Nuovo disciplinamento dell’aiuto alle vittime di reati; Il Consiglio federale pone in vigore al 1° gennaio 2009 la legge riveduta concernente l’aiuto alle vittime di reati
Berna, 27.02.2008 - In futuro le vittime di reati potranno presentare una domanda di indennizzo e di riparazione morale entro cinque anni dal reato. L’ammontare della riparazione morale verrà limitato. Le vittime di reati perpetrati all’estero non avranno più diritto né a indennizzi né a riparazioni morali. Sono queste le innovazioni più rilevanti previste dalla legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati sottoposta a revisione totale che il Consiglio federale pone in vigore al 1° gennaio 2009 unitamente alle disposizioni esecutive pure rivedute.
La legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) in vigore dal 1° gennaio 1993 soddisfa un fabbisogno reale e nel suo complesso ha dato buoni risultati. La revisione colma varie lacune, pone nuovi accenti ed elimina i problemi di interpretazione.
Il termine perentorio di due anni era già ritenuto relativamente breve quando è stata emanata la LAV. Sulla base delle esperienze maturate, il termine per il deposito di una domanda di indennizzo e di riparazione morale viene fissato a cinque anni. Nel caso di vittime minorenni di abusi sessuali o di altri reati particolarmente gravi è previsto un termine speciale: essi hanno la facoltà di depositare una domanda fino al giorno in cui compiono 25 anni.
La riparazione morale con la quale la collettività riconosce la situazione difficile della vittima, originariamente prevista come eccezione e disciplinata in modo incompleto, nella pratica ha assunto maggiore importanza dell'indennizzo per il danno subito. La revisione introduce ora un tetto massimo per la riparazione morale: 70 000 franchi per la vittima diretta e 35 000 franchi per i famigliari. L'importo massimo dell'indennizzo è stato adeguato al rincaro ed è ora pari a 120 000 franchi.
Aiuto limitato in caso di reati avvenuti all'estero
In futuro per i reati avvenuti all'estero non verranno più versati indennizzi o riparazioni morali. Da un canto lo Stato è responsabile della sicurezza dei cittadini soltanto sul proprio territorio, dall'altro è sovente difficile accertare e valutare i fatti. Tuttavia le vittime e i famigliari domiciliati in Svizzera continueranno a beneficiare delle prestazioni d'aiuto dei consultori che potranno essere scelti liberamente.
Viene altresì introdotto un contributo forfettario per rimborsare le spese che i Cantoni sono tenuti ad assumere per la consulenza di vittime domiciliate in un altro Cantone.
La LAV si fonda sui tre pilastri fondamentali della consulenza, delle prestazioni finanziarie e della protezione speciale della vittima nel procedimento penale; la legge riveduta mantiene questa impostazione dell'aiuto alle vittime. Tuttavia le disposizioni per la protezione delle vittime nel processo penale verranno integrate nel Codice di procedura penale svizzero non appena entrerà in vigore.
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Ultima modifica 26.06.2024