Nuova regolamentazione concernente la prescrizione dei reati - Regolamentazione speciale per i reati commessi su fanciulli
Berna, 12.09.2002 - Mercoledì, il Consiglio federale ha posto in vigore per il 1° ottobre 2002 una nuova regolamentazione semplificata concernente la prescrizione di tutti i reati. Per i reati sessuali e violenti commessi su fanciulli vige una regolamentazione speciale che tiene conto dei problemi specifici delle giovani vittime.
Attualmente, in determinati casi, i termini di prescrizione possono essere sospesi o interrotti. Il loro calcolo è pertanto spesso molto complicato, in particolare quando è interposto ricorso. Per semplificare la situazione e garantire la certezza del diritto, la nuova regolamentazione rinuncia al sistema della sospensione e dell'interruzione prevedendo invece termini di prescrizione più lunghi. In futuro, l'azione penale si prescriverà in 30 anni se al reato è comminata la reclusione perpetua, 15 anni se al reato è comminata la reclusione o la detenzione fino a tre anni e 7 anni se al reato è comminata un'altra pena.
"Periodo di riflessione" per le giovani vittime
La regolamentazione speciale per fanciulli minori di 16 anni tiene conto del fatto che molte vittime spesso rimuovono dalla coscienza il trauma degli atti sessuali cui sono state costrette o mantengono per lungo tempo segreto l'accaduto a causa delle minacce rivolte loro dall'autore del reato. Di conseguenza, sono in grado di sporgere denuncia soltanto diversi anni dopo aver subito simili soprusi. È accordato loro un "periodo di riflessione" adeguato per decidere se sporgere denuncia. Come novità, i reati sessuali gravi commessi su fanciulli nonché i reati molto gravi contro la vita e l'integrità dei fanciulli non sono prescritti prima che la vittima raggiunga i 25 anni compiuti. Se una decisione di prima istanza è resa prima del termine di prescrizione, il reato che ne è oggetto non cade in prescrizione. La nuova regolamentazione speciale vige per tutti i reati che non sono ancora prescritti il 1° ottobre 2002.
I reati sessuali gravi commessi su fanciulli presi in considerazione sono: atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP), atti sessuali con persone dipendenti, vale a dire con minorenni di età superiore ai 16 anni (art. 188 CP), coazione sessuale (art. 189 CP), violenza carnale (art. 190 CP), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), promovimento della prostituzione (art. 195 CP) e tratta di esseri umani (art. 190 CP). Anche i seguenti reati gravi contro la vita e l'integrità dei fanciulli sono inclusi nella regolamentazione speciale: omicidio intenzionale (art. 111 CP), omicidio passionale (art. 113 CP) e lesioni gravi (art. 122 CP). L'assassinio (art. 122 CP) non è menzionato in quanto il termine di prescrizione è di 30 anni.
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Ultima modifica 26.06.2024