Il possesso di pornografia dura sarà punibile - Il Consiglio federale fissa al 1° aprile 2002 l'entrata in vigore della revisione del Codice penale svizzero

Berna, 15.03.2002 - Chiunque acquista, si procura o possiede pornografia dura, diventa punibile dal 1° aprile 2002. Il Consiglio federale ha messo in vigore per tale data la pertinente revisione del Codice penale svizzero (CP).

In futuro chiunque acquista, si procura o possiede pornografia dura (atti sessuali con fanciulli, animali o atti violenti) è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa. Il semplice consumo invece (p. es. prendere visione di rappresentazioni pornografiche in Internet senza scaricarle su supporti informatici) resta come sinora non punibile.

Sinora il CP vietava a chiunque di fabbricare, importare, tenere in deposito, mettere in circolazione, propagandare, esporre, offrire, mostrare, lasciare o rendere accessibile pornografia dura. Non era invece punito l'acquisto e il possesso di siffatti prodotti per consumo proprio.

Dal momento che l'aumento del consumo di pornografia dura comporta un incremento della domanda di simili prodotti, occorre introdurre norme che puniscano il possesso di pornografia dura. Così facendo si vuole limitare la fabbricazione di questi prodotti e tenere conto della corresponsabilità dei consumatori. Con la revisione della legge è punito anche il possesso di rappresentazioni non pornografiche di atti di cruda violenza perché sono altrettanto gravemente lesive della dignità umana.


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Ultima modifica 26.06.2024

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