Perseguire e giudicare i reati in base a norme procedurali uniformi - Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente l’unificazione della procedura penale
Berna, 21.12.2005 - Per accrescere l’efficacia dell’azione penale e, nel contempo, l’uguaglianza giuridica e la certezza del diritto, il Consiglio federale intende unificare il diritto processuale penale svizzero. Oggi ha licenziato il relativo messaggio e due disegni di legge.
I disegni di Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP) e di legge federale di diritto processuale penale minorile (PPMin) sostituiranno gli attuali 26 codici di procedura penale cantonali e la procedura penale federale. In futuro i reati saranno perseguiti e giudicati non soltanto in virtù di un Codice penale unico, bensì anche conformemente a norme procedurali uniformi. L’unificazione della procedura, che porrà fine all’attuale dispersione delle norme processuali, gioverà all’uguaglianza giuridica e alla certezza del diritto, consentendo inoltre di lottare in modo più efficace contro il crimine. Un diritto processuale unificato facilita poi il compito degli avvocati e agevola la cooperazione internazionale e l’impiego intercantonale di personale da parte delle autorità penali.
Soluzioni equilibrate
I due disegni si ispirano agli ordinamenti processuali vigenti nella misura in cui gli stessi si siano rivelati appropriati, ma prevedono anche norme sinora non previste in Svizzera o adottate soltanto da taluni Cantoni. Tra queste figura l’introduzione di un principio di opportunità più esteso, che consente alle autorità di rinunciare all’azione penale in determinati casi. Il Codice prevede inoltre la possibilità di un accordo tra l’autore del reato e la vittima (per il tramite di una conciliazione o di una mediazione) o tra l’imputato e il pubblico ministero (in merito alla colpevolezza e alla pena). Altre innovazioni sono rappresentate dal rafforzamento dei diritti della difesa, dall’ampliamento di taluni diritti della vittima, dall’estensione delle misure di protezione dei testimoni e dal nuovo provvedimento coercitivo della sorveglianza delle relazioni bancarie. Nel complesso, i due disegni propongono soluzioni equilibrate che conseguono un giusto equilibrio tra gli interessi diametralmente opposti delle persone e delle autorità implicate nel procedimento penale.
Un pubblico ministero con ampi poteri
L’organizzazione giudiziaria resterà in linea di principio di competenza dei Cantoni. L’unificazione della procedura richiede nondimeno l’adozione di un modello di perseguimento penale unitario. Il modello prescelto (modello «pubblico ministero») è caratterizzato dall’assenza di un giudice istruttore. Il pubblico ministero dirige l’intera procedura preliminare, conduce l’istruzione penale, promuove l’accusa e la sostiene in giudizio. Il fatto che le indagini, l’istruzione penale e la promozione dell’accusa siano di competenza di un’unica autorità consente di accrescere l’efficienza del perseguimento penale.
Per controbilanciare i poteri molto ampi di cui dispone il pubblico ministero sono previsti in particolare l’istituzione di un giudice dei provvedimenti coercitivi e il rafforzamento dei diritti della difesa. Un ulteriore contrappeso è costituito dal principio dell’immediatezza, in base al quale il giudice fonda il proprio convincimento sull’opinione che si è fatto durante il dibattimento (soltanto in casi determinati può infatti fondarsi sulle prove raccolte nella procedura preliminare).
Una legge apposita per la procedura penale minorile
La procedura penale minorile è disciplinata da una legge apposita in cui figurano le norme che derogano al CPP. Anche in quest’ambito il perseguimento penale è affidato, in tutte le sue fasi, a un’autorità giudiziaria specializzata, il giudice dei minorenni. Nei casi di lieve o media gravità, egli funge inoltre da autorità giudicante e vigila sulla corretta esecuzione della sanzione. Nei casi più gravi (peraltro rari) il giudizio compete invece al tribunale dei minorenni. I Cantoni sono peraltro liberi di determinare se il giudice dei minorenni possa essere membro del tribunale dei minorenni. In tal modo si tiene conto delle preoccupazioni espresse in sede di consultazione riguardo al doppio ruolo del giudice dei minorenni (magistrato inquirente e giudice investito della causa in seno al tribunale).
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Ultima modifica 26.06.2024