Il regime dei termini entra in vigore il 1° ottobre

Berna, 12.09.2002 - Mercoledì il Consiglio federale ha posto in vigore con effetto dal 1° ottobre 2002 il regime dei termini. A partire da questa data entreranno in vigore le nuove disposizioni del Codice penale svizzero concernenti l'interruzione della gravidanza.

In futuro l'interruzione della gravidanza non sarà penalmente punibile se, entro dodici settimane dall'inizio dell'ultima mestruazione, la donna presenta una richiesta scritta in cui fa valere uno stato d'angustia. Il medico deve previamente tenere un colloquio approfondito con la donna e fornirle tutte le informazioni utili. Alla donna viene inoltre consegnato un elenco degli organismi e delle associazioni che offrono aiuto morale o materiale. Essa viene anche informata della possibilità di dare in adozione il nascituro. Le gestanti di età inferiore ai 16 anni sono tenute a rivolgersi a un consultorio specializzato per minorenni. I Cantoni sono inoltre obbligati a designare gli ospedali e gli studi medici che adempiono i requisiti necessari sia per praticare correttamente l'interruzione della gravidanza sia per fornire una consulenza approfondita.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 48 48


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Ufficio federale di giustizia
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Ultima modifica 26.06.2024

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