![finanzhilfe](/fedpol/it/home/kriminalitaet/menschenhandel/fh/_jcr_content/par/textimage/image.imagespooler.jpg/1673513277665/588.1000/finanzhilfe.png)
L’ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani; RS 311.039.3) autorizza fedpol e la Confederazione a erogare aiuti finanziari a organizzazioni e progetti che si adoperano nella lotta alla tratta di esseri umani offrendo, ad esempio, assistenza alle vittime. Maggiori informazioni e i documenti pertinenti sono reperibili qui
Ultima modifica 12.01.2023