L’autorità parentale congiunta diventerà la regola; Il Consiglio federale pone in consultazione la revisione del Codice civile
Berna, 28.01.2009 - Nell’interesse dei figli, in caso di genitori divorziati o non sposati, l’autorità parentale congiunta sarà in futuro la regola. È quanto prevede la revisione del Codice civile (CC) che il Consiglio federale ha posto in consultazione in data odierna. La consultazione terminerà il 30 aprile 2009.
La revisione del CC proposta prevede che per i genitori divorziati l'autorità parentale sia mantenuta per legge anche dopo il divorzio. Per garantirne il buon funzionamento, i genitori hanno l'obbligo di sottoporre al giudice le loro proposte relative alla cura del figlio e alla ripartizione delle spese di mantenimento. Il giudice può tuttavia, d'ufficio oppure su domanda di un genitore o di entrambi, attribuire l'autorità parentale al padre o alla madre. La decisione tiene conto dell'interesse del figlio.
Per i genitori non uniti in matrimonio la revisione del CC prevede soluzioni differenti a seconda della filiazione. In caso di riconoscimento del figlio da parte del padre l'autorità parentale è affidata per legge a entrambi i genitori. Questi non sono tenuti a stabilire in una convenzione le modalità della cura e del mantenimento dei figli. In caso di disaccordo possono rivolgersi all'autorità di protezione dei minori. Su richiesta di entrambi o di uno dei genitori, il giudice può tuttavia affidare l'autorità parentale unicamente al padre o alla madre. In assenza di riconoscimento da parte del padre, l'autorità parentale spetta alla madre. Se la filiazione paterna risulta da un'azione di paternità, l'autorità parentale è affidata unicamente alla madre. Il padre può tuttavia chiedere al giudice l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta, purché ciò sia compatibile con il bene del figlio.
Situazione giuridica attuale...
Secondo il diritto vigente, in caso di divorzio l'autorità parentale è affidata a uno dei genitori. Tuttavia, su richiesta congiunta dei genitori, il giudice può disporre la prosecuzione dell'esercizio in comune dell'autorità parentale, purché ciò sia compatibile con il bene del figlio e i genitori sottopongano al giudice una convenzione sulla partecipazione alla cura del figlio e sulla ripartizione delle spese di mantenimento. Se i genitori non sono uniti in matrimonio, l'autorità parentale spetta alla madre. Tuttavia, anche i genitori non sposati possono richiedere l'autorità parentale congiunta alle stesse condizioni previste per i genitori divorziati.
... spesso criticata
Da diversi anni tale normativa è oggetto di critiche provenienti dal mondo politico, dalla dottrina giuridica e dalle associazioni dei padri. Essa non terrebbe sufficientemente conto del bene dei figli, che per crescere armoniosamente hanno bisogno di entrambi i genitori. Inoltre creerebbe una disparità di trattamento tra il padre e la madre. In caso di divorzio, un genitore, il più sovente il padre, perde il suo ruolo di educatore e rappresentante dei figli. Spesso è relegato al ruolo di padre che paga, con diritto di visita. Nella sua forma odierna, la possibilità di chiedere l'autorità parentale congiunta non permette di rimediare del tutto a questa situazione. Poiché la domanda deve essere presentata di comune accordo, non è raro che un genitore faccia dipendere il suo accordo dall'ottenimento di altri vantaggi.
Coppia genitoriale nonostante il divorzio
Con l'attribuzione dell'autorità parentale a un solo genitore, non si separa soltanto la coppia coniugale, ma anche quella genitoriale. Con l'autorità parentale congiunta, invece, la coppia genitoriale permane e il padre e la madre usufruiscono di pari diritti. In tal modo si riconosce l'importanza di entrambi i genitori che si suddividono equamente la responsabilità dell'educazione dei figli. Come durante il matrimonio, continuano a prendere insieme le decisioni che riguardano i figli. È così mantenuta una relazione stretta e equilibrata tra i figli e i loro genitori e si evita una rottura con il genitore che non ha l'autorità parentale.
Violazione del diritto di visita sarà punibile
Secondo la legislazione in vigore il genitore che non ha l'autorità parentale e i figli hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Nella prassi tuttavia il genitore titolare dell'autorità parentale spesso ostacola o impedisce l'esercizio del diritto di visita, senza incorrere in alcuna sanzione. È invece perseguibile penalmente il genitore che al termine dell'esercizio di visita non riporta il figlio al genitore che detiene l'autorità parentale. Con l'integrazione della norma penale che sanziona la sottrazione di minorenni, s'intende eliminare tale disparità di trattamento: in futuro sarà punito anche chi impedisce a un genitore di esercitare il suo diritto di visita.
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Ultima modifica 26.06.2024