Agevolato il risanamento delle aziende; Il Consiglio federale approva il messaggio sulla modifica parziale della LEF
Berna, 08.09.2010 - Il Consiglio federale intende agevolare il risanamento delle aziende: mercoledì ha approvato a tale scopo un messaggio sulla revisione parziale della legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).
Le attuali norme in materia di insolvenza garantiscono soluzioni adeguate e praticabili per il risanamento delle aziende, motivo per cui non è necessaria una revisione totale del diritto in vigore. Il Consiglio federale intende però colmare alcune lacune mediante miglioramenti puntuali. Pur non ritenendo necessaria l'istituzione di una legislazione speciale per i fallimenti di ampia portata, in singoli punti della revisione parziale della LEF il Consiglio federale tiene debito conto dei rapporti all'interno del gruppo di società. In particolare, il disegno prevede le modifiche elencate qui di seguito.
La moratoria concordataria non sfocerà più obbligatoriamente in un concordato o in un fallimento, ma potrà anche venire concessa in semplice qualità di differimento. Inoltre il differimento del fallimento previsto dal diritto societario viene abrogato e integrato nella procedura concordataria della LEF. In questo modo in futuro tutte le forme societarie potranno beneficiare della moratoria.
Le condizioni per omologare un concordato vengono semplificate: per l'omologazione non è più necessario garantire il soddisfacimento dei crediti collocati in terza classe. Questo obbligo comporta infatti spesso il blocco di ingenti mezzi finanziari, ostacolando in tal modo notevolmente l'esito positivo di un concordato. Inoltre, in futuro i titolari di quote di partecipazione saranno tenuti a contribuire in modo adeguato al risanamento nel quadro del concordato ordinario, per instaurare una certa parità di trattamento tra i creditori.
Disciplinamento differenziato in caso di rapporti obbligatori di durata
Per i rapporti obbligatori di durata (per es. contratti di locazione o di leasing) in caso di insolvenza in futuro verranno distinti i casi di liquidazione (fallimento o concordato con abbandono dell'attivo) e le moratorie concordatarie allo scopo di risanare e proseguire l'attività aziendale. Nel primo caso si rinuncia a introdurre un diritto di disdetta straordinario a beneficio della massa del fallimento o della massa in liquidazione. Nel secondo caso, invece, il debitore ha la possibilità di disdire, in via straordinaria, un rapporto obbligatorio di durata con il consenso del commissario, a condizione che la controparte riceva un indennizzo integrale.
Rafforzati i diritti dei creditori
I diritti di partecipazione dei creditori durante la moratoria concordataria sono rafforzati, in particolare per tutelarli da atti di liquidazione affrettati. Se necessario, il giudice del fallimento istituisce una delegazione rappresentativa dei creditori, con il compito di esercitare la vigilanza sul commissario. A determinate condizioni, il commissario è anche tenuto a convocare un'assemblea straordinaria dei creditori.
Piano sociale di compensazione
In caso di cessione aziendale per stato di insolvenza, in futuro non sarà più obbligatorio trasferire tutti i contratti di lavoro. Il trasferimento dei rapporti di lavoro preesistenti e la misura in cui questo debba essere attuato vanno negoziati caso per caso con gli interessati. Nonostante le critiche delle associazioni dei lavoratori, il Consiglio federale approva questa modifica, considerandola indispensabile per un efficace funzionamento della procedura di risanamento. Come meccanismo di compensazione viene introdotto un obbligo generale di allestire un piano sociale per le aziende con oltre 250 collaboratori che intendono licenziarne più di 30 senza trovarsi in uno stato di insolvenza. In questo modo, più di un terzo dei lavoratori in Svizzera potrà beneficiare di tale disciplinamento.
Abrogato il privilegio a favore di crediti provenienti dall'imposta sul valore aggiunto
Il privilegio per i crediti provenienti dall'imposta sul valore aggiunto collocati in seconda classe dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2010, della nuova legge sull'IVA, viene eliminato. Infatti tale privilegio ostacola o impedisce molti risanamenti che invece sarebbero stati possibili con diritto previgente. La revisione parziale della LEF raggiungerà i propri obiettivi soltanto se verrà eliminato il privilegio per i crediti provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.
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Ultima modifica 26.06.2024