Meglio protetti dai criminali estremamente pericolosi - Licenziato il messaggio concernente l'attuazione dell’iniziativa sull’internamento

Berna, 23.11.2005 - L'attuazione dell'iniziativa sull'internamento è tesa a proteggere meglio la società dai criminali estremamente pericolosi e refrattari alla terapia, senza violare i principi della Convenzione europea sui diritti dell’uomo (CEDU). Mercoledì, il Consiglio federale ha licenziato il relativo messaggio.

L’8 febbraio 2004, il popolo e i Cantoni hanno approvato a larga maggioranza l'iniziativa popolare "Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia", introducendo di fatto il nuovo articolo 123a della Costituzione federale. Entrato subito in vigore, il nuovo articolo costituzionale può, all'occorrenza, essere applicato direttamente. Tuttavia, il testo lascia molto spazio all'interpretazione, ragion per cui il Consiglio federale ha deciso di emanare disposizioni esecutive.

Concretizzato l'esame dell'internamento

Le modifiche della Parte generale del Codice penale, proposte nel disegno, stabiliscono a quali condizioni il giudice può ordinare l'internamento a vita e, sulla base di un catalogo di reati esaustivo, specificano in particolare chi debba essere considerato un criminale sessuomane o violento estremamente pericoloso e refrattario alla terapia. Il disegno disciplina inoltre la procedura per appurare, nel caso specifico, se è ancora giustificato mantenere l'internamento a vita.

Il Consiglio federale intende istituire una commissione peritale

La procedura prevista esclude un esame automatico, proprio come chiesto dall'iniziativa popolare, senza tuttavia violare i principi dettati dalla CEDU: ad istanza dell'interessato o procedendo d'ufficio a intervalli regolari, l'autorità esecutiva cantonale incarica una commissione peritale federale di verificare la legittimità dell'internamento a vita. La commissione peritale, che dovrà essere istituita dal Consiglio federale, esamina se esistono nuove conoscenze scientifiche sull'idoneità alla terapia di autori internati a vita.

L’autorità esecutiva decide in base al rapporto della commissione peritale se proporre un trattamento all’autore. Se da tale trattamento risulta che è possibile ridurre nettamente la pericolosità dell'autore, il giudice commuta l’internamento a vita in un trattamento stazionario. Tuttavia, il giudice può disporre la liberazione condizionale anche senza previo trattamento, a condizione che l'autore non costituisca più un pericolo per la collettività, perché affetto da senilità, grave malattia o per altri motivi.

Escluso l'internamento a vita ordinato a posteriori

Il Consiglio federale rinuncia a introdurre la possibilità di ordinare l'internamento a vita anche a posteriori. Il messaggio concernente la modifica della Parte generale del Codice penale prevedeva già la possibilità di ordinare a posteriori l'internamento «ordinario», nell'ambito di una procedura di revisione. Tale provvedimento è sufficiente per impedire la scarcerazione di criminali che si rivelano pericolosi soltanto nel corso dell’esecuzione della pena.


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Ultima modifica 26.06.2024

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