Corona: Domande e risposte sull’entrata e il soggiorno in Svizzera, le eccezioni e il blocco dei visti
La preghiamo di leggere attentamente le domande e risposte più frequenti sulle restrizioni d’entrata e le eccezioni vigenti. Se dopo la lettura avesse ancora domande, non esiti a contattarci per e-mail. Fornendoci indicazioni sui seguenti punti agevolerà il nostro lavoro: la sua nazionalità, il Paese dal quale vuole iniziare il suo viaggio, il Paese dal quale intende entrare in Svizzera e il motivo dell’entrata/del soggiorno.
Per domande sull’obbligo di quarantena per chi entra in Svizzera da determinati Paesi o regioni favorisca rivolgersi all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP):
www.ufsp.admin.ch
Link a:
- Domande generali
- Provvedimenti sanitari al confine / quarantena
- Entrata
- Regole per coppie non sposate/registrate
- Uscita e transito Svizzera
- Indicazioni per viaggi internazionali
- Ricongiungimento familiare e preparazione del matrimonio
- Libera circolazione delle persone con l’UE/AELS e il Regno Unito
- Regole per cittadini del Regno Unito (Brexit)
- Entrata per lavoro di cittadini di Stati terzi (Stati non UE/AELS)
- Entrata per motivi di formazione e formazione continua di cittadini di Stati terzi (Stati non UE/AELS)
- Regolamentazione dei visti
In quanto autorità svizzera in materia di migrazione, forniamo informazioni unicamente in merito all’entrata in Svizzera. L’entrata negli altri Stati rientra nella sfera di competenza di questi ultimi.
Informazioni generali e cronologia
Dall’inizio della pandemia di coronavirus, nei primi mesi del 2020, il Consiglio federale ha emanato una serie di decisioni e ordinato diverse misure riguardanti, tra le altre cose, la regolamentazione dell’entrata in Svizzera:
- l’ordinanza COVID-19 disciplina le misure introdotte alle frontiere terrestri e aeree della Svizzera a causa del coronavirus. Tali misure intendono impedire l’ulteriore diffusione della pandemia. La sicurezza della popolazione è assolutamente prioritaria;
- l’11 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso primi allentamenti alla frontiera svizzera;
- un ulteriore allentamento introdotto con la Germania e l’Austria ha consentito, a partire dal 16 maggio 2020, l’attraversamento delle frontiere alle coppie non coniugate, ai proprietari di una residenza secondaria o di un orto, ecc.;
- l’8 giugno 2020 sono entrati in vigore ulteriori allentamenti volti soprattutto ad agevolare le condizioni per l’economia e per il reclutamento sul mercato del lavoro. Da allora sono di nuovo trattate tutte le domande di lavoratori dell’UE/AELS. Se è nell’interesse pubblico o se ne hanno urgentemente bisogno, le imprese svizzere possono inoltre assumere lavoratori altamente qualificati provenienti da Stati terzi. Il ricongiungimento familiare sarà nuovamente possibile per tutti i titolari di un permesso di domicilio, di dimora e per dimoranti temporanei nel rispetto delle usuali condizioni e procedure. Le autorità cantonali possono nuovamente esaminare le domande dei partner conviventi di cittadini svizzeri o di cittadini stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio nonché le domande per la procedura preparatoria al matrimonio in Svizzera o per la procedura preliminare alla registrazione dell’unione domestica (coppie omosessuali). Infine, le autorità cantonali trattano nuovamente anche le domande per il rilascio di un titolo di soggiorno per formazioni e formazioni continue di durata superiore a 90 giorni. Nel contempo è riattivato l’obbligo, temporaneamente sospeso, di annunciare i posti di lavoro vacanti, affinché le persone residenti in Svizzera in cerca di un impiego usufruiscano di un vantaggio temporale nel candidarsi per un posto di lavoro.
- Lo stralcio di tutti gli Stati Schengen dall’elenco dei Paesi a rischio della SEM il 15 giugno 2020 ha costituito un’importante tappa sulla via della normalizzazione delle condizioni d’entrata. Infatti, in seguito allo stralcio sono stati revocati i controlli a tutte le frontiere aeree e terrestri tra gli Stati Schengen e la Svizzera. Da allora sono inoltre integralmente ripristinate le disposizioni dell’Accordo di libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l’UE;
- Il 6 luglio 2020 sono state del tutto abrogate sia le restrizioni per l’ammissione di lavoratori di Stati terzi, ossia Stati non membri dell’UE/AELS; sia le restrizioni per i soggiorni superiori a 90 giorni per i cittadini di Stati terzi non esercitanti un’attività lucrativa, quali ad esempio i pensionati o i soggiornanti per cure mediche. I Cantoni trattano nuovamente tali domande nell’ambito delle disposizioni ordinarie in materia di stranieri.
- Il DFGP ha deciso, con effetto al 20 luglio, di aggiornare l’allegato 1 dell’ordinanza 3 COVID-19 stralciando taluni Stati terzi e gli Stati UE non Schengen dall’elenco dei Paesi a rischio della SEM. Alle entrate da tali Paesi si applicano di nuovo le condizioni di entrata ordinarie. Sono previste verifiche periodiche per appurare la necessità di aggiornare l’elenco dei Paesi a rischio della SEM nell’allegato 1 dell’ordinanza 3 COVID-19.
- Dal 3 agosto 2020, i cittadini di Stati terzi che sono partner di una persona in Svizzera possono nuovamente entrare sempreché possano dimostrare la loro relazione. Secondo l’ordinanza 3 COVID-19 le persone che sono sposate, vivono in un’unione domestica registrata o hanno figli minorenni con una persona che vive in Svizzera sono considerate casi di rigore e non sottostanno quindi alle restrizioni d’entrata dovute al coronavirus.
- Dal 31 agosto 2020 sono applicabili determinate precisazioni e novità nei settori dei viaggiatori in transito nel trasporto aereo, dell’accudimento di famigliari e della gestione dei visti rilasciati dopo il 16 marzo 2020 in uno Stato che era stato temporaneamente stralciato dall'elenco dei Paesi a rischio della SEM ma successivamente reinseritovi al momento dell’entrata in Svizzera.
Cfr. comunicati stampa
Provvedimenti sanitari al confine / quarantena
Dopo l’entrata in Svizzera bisogna stare in quarantena?
Da metà giugno sono ripetutamente entrate in Svizzera persone contagiate con il nuovo coronavirus.
Pertanto chi entra o ritorna in Svizzera da determinati Paesi o regioni può essere soggetto a un obbligo di quarantena. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP):
www.ufsp.admin.ch
Helpline: +41 58 464 44 88 (dalle ore 6:00 alle 23:00).
Secondo la legge sulle epidemie, chi viola l’obbligo di quarantena commette una contravvenzione, punibile con una multa fino a 10 000 franchi.
Si prega di osservare anche le regole comportamentali dell’Ufficio federale della sanità pubblica:
Raccomandazioni per chi viaggia
Nota: i viaggiatori in provenienza dal Regno Unito o dal Sudafrica devono attualmente subire una quarantena obbligatoria di 10 giorni.
Entrata
Quali Paesi non sono a rischio?
Tutti gli Stati Schengen e tutti i Paesi indicati come eccezioni nell’allegato 1 dell’ordinanza 3 COVID-19.
Posso entrare in Svizzera da uno Stato che non fa parte dei Paesi a rischio?
Sì, a questi Stati si applicano le condizioni di entrata ordinarie.
Informazioni importanti in merito alle condizioni d’entrata ordinarie
Si prega di notare che, in linea di principio, è considerato Paese d’entrata lo Stato dal quale la persona entra in Svizzera. Se la persona entra in Svizzera con un volo diretto è determinante il Paese da cui è partito il volo.
Se il viaggiatore entra in Svizzera per via aerea attraverso uno o più aeroporti di transito – senza lasciare la zona di transito internazionale dell’aeroporto – è considerato come Stato determinante il Paese da cui è partito il volo originario e non il Paese di transito.
Ciò significa che anche i passeggeri che iniziano il loro viaggio in un Paese a rischio sono considerati provenienti da un Paese a rischio anche se transitano per un aeroporto di un Paese non a rischio. Al contrario, i passeggeri che partono da un Paese non a rischio sono considerati provenienti da un Paese non a rischio anche se transitano per un aeroporto di un Paese a rischio, sempreché non lascino la zona di transito internazionale dell’aeroporto. La durata della permanenza nella zona di transito internazionale dell’aeroporto è irrilevante in entrambi i casi.
Chi (ri)entra in Svizzera da determinati Paesi o regioni può essere soggetto a un obbligo di quarantena. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP):
www.ufsp.admin.ch
Helpline: +41 58 464 44 88 (dalle ore 6:00 alle 23:00).
Quali sono i Paesi a rischio?
Tutti gli Stati al di fuori dello spazio Schengen cosi come tutti i Paesi che non sono indicati come eccezioni nell’allegato 1 dell’ordinanza 3 COVID-19.
Posso entrare in Svizzera da uno Stato a rischio?
In linea di principio non è possibile entrare in Svizzera dai Paesi a rischio. Per le informazioni sulle eccezioni si veda la risposta alla domanda «A chi non si applica il divieto di entrare in Svizzera?».
Si tenga presente: In linea di principio è considerato Paese d’entrata lo Stato dal quale la persona entra in Svizzera. Se la persona entra in Svizzera con un volo diretto è determinante il Paese da cui è partito il volo.
Se la persona entra in Svizzera per via aerea attraverso uno o più aeroporti di transito – senza lasciare la zona di transito internazionale dell’aeroporto – è considerato come Stato determinante il Paese da cui è partito il volo originario e non il Paese di transito.
Ciò significa che i passeggeri che iniziano il loro viaggio in un Paese a rischio sono considerati provenienti da un Paese a rischio anche se transitano per un aeroporto di un Paese non a rischio. Al contrario, i passeggeri che partono da un Paese non a rischio sono considerati provenienti da un Paese non a rischio anche se transitano per un aeroporto di un Paese a rischio, sempreché non lascino la zona di transito internazionale dell’aeroporto. La durata della permanenza nella zona di transito internazionale dell’aeroporto è irrilevante in entrambi i casi.
Chi (ri)entra in Svizzera da determinati Paesi o regioni può essere soggetto a un obbligo di quarantena. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP):
www.ufsp.admin.ch
Helpline: +41 58 464 44 88 (dalle ore 6:00 alle 23:00).
Perché un visto rilasciato dopo il 16 marzo 2020 non può essere utilizzato?
È possibile che visti rilasciati dopo il 16 marzo 2020 in uno Stato stralciato dall’elenco dei Paesi a rischio della SEM non possano essere utilizzati, ad esempio perché al momento dell’entrata prevista lo Stato in questione figura nuovamente nell’elenco dei Paesi a rischio.
Va osservato quanto segue:
- Il possesso di un visto non accorda al titolare alcun diritto assoluto di valicare le frontiere esterne dello spazio Schengen poiché conformemente al Codice frontiere Schengen le condizioni d’ingresso devono essere soddisfatte e quindi riesaminate al momento dell’ingresso.
- Spetta al titolare del visto informarsi in merito alle disposizioni d’entrata vigenti al momento dell’inizio previsto del viaggio.
Gli stranieri non beneficianti della libera circolazione che intendono entrare in Svizzera in provenienza da uno Stato a rischio e non rientrano in alcuna delle categorie derogatorie dell’ordinanza 3 COVID-19 sottostanno nuovamente alle restrizioni d’entrata anche se sono in possesso di un visto.
Qual è lo Stato determinante per appurare il Paese d’entrata in Svizzera?
In linea di principio è considerato Paese d’entrata lo Stato di provenienza. Nel trasporto aereo, nel caso di voli diretti si tratta del Paese da cui è partito il volo verso la Svizzera.
Se il viaggiatore entra in Svizzera per via aerea attraverso uno o più aeroporti di transito – senza lasciare la zona di transito internazionale dell’aeroporto – è considerato Stato determinante il Paese da cui è partito il volo originario e non il Paese di transito.
Ciò significa che i passeggeri che iniziano il loro viaggio in un Paese a rischio sono considerati provenienti da un Paese a rischio anche se transitano per un aeroporto di un Paese non a rischio. Al contrario, i passeggeri che partono da un Paese non a rischio sono considerati provenienti da un Paese non a rischio anche se transitano per un aeroporto di un Paese a rischio, sempreché non lascino la zona di transito internazionale dell’aeroporto. La durata della permanenza nella zona di transito internazionale dell’aeroporto è irrilevante in entrambi i casi.
Non è possibile dare indicazioni generali in merito al soggiorno negli alberghi degli aeroporti in quanto si trovano a volte all’interno e a volte all’esterno della zona di transito.
A chi si applica il divieto di entrare in Svizzera?
Agli stranieri provenienti da un Paese a rischio che desiderano entrare in Svizzera per un soggiorno esente da autorizzazione senza attività lucrativa fino a tre mesi, in particolare a:
- chi intende usufruire di un servizio in Svizzera
- chi entra per turismo, visite o eventi,
- chi intende usufruire di un trattamento medico non ancora iniziato o non considerato necessario,
- chi cerca un posto di lavoro o è invitato a un colloquio di presentazione,
- chi intende chiedere un permesso di soggiorno.
Nota: i viaggiatori provenienti dal Regno Unito o dal Sudafrica sono attualmente soggetti a un divieto d’entrata.
Ulteriori informazioni su questo divieto d’entrata concernente il Regno Unito e il Sudafrica
A chi non si applica il divieto di entrare in Svizzera?
Possono entrare in Svizzera – anche in provenienza da un Paese o da una regione a rischio – le persone che adempiono una delle seguenti condizioni:
- hanno la cittadinanza svizzera;
- dispongono di un documento di viaggio, ad esempio di un passaporto o di una carta d’identità, e di
- • un titolo di soggiorno, segnatamente di un permesso di soggiorno svizzero valido
(L / B / C / Ci), - • un permesso per frontalieri (permesso G),
- • una carta di legittimazione del DFAE,
- • un visto D emesso dalla Svizzera,
- • un visto C emesso dalla Svizzera, dopo il 16 marzo 2020 rilasciato a titolo di deroga o per un’attività lucrativa di breve durata;
- • un’assicurazione del permesso di dimora da parte di un’autorità cantonale della migrazione o un’autorizzazione all’entrata corredata da un visto rilasciato dalla Svizzera;
- • un titolo di soggiorno, segnatamente di un permesso di soggiorno svizzero valido
- dal 1° gennaio 2021 i prestatori di servizi provenienti dal Regno Unito che desiderano entrare in Svizzera per un soggiorno fino a 90 giorni per anno civile necessitano di una conferma dell’avvenuta notifica online;
- dispongono di un titolo di viaggio per rifugiati o apolidi rilasciato dalla Svizzera, ossia di un passaporto per stranieri rilasciato dalla Svizzera, nonché di un permesso di dimora o di domicilio valido o di un permesso F valido;
- beneficiano della libera circolazione; se queste persone sono soggette all’obbligo del visto, è sufficiente un visto Schengen C, un visto D o un titolo di soggiorno Schengen. Si veda la domanda «Chi beneficia della libera circolazione?»;
- in determinati casi: si limitano a transitare per la Svizzera con l’intento e la possibilità di recarsi direttamente in un altro Paese. Si veda la domanda «È ancora possibile transitare per la Svizzera» in «Uscita e transito Svizzera»;
- si trovano in una situazione di assoluta necessità (caso di rigore, cfr. qui di seguito). La valutazione della necessità rientra nel margine d’apprezzamento dell’autorità cui compete il controllo al confine.
Le persone in questione devono rendere credibile di soddisfare una delle condizioni elencate presentando le prove del caso al valico di frontiera.
Attenzione: le compagnie aeree decidono autonomamente a quali condizioni trasportare i passeggeri. Raccomandiamo pertanto di chiarire – se del caso – tali condizioni direttamente con la compagnia aerea.
Nota: i viaggiatori provenienti dal Regno Unito o dal Sudafrica sono attualmente soggetti a un divieto d’entrata.
Ulteriori informazioni su questo divieto d’entrata concernente il Regno Unito e il Sudafrica
Chi beneficia della libera circolazione?
Beneficiano della libera circolazione i cittadini UE/AELS/UK e i loro familiari, a prescindere dalla cittadinanza. Fanno parte dei familiari:
- il/la coniuge e il/la partner registrato/a in unione domestica (diritto civile) di cittadini dell’UE/AELS/UK;
- i parenti in ordine discendente minori di 21 anni o che sono presi a carico. Si tratta sia di parenti del cittadino dell’UE/AELS/UK stesso che di parenti del coniuge o del partner registrato del cittadino (diritto civile) dell’UE/AELS/UK;
- i parenti in ordine ascendente che sono presi a carico. Si tratta sia di parenti del cittadino dell’UE/AELS/UK stesso che di parenti del coniuge o del partner registrato del cittadino (diritto civile) dell’UE/AELS/UK;
- nel caso di cittadini dell’UE/AELS/UK che soggiornano in Svizzera come studenti: il/la coniuge o il/la partner registrata in unione domestica (diritto civile) e i figli a carico.
I cittadini UK beneficiano della libera circolazione delle persone soltanto fino al 31 dicembre 2020.
Si vedano le «Regole per cittadini UK (Brexit)»
Se si tratta di parenti in ordine discendente di 21 anni o di età superiore o di parenti in ordine ascendente (p. es. genitori o nonni) occorre attestare che essi sono a carico.
Con il termine «essere a carico» si intende quanto segue:
Anche prima di entrare in Svizzera, così come durante il soggiorno in Svizzera, una parte sostanziale del mantenimento è coperta dai parenti in Svizzera. Solo il sostegno finanziario per vitto e alloggio in Svizzera non è sufficiente.
Le persone soggette all’obbligo del visto devono fornire alla rappresentanza svizzera competente all’estero la prova del mantenimento nel quadro della procedura di rilascio del visto.
Le persone esonerate dall’obbligo del visto devono provare il mantenimento al confine svizzero. In casi motivati possono anche ricevere un certificato d’ingresso dalla rispettiva rappresentanza diplomatica svizzera all’estero.
Beneficiano della libera circolazione anche i cittadini di Stati terzi distaccati in Svizzera per una durata massima di 90 giorni l’anno da un’azienda con sede nell’UE/AELS se sono ammessi da almeno un anno sul mercato del lavoro regolare in uno Stato dell’UE o dell’AELS.
Anche un cittadino di uno Stato terzo che beneficia della libera circolazione può essere soggetto all’obbligo del visto. Per informazioni ci si può rivolgere alla rappresentanza svizzera all’estero competente nel luogo di dimora.
Nota: i viaggiatori provenienti dal Regno Unito o dal Sudafrica sono attualmente soggetti a un divieto d’entrata.
Ulteriori informazioni su questo divieto d’entrata concernente il Regno Unito e il Sudafrica
Quando sussiste una situazione di assoluta necessità (caso di rigore)?
In situazioni di assoluta necessità (caso di rigore) è possibile entrare in Svizzera nonostante il divieto d’entrata. Le persone soggette all’obbligo del visto devono richiedere un visto alla rappresentanza svizzera competente per il loro luogo di domicilio e illustrare la situazione di assoluta necessità. Le rappresentanze svizzere all’estero possono, in singoli casi, rilasciare un relativo attestato per l’entrata. Per le persone non soggette all’obbligo del visto, l’autorità di controllo alla frontiera decide alle frontiere esterne dello spazio Schengen (aeroporti) se si tratta di una situazione di assoluta necessità. Concede l’entrata in particolare nei casi seguenti:
- visita in caso di decesso o letto di morte di un familiare stretto residente in Svizzera, in particolare coniuge, partner, genitori, fratello o sorella, figlio, nipote, cognato/-a. Il visitatore può entrare in Svizzera insieme ai membri del nucleo familiare, ossia al coniuge, al partner registrato e ai figli minorenni;
- prosecuzione di un trattamento medico indispensabile iniziato in Svizzera o all’estero;
- coniuge straniero e figli(o) minorenne(i) straniero(i) di un cittadino svizzero che a causa della situazione attuale al loro domicilio all’estero intendono rientrare in Svizzera assieme al familiare svizzero, ad esempio in caso di evacuazione.
- visite ufficiali urgenti nell’ambito degli impegni internazionali della Svizzera;
- l’entrata di membri d’equipaggio di mezzi di trasporto pubblici, quali voli di linea e voli charter, nonché di membri d’equipaggio di voli del traffico merci, di servizio e di aeroambulanze nonché di voli a scopo di manutenzione e di voli privati (business e general aviation) per il trasporto di persone autorizzate a entrare;
- visita a familiari di primo e secondo grado (nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, abiatici) con un’emergenza medica. Se non sussiste un’emergenza medica, l’accudimento di bambini da parte di famigliari non costituisce una situazione di assoluta necessità ed è in linea di principio considerato un’attività lucrativa soggetta ad autorizzazione. Sono applicabili le condizioni di ammissione ordinarie;
- esercizio dei diritti di visita dei figli e dei loro accompagnatori secondo il diritto civile, il che comprende anche l’entrata del figlio in Svizzera;
- visita a familiari di primo e secondo grado (nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, abiatici) domiciliati in Svizzera, per un importante motivo familiare (nascita, matrimonio, malattia grave). Vale anche per i membri del nucleo familiare della persona autorizzata a entrare in Svizzera, purché entrino con essa;
- udienze oppure appuntamenti o colloqui d’affari indifferibili che richiedono la presenza dell’interessato, quali ad esempio la negoziazione e la firma di un contratto, ispezioni aziendali, formazioni pratiche e importanti interventi di rappresentanza;
- cittadini di Paesi terzi (inclusi i cittadini del Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2020) che forniscono una prestazione di servizi transfrontaliera per una durata non superiore a otto giorni per anno civile o che svolgono temporaneamente un’attività lucrativa in Svizzera su mandato di un datore di lavoro estero di uno Stato terzo, sempreché la loro presenza personale sia necessaria (p. es. formazione pratica o formazione sul lavoro);
- entrata di sportivi professionisti e dei loro assistenti per partecipare a gare o campi di allenamento (p. es. partecipazione a tornei di calcio di qualificazione o a tornei internazionali di tennis);
- accompagnamento per l’entrata e l’uscita di persone autorizzate a entrare in Svizzera ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza 3 COVID-19 e necessitanti di assistenza particolare (p. es. minori, anziani, disabili);
- entrata di membri del nucleo familiare di un cittadino svizzero registrato presso una rappresentanza svizzera all’estero che entrano in Svizzera insieme al cittadino svizzero per un soggiorno non sottostante a permesso. Fanno parte del nucleo familiare i coniugi, i partner registrati e i figli/figliastri minorenni del cittadino svizzero. Lo stesso vale per i conviventi se sono adempite determinate condizioni;
- entrata in Svizzera per rendere visita al/alla partner nel caso di coppie senza figli in comune non sposate o non registrate in unione domestica oppure nel caso di una relazione lunga e profonda, se:
- a) è presentato un invito da parte del partner residente in Svizzera che è cittadino svizzero o cittadino straniero con un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio;
- b) è presentata una prova della relazione esistente, e
- c) sono dimostrati almeno una visita o un incontro personale in Svizzera o all’estero precedente all’adozione delle restrizioni d’entrata.
- Le mere conoscenze fatte in vacanza non autorizzano all’entrata. Deve trattarsi di una relazione duratura con incontri regolari. Le persone in questione devono rendere verosimile di avere già intrattenuto contatti regolari sia prima che durante la crisi legata al coronavirus.
Le deroghe non devono essere in contrasto né con lotta alla pandemia né con le disposizioni dell’UFSP. A prescindere dalla concessione dell’entrata, tutte le persone che entrano in Svizzera da determinati Stati o regioni sono soggette all’obbligo di quarantena.
I casi di rigore e i casi nell’interesse pubblico vanno resi verosimili, in particolare presentando i documenti seguenti all’autorità cui compete il controllo al confine o alla rappresentanza Svizzera all’estero:
- certificato di domicilio
- certificato medico
- annuncio mortuario
- estratti del registro delle famiglie o altri atti dello stato civile
- in caso di partner non sposati o non registrati in unione domestica:
- a) invito scritto della persona residente in Svizzera, con copia del passaporto svizzero o del permesso per stranieri;
- b) conferma della relazione firmata da entrambi i partner, in forma di lettera o documento scansionato;
- c) documenti scritti che comprovano una relazione di coppia duratura (p. es. corrispondenza postale o elettronica, media sociali, fatture telefoniche, biglietti d’aereo, fotografie); e;
- d) documenti (p. es. copia del passaporto con timbri di entrata e uscita) che comprovano almeno una visita o un incontro personale in Svizzera o all’estero precedente all’adozione delle restrizioni d’entrata.
- citazione in giudizio
- sentenza giudiziaria
- documenti d’affari
- registrazione come Svizzero/a all’estero
- conferma del distaccamento, copia del contratto d’appalto o mandato, lettera d’invito o conferma dell’associazione sportiva;
- una lettera d’invito in cui l’impresa ubicata in Svizzera espone in modo comprensibile i motivi per i quali l’appuntamento di lavoro è importante e indifferibile e richiede la presenza della persona in questione
La decisione se si tratta di un caso di rigore rientra nella discrezionalità dell’autorità di controllo delle frontiere. Una decisione preliminare della SEM non è necessaria. Per le persone soggette all’obbligo del visto decide la rappresentanza svizzera all’estero.
Se la persona in questione possiede un attestato relativo a un caso di rigore rilasciato dalla rappresentanza svizzera all’estero (attestato per l’entrata) oppure un pertinente visto, l’entrata è in linea di massima concessa, purché siano adempite anche le condizioni d’entrata ordinarie.
Per i voli a destinazione della Svizzera va tenuto conto di quanto segue: se sono adempite le condizioni per un caso di rigore e lo si può rendere verosimile con i documenti del caso, è possibile entrare in Svizzera, purché siano adempite anche le condizioni d’entrata ordinarie. Tuttavia, le compagnie aeree decidono per proprio conto se e a quali condizioni trasportare un passeggero. Le autorità svizzere non possono influire su tale decisione e non organizzano voli in Svizzera per le persone in questione. Per le persone non soggette all’obbligo del visto, le rappresentanze svizzero all’estero possono rilasciare gratuitamente attestati per l’entrata, se senza tale attestato il viaggio in Svizzera non è possibile.
Si raccomanda vivamente di entrare in Svizzera direttamente (volo diretto). L’attestato non garantisce il transito attraverso un altro Stato. In tal caso si applicano le disposizioni sull’entrata e il transito dello Stato in questione.
Attenzione
Segnaliamo che le direttive e le restrizioni delle autorità locali all’estero variano in funzione della situazione epidemiologica in loco. I tempi di attesa per ottenere un appuntamento sono piuttosto lunghi. Per conoscere le restrizioni nei vari Paesi e i servizi offerti, conviene consultare le informazioni della competente rappresentanza svizzera all'estero. In caso di emergenza è consigliato rivolgersi alla rappresentanza svizzera all'estero competente per il proprio luogo di soggiorno.
Chi proviene da un Paese a rischio può visitare il proprio partner in Svizzera?
Per le coppie non sposate/registrate con figli minorenni comuni è possibile l’entrata in Svizzera a scopo di visita. La situazione va resa credibile esibendo i documenti del caso (p.es. estratto del registro di famiglia o altri atti dello stato civile).: chi non è soggetto all’obbligo del visto potrà farlo alla frontiera, chi invece è soggetto all’obbligo del visto dovrà recarsi alla rappresentanza svizzera all’estero competente per il proprio domicilio.
L’entrata in Svizzera per rendere visita al/alla partner nel caso di coppie senza figli in comune non sposate o non registrate in unione domestica oppure nel caso di una relazione lunga e profonda è possibile se:
- è presentato un invito da parte del partner residente in Svizzera che è cittadino svizzero o cittadino straniero con un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio;
- è presentata una prova della relazione esistente; e
- sono dimostrati almeno una visita o un incontro personale in Svizzera o all’estero precedente all’adozione delle restrizioni d’entrata.
Le mere conoscenze fatte in vacanza non autorizzano all’entrata. Deve trattarsi di una relazione duratura con incontri regolari. Le persone in questione devono rendere verosimile di avere già intrattenuto contatti regolari sia prima che durante la crisi legata al coronavirus.
La relazione deve essere comprovata nel modo seguente:
- invito scritto della persona residente in Svizzera, con copia del passaporto svizzero o del permesso per stranieri;
- conferma della relazione firmata da entrambi i partner, in forma di lettera o documento scansionato;
- documenti che comprovano una relazione di coppia duratura (p. es. corrispondenza postale o elettronica, media sociali, fatture telefoniche, biglietti d’aereo, fotografie); e
- documenti (p. es. copia del passaporto con timbri di entrata e uscita) che comprovano almeno una visita o un incontro personale in Svizzera o all’estero precedente all’adozione delle restrizioni d’entrata.
Le persone soggette all’obbligo del visto devono presentare i documenti giustificativi nel quadro della procedura per il visto.
Le persone non soggette all’obbligo del visto devono presentare i documenti giustificativi all’autorità di controllo al confine. Le rappresentanze svizzere all’estero possono rilasciare gratuitamente gli attestati per l’entrata, se senza tale attestato il viaggio in Svizzera non è possibile.
Per i voli a destinazione della Svizzera va tenuto conto di quanto segue: se sono adempite le condizioni per un caso di rigore e lo si può rendere verosimile con i documenti del caso, è possibile entrare in Svizzera, purché siano adempite anche le condizioni d’entrata ordinarie. Tuttavia, le compagnie aeree decidono per proprio conto se e a quali condizioni trasportare un passeggero.
Si raccomanda vivamente di entrare in Svizzera direttamente (volo diretto). L’attestato non garantisce il transito attraverso un altro Stato. In tal caso si applicano le disposizioni sull’entrata e il transito dello Stato in questione.
Attenzione:
Tutte le eccezioni al divieto d'entrata per combattere l'epidemia del Covid-19 richiedono il rispetto delle regolari condizioni d'ingresso previste dalla legge sugli stranieri. Nel caso di una visita di breve durata, viene quindi sempre e indipendentemente dalla pandemia, verificato se è possibile lasciare il paese a tempo debito. Se si deve presumere che ciò non sia il caso, l'entrata verrà rifiutata. La condizione del tempestivo rientro viene esaminato individualmente.
I viaggi al di fuori dello spazio Schengen sono attualmente possibili solo a condizioni più difficili del solito. Spesso mancano collegamenti aerei commerciali e regolari. Inoltre molti Stati limitano l'ingresso e il ritorno anche per i propri cittadini. Pertanto, un rientro tempestivo dopo un soggiorno di al massimo tre mesi non è garantito per queste persone. In alcuni casi è richiesto un permesso ufficiale delle autorità anche per il ritorno nel paese d'origine.
Le domanda per un titolo di soggiorno per i conviventi di cittadini svizzeri o di stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio sono trattate dalle autorità cantonali della migrazione. Ciò vale anche per le domande relative alla preparazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica.
Chi è domiciliato in Svizzera può ancora recarsi all’estero e poi rientrare in Svizzera?
Per informazioni sulle disposizioni d’entrata di altri Stati, vanno contattate le competenti autorità estere. La Svizzera non impedisce a nessuno di uscire dal nostro Paese. Tuttavia, chi intende rientrare in Svizzera deve presentare i seguenti documenti:
- una carta d’identità o un passaporto svizzeri
- se è straniero, uno dei documenti elencati alla domanda «A chi non si applica il divieto di entrare in Svizzera?»
Le persone che entrano o ritornano in Svizzera da determinati Paesi o regioni possono essere soggette a un obbligo di quarantena. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP):
www.ufsp.admin.ch
Secondo la legge sulle epidemie, chi viola un obbligo di quarantena commette una contravvenzione, punibile con una multa fino a 10 000 franchi.
È ancora possibile transitare per la Svizzera?
Per il transito attraverso la Svizzera si applica quanto segue:
Transito in provenienza da uno Stato Schengen in direzione di un altro Stato Schengen
Tutte le persone che soggiornano legalmente nello spazio Schengen possono in linea di massima entrare in Svizzera da uno Stato Schengen per recarsi in un altro Stato Schengen.
Transito in provenienza da uno Stato Schengen in direzione di un Paese terzo
Tutte le persone che soggiornano legalmente nello spazio Schengen possono in linea di massima entrare in Svizzera da uno Stato Schengen per recarsi in un Paese terzo.
Transito in direzione di uno Stato Schengen in provenienza da un Paese terzo che figura nell’elenco dei Paesi a rischio della SEM
L’entrata in Svizzera da un Paese a rischio per recarsi in uno Stato Schengen non è possibile per i soggiorni di breve durata fino a 90 giorni ed esenti da permesso. I cittadini di Paesi terzi con un titolo di soggiorno o un visto nazionale D del Paese di destinazione nello spazio Schengen possono transitare attraverso la Svizzera. Se nel caso specifico il Paese di destinazione nello spazio Schengen dovesse avere autorizzato l’entrata per un soggiorno fino a 90 giorni, l’interessato deve entrare dallo spazio Schengen recandosi direttamente nello Stato in questione.
Nota: i viaggiatori provenienti dal Regno Unito o dal Sudafrica sono attualmente soggetti a un divieto d’entrata.
Ulteriori informazioni su questo divieto d’entrata concernente il Regno Unito e il Sudafrica
Transito in direzione di uno Stato Schengen in provenienza da un Paese terzo che non figura nell’elenco dei Paesi a rischio della SEM
L’entrata in Svizzera da un Paese terzo che non figura nell’elenco dei Paesi a rischio per recarsi in uno Stato Schengen equivale all’entrata in Svizzera. Si applicano le condizioni d’entrata ordinarie.
Transito in direzione di un Paese terzo in provenienza da un altro Paese terzo che figura nell’elenco dei Paesi a rischio della SEM
Non è possibile entrare in Svizzera da un Paese terzo che figura nell’elenco dei Paesi a rischio per recarsi in un altro Paese al di fuori dello spazio Schengen. È per contro possibile un transito aeroportuale agli aeroporti di Zurigo e Ginevra; va verificato se occorre un visto di transito. In tal caso non avviene l’entrata effettiva in Svizzera e il passeggero rimane nella zona di transito dell’aeroporto.
Obbligo del visto di transito: Prescrizioni documenti di viaggio e visti a prescindere dalla nazionalità (PDF, 179 kB, 31.12.2020)
Nota: i viaggiatori provenienti dal Regno Unito o dal Sudafrica sono attualmente soggetti a un divieto d’entrata.
Ulteriori informazioni su questo divieto d’entrata concernente il Regno Unito e il Sudafrica
Transito in direzione di un Paese terzo in provenienza da un altro Paese terzo che non figura nell’elenco dei Paesi a rischio della SEM
L’entrata in Svizzera da un Paese terzo che non figura nell’elenco dei Paesi a rischio per recarsi in un altro Paese al di fuori dello spazio Schengen è possibile alle condizioni di entrata e di transito ordinarie (va verificato se occorre un visto di transito).
In caso di viaggi aerei, va ricordato che le compagnie aeree decidono per proprio conto se e a quali condizioni trasportare un passeggero. Le autorità svizzere non possono influire su queste decisioni. Si consiglia al riguardo di informarsi in anticipo presso la compagnia aerea interessata in merito alle condizioni di trasporto.
Partenze internazionali
Si veda anche il capitolo «Uscita e transito»
Le persone che, in seguito all’annullamento di un volo, non sono più in grado di lasciare lo spazio Schengen prima della scadenza del loro visto, devono rivolgersi alla competente autorità in materia di migrazione del Cantone di soggiorno.
Elenco degli indirizzi:
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Transito Svizzera
Si veda anche il capitolo «Uscita e transito»
È possibile fare scalo in uno degli aeroporti svizzeri, purché non venga lasciata la zona di transito internazionale dell'aeroporto e si possa dimostrare di poter proseguire il viaggio verso il paese di destinazione.
Le persone che, a causa della situazione vigente, non possono proseguire il loro volo e si trovano nella zona internazionale di transito di un aeroporto, devono rivolgersi direttamente alle autorità competenti per il controllo al confine in loco.
A una persona soggetta all’obbligo del visto che deve lasciare la zona di transito internazionale nell’attesa di poter proseguire il suo volo o che non può tornare al suo domicilio per via aerea ed è costretta a farlo via terra, alla frontiera può essere rilasciato un visto Schengen valido per 15 giorni alle seguenti condizioni speciali:
- sono accettati anche documenti di viaggio validi meno di tre mesi;
- non è necessaria un’assicurazione sanitaria di viaggio;
- i cittadini che sottostanno all’obbligo di consultazione Schengen ricevono un visto con validità limitata alla Svizzera (C‑VTL);
- il rilascio del visto è gratuito.
Alle persone non soggette all’obbligo del visto è concessa l’entrata nello spazio Schengen, a condizione che non vi siano divieti d’entrata. Tali persone devono annunciarsi entro 15 giorni presso la competente autorità cantonale della migrazione del loro luogo di dimora.
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Entrate internazionali
Si veda anche il capitolo «Entrata»
Le persone munite di un visto che, a causa del divieto d’entrata, non possono entrare in Svizzera e nello spazio Schengen e il cui visto pertanto scade inutilizzato, sono invitate a contattare la competente rappresentanza svizzera.
Rappresentanze svizzere all’estero
Le persone che entrano o ritornano in Svizzera da determinati Paesi o regioni possono essere soggette a un obbligo di quarantena. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP):
www.ufsp.admin.ch
Secondo la legge sulle epidemie, chi viola un obbligo di quarantena commette una contravvenzione, punibile con una multa fino a 10 000 franchi.
Cosa s’intende per ricongiungimento familiare?
Il ricongiungimento familiare implica il domicilio permanente di un membro della famiglia in Svizzera; non significa fare visite o vacanze di famiglia in Svizzera.
Ricongiungimento familiare con cittadini svizzeri
Il ricongiungimento familiare con il coniuge o il partner registrato svizzero o con un genitore svizzero rientra nella competenza dell’autorità della migrazione del Cantone di domicilio.
Per maggiori informazioni consultare le
Istruzioni LStrI della SEM (n. 6.2 segg.) (PDF, 3 MB, 01.01.2021)
Ricongiungimento familiare con cittadini dell’UE/AELS
Il ricongiungimento familiare con cittadini dell’UE/AELS titolari di un permesso di soggiorno svizzero L, B e C rientra nella competenza dell’autorità della migrazione del Cantone di domicilio.
I cittadini dell’UE/AELS possono farsi raggiungere dai figli e dal coniuge o dal partner registrato, nonché dai figli del coniuge o del partner registrato se minori di 21 anni o a carico. I cittadini dell’UE/AELS e i loro coniugi possono farsi raggiungere anche da parenti in linea ascendente (genitori, nonni). Gli studenti provenienti da Stati UE/AELS possono farsi raggiungere dal coniuge o dal partner registrato e dai figli a carico.
Il ricongiungimento familiare presuppone la disponibilità di un alloggio adeguato; i lavoratori indipendenti e le persone che non esercitano un’attività lucrativa devono inoltre disporre dei fondi necessari al mantenimento della famiglia.
Eventuali domande vanno rivolte direttamente alla competente autorità della migrazione del Cantone di domicilio.
Per maggiori informazioni consultare il
Promemoria Ricongiungimento familiare UE/AELS (PDF, 257 kB, 28.08.2017)
Ricongiungimento familiare con cittadini di Stati terzi
Le domande per il ricongiungimento familiare con cittadini di Stati terzi domiciliati in Svizzera rientrano nella competenza delle autorità della migrazione del Cantone di domicilio. L’ammissione di cittadini di Stati terzi per soggiorni sottostanti a permesso è retta dalle disposizioni ordinarie della LStrI[1] e dell’OASA[2]. I cittadini di Paesi terzi possono farsi raggiungere dal coniuge o partner registrato straniero e dai figli minorenni non sposati.
Eventuali domande vanno rivolte direttamente alla competente autorità della migrazione del Cantone di domicilio:
Autorità cantonali della migrazione
Per maggiori informazioni consultare le
Istruzioni LStrI della SEM (n. 6.4 segg.) (PDF, 3 MB, 01.01.2021)
______
[1] LStrI = Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
[2] OASA = Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa
Come chiedere il ricongiungimento familiare?
La domanda di ricongiungimento familiare va presentata all’autorità cantonale della migrazione. In linea di massima, i cittadini di un Paese terzo che intendono raggiungere un congiunto in Svizzera devono presentare la domanda per il ricongiungimento familiare alla rappresentanza svizzera all’estero competente per il luogo di domicilio, che poi la inoltrerà per disbrigo alla competente autorità cantonale della migrazione. Se provengono da un Paese a rischio, i familiari che intendono raggiungere i loro congiunti devono disporre di un titolo di viaggio, nonché di un’assicurazione del permesso di soggiorno o di un’autorizzazione all’entrata corredata da un visto rilasciato dalla Svizzera. L’assicurazione del permesso di soggiorno e il permesso d’entrata sono rilasciati dall’autorità cantonale della migrazione. Il visto è rilasciato dalla rappresentanza svizzera all’estero. Per il rilascio del visto, la rappresentanza necessita del consenso della competente autorità cantonale (ufficio della migrazione).
Posso entrare in Svizzera per la preparazione del matrimonio?
Le autorità cantonali della migrazione sono competenti per le domande per un soggiorno di breve durata di persone che intendono contrarre un matrimonio o un’unione domestica registrata con cittadini svizzeri o con cittadini stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio in Svizzera. Questo vale anche per le domande di coppie omosessuali in vista della registrazione dell’unione domestica. In linea di massima, i cittadini di Paesi terzi presentano la domanda alla rappresentanza svizzera all’estero competente per il loro luogo di domicilio all’estero.
Autorità cantonali della migrazione
Rappresentanze svizzere all’estero
Attenzione
Segnaliamo che le direttive e le restrizioni delle autorità locali all’estero variano in funzione della situazione epidemiologica in loco. I tempi di attesa per ottenere un appuntamento sono piuttosto lunghi. Per conoscere le restrizioni nei vari Paesi e i servizi offerti, conviene consultare le informazioni della competente rappresentanza svizzera all'estero. In caso di emergenza è consigliato rivolgersi alla rappresentanza svizzera all'estero competente per il proprio luogo di soggiorno.
Quali regole si applicano ai beneficiari della libera circolazione dell’UE/AELS e del Regno Unito?
Per i cittadini UE/AELS/UK, per i loro familiari a prescindere dalla cittadinanza e per i fornitori transfrontalieri di servizi che possono far valere l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), fanno stato le condizioni dell’ALC e le ordinarie disposizioni di applicazione. Non ci sono restrizioni all’entrata e all’ammissione legate al coronavirus.
I cittadini del Regno Unito beneficiano della libera circolazione delle persone soltanto fino al 31 dicembre 2020.
Nota: i viaggiatori provenienti dal Regno Unito o dal Sudafrica sono attualmente soggetti a un divieto d’entrata.
Ulteriori informazioni su questo divieto d’entrata concernente il Regno Unito e il Sudafrica
Regole per cittadini del Regno Unito (Brexit)
Quali regole si applicano ai cittadini UK fino al 31 dicembre 2020?
Fino al 31 dicembre 2020 tutti i cittadini britannici sono considerati come beneficiari della libera circolazione delle persone.
Nota: i viaggiatori provenienti dal Regno Unito o dal Sudafrica sono attualmente soggetti a un divieto d’entrata.
Ulteriori informazioni su questo divieto d’entrata concernente il Regno Unito e il Sudafrica
Quali regole si applicano ai cittadini UK dal 1° gennaio 2021?
Dal 1° gennaio 2021 i cittadini britannici che in precedenza non hanno acquisito diritti derivanti dall’ALC non sono più equiparati ai beneficiari della libera circolazione delle persone.
Dal 1° gennaio 2021 continuano a beneficiare della libera circolazione delle persone unicamente i cittadini britannici che entro il 31 dicembre 2020 hanno ottenuto un titolo di soggiorno o un diritto in qualità di frontaliere in virtù dell’ALC.
I diritti acquisiti devono essere dimostrati sulla base di un titolo di soggiorno o di un permesso per frontalieri. Chi ancora non dispone di un titolo o permesso corrispondente può dimostrare i propri diritti acquisiti presentando documenti adeguati, come per esempio un contratto di lavoro o di affitto stipulato prima del 31 dicembre 2020, una conferma della notifica di arrivo nel Comune di residenza in Svizzera o una conferma dell’avvenuta presentazione di una richiesta del pertinente titolo o permesso di soggiorno.
I prestatori di servizi provenienti dal Regno Unito possono continuare a notificarsi tramite procedura online per prestazioni fino a 90 giorni per anno civile. Maggiori informazioni sono reperibili nelle FAQ Brexit «Prestatori di servizi UK». Dal 1° gennaio 2021 queste persone necessitano, per entrare in Svizzera, di una conferma dell’avvenuta notifica online.
I cittadini britannici privi di diritti acquisiti che desiderano entrare in Svizzera a partire dal 1° gennaio 2021 sono equiparati ai cittadini di Paese terzo, pertanto non beneficiano più della libera circolazione delle persone e non possono più entrare in veste di turisti. Si veda la domanda «A chi si applica il divieto di entrare in Svizzera?» in «Entrata».
Persone provenienti da Stati terzi possono entrare in Svizzera per svolgervi un’attività lucrativa?
Le competenti autorità cantonali trattano le domande per i lavoratori provenienti da Stati terzi. Approvano le domande se sono soddisfatte le condizioni previste dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione. Nel caso di soggiorni per un’attività lucrativa di una durata non superiore a quattro mesi le competenti autorità cantonali verificano che la partenza sia garantita.
Pertanto i lavoratori provenienti da Stati terzi possono entrare in Svizzera se dispongono di un’autorizzazione per un’attività lucrativa e di un permesso d’entrata o dell’assicurazione di un permesso di soggiorno.
I cittadini di Stati terzi possono entrare in Svizzera per seguire una formazione o una formazione continua?
In linea di principio non è ammessa l’entrata per seguire una formazione o una formazione continua di durata inferiore a 90 giorni. Gli scolari e gli studenti provenienti da Paesi terzi possono essere ammessi per formazioni (continue) della durata di più di 90 giorni nella misura in cui soddisfano i requisiti ordinari.
Si veda l’articolo 27 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
e il n. 5.1 delle Istruzioni Settore stranieri SEM.
Per l’entrata hanno bisogno di un’assicurazione del permesso di dimora o di un’autorizzazione all’entrata corredata da un visto rilasciato dalla Svizzera.
Per entrare in Svizzera, i cittadini di Paesi terzi presentano una domanda alla rappresentanza svizzera all’estero competente per il loro luogo di domicilio. La domanda è quindi trasmessa all’autorità cantonale della migrazione competente per la sede di studi, che esamina il rilascio di un permesso di soggiorno per studi. Per domande in merito alla certificazione delle conoscenze linguistiche, rimandiamo alle
direttive SEM attuazione dell’ordinanza 3 COVID-19. (PDF, 372 kB, 16.12.2020)
Si applicano le nuove misure del Consiglio federale del 28 ottobre 2020 per il settore della formazione in Svizzera.
Autorità cantonali della migrazione
Rappresentanze svizzere all’estero
Attenzione
Segnaliamo che le direttive e le restrizioni delle autorità locali all’estero variano in funzione della situazione epidemiologica in loco. I tempi di attesa per ottenere un appuntamento sono piuttosto lunghi. Per conoscere le restrizioni nei vari Paesi e i servizi offerti, conviene consultare le informazioni della competente rappresentanza svizzera all’estero. In caso di emergenza è consigliato rivolgersi alla rappresentanza svizzera all’estero competente per il proprio luogo di soggiorno.
Perché la Svizzera ha bloccato il rilascio dei visti?
All’inizio della pandemia il Consiglio federale ha deciso che tutti i viaggi non strettamente necessari andavano sospesi al fine di frenare la diffusione del virus. Anche il blocco del rilascio dei visti perseguiva questo obiettivo. Parallelamente alla revoca graduale delle restrizioni d’entrata in considerazione delle raccomandazioni dell’UE nei confronti dei singoli Stati terzi, la Svizzera riprende anche il rilascio dei visti.
Quali restrizioni al rilascio dei visti continuano a essere applicate?
Per ora il blocco dei visti C rimane in linea di principio valido. Attualmente non è nemmeno possibile chiedere un visto per viaggi previsti più in là nel tempo, a meno che non siano di nuovo possibili in seguito agli allentamenti vigenti.
Il DFAE (Direzione consolare) decide autonomamente in merito alla portata dei servizi proposti tenendo conto delle condizioni in loco per le rappresentanze all’estero.
Si deciderà in un secondo tempo in merito a ulteriori allentamenti delle restrizioni d’entrata e delle disposizioni in materia di visti nei confronti di altri Stati terzi.
A quali persone si applica tuttora il blocco dei visti?
Il blocco dei visti si applica tuttora agli stranieri provenienti da un Paese o da una regione a rischio che desiderano entrare in Svizzera per un soggiorno esente da autorizzazione e non beneficiano della libera circolazione o non rientrano in alcuna delle categorie derogatorie dell’ordinanza 3 COVID-19.
Dal 6 luglio 2020 sono eccettuati dal blocco dei visti in particolare i lavoratori provenienti da Paesi terzi soggetti all’obbligo di visto. Per queste persone possono essere nuovamente inoltrate e trattate domande d’entrata. Per il rilascio del visto occorrono un permesso per esercitare un’attività lucrativa e un’autorizzazione all’entrata.
Tutti i beneficiari della libera circolazione e tutti i famigliari di cittadini stranieri titolari di un permesso di domicilio, di dimora e di soggiorno di breve durata nonché delle persone ammesse provvisoriamente possono chiedere il rilascio di un visto nel quadro del ricongiungimento familiare. Si applica la procedura ordinaria, ossia le relative domande vanno in linea di massima trasmesse alla competente rappresentanza all’estero, che provvede a trattare quelle per soggiorni inferiori a 90 giorni, mentre quelle per soggiorni superiori a 90 giorni o per attività lucrativa sono trattate dall’ufficio cantonale della migrazione.
Nei casi di rigore, sono ancora previste deroghe per soggiorni di breve durata. Per la relativa richiesta di un visto occorre contattare la competente rappresentanza svizzera.
Autorità cantonali della migrazione
Rappresentanze svizzere all’estero
Attenzione
Segnaliamo che le direttive e le restrizioni delle autorità locali all’estero variano in funzione della situazione epidemiologica in loco. I tempi di attesa per ottenere un appuntamento sono piuttosto lunghi. Per conoscere le restrizioni nei vari Paesi e i servizi offerti, conviene consultare le informazioni della competente rappresentanza svizzera all'estero. In caso di emergenza è consigliato rivolgersi alla rappresentanza svizzera all'estero competente per il proprio luogo di soggiorno.
Come deve procedere chi dispone di un’autorizzazione al rilascio del visto (permesso d’entrata), di un’assicurazione del permesso di soggiorno o di un visto rilasciato dalla Svizzera per esercitare un’attività lucrativa, inutilizzati a causa del coronavirus e ora scaduti?
Non occorre presentare una nuova domanda per un permesso di lavoro; il datore di lavoro deve comunque rivolgersi alla competente autorità cantonale della migrazione per far aggiornare il permesso d’entrata oppure ottenere l’assicurazione del permesso di soggiorno.
Come procedere se non è o non è stato possibile lasciare tempestivamente lo spazio Schengen a causa del coronavirus?
È necessario rivolgersi alle autorità cantonali della migrazione se non è stato possibile lasciare per tempo lo spazio Schengen. Una volta scaduto il visto o dopo la scadenza della durata massima possibile del soggiorno, i giorni di permanenza sono conteggiati per un soggiorno successivo. Una nuova entrata nel quadro di un soggiorno esente da permesso è possibile soltanto dopo un’interruzione di almeno 90 giorni.
I tempi di attesa nel caso di domande telefoniche sono molto lunghi. Si raccomanda pertanto di inviare le domande per mail a corona@sem.admin.ch.
Si prega di chiamare la helpline SEM solo in casi di emergenza: +41 58 465 77 60
Rafforziamo costantemente il team della helpline e ringraziamo per la comprensione.
Per domande sull’obbligo di quarantena all’entrata o al ritorno in Svizzera, rivolgersi all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP):
www.ufsp.admin.ch
Helpline UFSP: +41 58 464 44 88 (dalle ore 6:00 alle 23:00).
Secondo la legge sulle epidemie, chi viola un obbligo di quarantena commette una contravvenzione, punibile con una multa fino a 10 000 franchi.
Documentazione
-
Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19)
(Ordinanza 3 COVID-19; RS 818.101.24)
-
Istruzione SEM (versione del 16 dicembre 2020) (PDF, 372 kB, 16.12.2020)
Attuazione dell’ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 3 COVID-19) – procedure per l’entrata e l’uscita dalla Svizzera
Ultima modifica 24.12.2020