Vigilanza unica su un Ministero pubblico della Confederazione indipendente; Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la legge sull’organizzazione delle autorità penali
Berna, 10.09.2008 - La vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione dev’essere migliorata. Secondo il messaggio concernente la legge sull’organizzazione delle autorità penali, licenziato mercoledì dal Consiglio federale, in futuro essa sarà pertanto esercitata esclusivamente dal Consiglio federale. La restrizione del diritto di quest’ultimo di impartire istruzioni garantisce nel contempo l’indipendenza della autorità di perseguimento penale.
Secondo l'attuale pianificazione, il Codice di procedura penale svizzero (CPP), che intende rendere più efficace il perseguimento penale migliorando nel contempo l'uguaglianza giuridica e la certezza del diritto, entrerà in vigore il 1° gennaio 2011. La Confederazione e i Cantoni devono dapprima adattare le rispettive autorità penali alla nuova normativa. A livello federale la riorganizzazione avviene con l'emanazione della legge sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP), che allo stesso tempo prevede un nuovo disciplinamento della vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.
Il CPP prevede che il pubblico ministero conduca l'indagine preliminare e l'istruzione e promuova e sostenga l'accusa. A livello federale è di conseguenza abolito l'Ufficio dei giudici istruttori federali, il che consente di rendere più rapidi i procedimenti. L'organico e le risorse finanziarie dell'Ufficio dei giudici istruttori federali saranno integrati nel Ministero pubblico della Confederazione.
Nessuna ingerenza nei procedimenti penali
Nella prassi la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, che dal 2002 è suddivisa tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia in ambito amministrativo e il Tribunale penale federale in ambito tecnico, ha generato confusione, problemi di delimitazione e conflitti di competenza. Il Consiglio federale ha esaminato vari modelli di vigilanza giungendo alla conclusione che la vigilanza unica da parte del Consiglio federale è la soluzione più vantaggiosa. Il Consiglio federale controlla in particolare se il Ministero pubblico della Confederazione raggiunge gli obiettivi fissati. Può inoltre impartire istruzioni generali concernenti l'adempimento dei compiti. Non è invece autorizzato a emanare istruzioni concrete sull'apertura, la conduzione o la chiusura di singoli procedimenti oppure sul sostegno dell'accusa e sul ricorso ai rimedi giuridici. Queste restrizioni al diritto d'impartire istruzioni impediscono al Consiglio federale di intromettersi in procedimenti penali in corso e garantiscono l'indipendenza delle autorità di perseguimento penale.
Quale modello di vigilanza alternativo il Consiglio federale ha esaminato in modo particolarmente approfondito la proposta di una commissione di vigilanza mista, composta di rappresentanti delle autorità giudiziarie, esecutive e legislative. Rispetto a una commissione parlamentare, una commissione mista avrebbe il vantaggio di disporre delle conoscenze specifiche necessarie e di garantire una vigilanza indipendente sul Ministero pubblico della Confederazione. Commissioni di vigilanza di questo tipo esistono tuttavia soltanto in cinque Cantoni e non hanno competenze di nomina o amministrative. Il modello non permetterebbe quindi di ovviare agli svantaggi della vigilanza suddivisa.
Giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi
Per controbilanciare la forte posizione del pubblico ministero, il CPP prevede l'istituzione di un giudice dei provvedimenti coercitivi, a cui spetta disporre la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza nonché ordinare e approvare altri provvedimenti coercitivi. Poiché il carico di lavoro non sarebbe sufficiente per un giudice federale dei provvedimenti coercitivi, la LOAP prevede che nei procedimenti condotti dal Ministero pubblico della Confederazione tale compito sia svolto dal giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi nella sede principale o distaccata del Ministero pubblico della Confederazione. I Cantoni saranno indennizzati. I ricorsi contro le decisioni dei giudici dei provvedimenti coercitivi saranno giudicati dal Tribunale penale federale.
Rinuncia a un tribunale d'appello
Nei casi di giurisdizione federale il Tribunale penale federale è previsto come tribunale di primo grado. Non è stata presa in considerazione la proposta di affidare al Tribunale federale la funzione di tribunale d'appello. Se dovesse assolvere questo compito supplementare il Tribunale federale potrebbe essere troppo oberato e ciò potrebbe compromettere l'adempimento dei suoi compiti principali, ossia l'applicazione uniforme e lo sviluppo del diritto. Poiché il numero dei casi attualmente previsti è troppo esiguo per l'istituzione di un tribunale o di una corte d'appello indipendenti, la LOAP prevede di mantenere l'attuale sistema dei rimedi giuridici secondo cui contro le decisioni della Corte penale del Tribunale penale federale è ammissibile soltanto il reclamo in materia penale dinanzi al Tribunale federale. Il Tribunale federale non verificherà i fatti, ma esaminerà soltanto la corretta applicazione delle norme di legge.
Nessun indennizzo ai Cantoni
La LOAP abolisce il disciplinamento in vigore dal 1° gennaio 2008 secondo cui ai Cantoni sono indennizzate le spese straordinarie loro cagionate in seguita all'attività dei loro organi in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione. Infatti, in seguito al rafforzamento dell'organico e all'ampliamento logistico delle autorità di perseguimento penale della Confederazione, l'intervento delle forze di polizia cantonali è sempre meno richiesto. Nel contempo le unità della Confederazione forniscono sempre più prestazioni gratuite per i Cantoni nell'ambito di inchieste mascherate, banche dati, indagini IT, sistemi d'informazione e indagini sulla criminalità in rete. L'indennizzo comporta inoltre un notevole onere amministrativo.
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Ultima modifica 26.06.2024