciso, il nuovo avamprogetto di ordinanza prevede parametri temporali precisi. L'autorizzazione per l'accudimento diurno è necessaria se minori al di sotto dei 16 anni vengono accuditi per più di 10 ore alla settimana e per più di 12 settimane all'anno. Per l'accudimento a tempo pieno è previsto l'obbligo di autorizzazione per i minori al di sotto dei 18 anni, accuditi per più di tre giorni e tre notti alla settimana, e ciò per più di quattro settimane consecutive o più di dieci settimane all'anno. Le prestazioni occasionali di accudimento non sono pertanto soggette all'obbligo di autorizzazione, anche se sono fornite dietro compenso.
Ripartizione del posto per l'accudimento
Per distinguere l'accudimento in una famiglia da quello in una struttura, il nuovo avamprogetto sostituisce il criterio del numero di minori, ritenuto troppo rigido, con quello del numero di posti per l'accudimento offerti. Il nuovo criterio permette di suddividere un posto per l'accudimento su più minori e corrisponde meglio alle esigenze, in particolare nel settore dell'accudimento diurno.
Servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari
Il disciplinamento proposto per le organizzazioni preposte al collocamento, che procurano posti presso genitori affidatari e li seguono nei loro compiti, è esteso alle organizzazioni di genitori diurni. Dato che tali organizzazioni non pronunciano decisioni di collocamento, il nuovo avamprogetto usa la denominazione servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari. Entrambi i servizi sono soggetti all'obbligo di autorizzazione e a vigilanza.
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Ultima modifica 26.06.2024