Partenza «volontaria» o irregolarità
Se una domanda d’asilo è oggetto di una decisione negativa e non vi sono ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, la persona in questione è invitata a partire volontariamente. Da questo momento, se decide di rimanere in Svizzera, potrà ricevere soltanto il soccorso d’emergenza. Il sistema del soccorso d’emergenza è stato concepito come misura deterrente. Ciononostante, sono in molti a non partire volontariamente e a trattenersi invece a lungo nelle strutture di emergenza oppure a vivere nell’irregolarità. Le autorità e la politica svizzera in materia di asilo si trovano quindi a fare i conti con un numero crescente di richiedenti l’asilo divenuti immigrati clandestini.
Consulenza e aiuto al ritorno
La partenza volontaria viene incoraggiata attraverso una consulenza, un aiuto finanziario individuale al ritorno ed eventualmente attraverso un aiuto materiale supplementare per un progetto di integrazione nel paese di origine. Nei centri federali la consulenza è garantita dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM); nei Cantoni, dai consultori cantonali per il ritorno.
La Commissione propone di rafforzare gli strumenti dell’aiuto al ritorno e della consulenza sulle possibilità di successo e sul ritorno al paese d’origine. Ritiene inoltre che le partenze volontarie potrebbero essere incoraggiate ulteriormente attraverso mirate opportunità di lavoro in Svizzera attraverso le quali le persone in questione possano acquisire ulteriori competenze.
Misure coercitive
In occasione della votazione del 1994, il 73 per cento della popolazione ha votato a favore dell’introduzione di misure coercitive nella legislazione in materia di stranieri. Queste misure sono state ulteriormente inasprite nel 2005, nel quadro della cosiddetta «Lex Blocher», quando è stata rivista parzialmente la legge sull’asilo. Queste prevedono che l’autorità cantonale possa eseguire in modo coatto l’allontanamento di una persona che rifiuta di partire volontariamente. A tal fine, chiunque non disponga di uno statuto di soggiorno legale può essere incarcerato in vista del rinvio forzato. Si tratta di una carcerazione amministrativa – non giustificata sotto il profilo del diritto penale – che dev’essere effettuata in centri separati da quelli in cui si trovano le persone oggetto di una procedura penale.
In Svizzera, la durata massima della carcerazione in vista del rinvio forzato è stata ridotta da 24 a 18 mesi per conformità con la direttiva europea sul rimpatrio, che il nostro paese è tenuto a rispettare. In altri paesi europei, tale durata è decisamente più breve. Se, durante il periodo di carcerazione, non è possibile eseguire l’allontanamento, la persona incarcerata dev’essere rilasciata. Particolarmente controversa è la forma particolare della carcerazione cautelativa. Questo provvedimento, concepito per costringere la persona a collaborare, è infatti percepito come una carcerazione coercitiva e, in quanto tale, criticato.
L’attuale sistema dell’allontanamento prevede quattro livelli di esecuzione: nel primo livello la persona incarcerata può acconsentire alla partenza autonoma con un volo di linea. L’ultimo livello, e di gran lunga più controverso, è quello del rimpatrio forzato con un volo speciale nel quale la persona viene immobilizzata. La CFM avanza preoccupazioni etiche su questa misura e raccomanda di ricorrere ad altre modalità d’esecuzione dei rimpatri. Come previsto nella direttiva europea sul rimpatrio, i voli speciali devono essere scortati e sorvegliati. In seguito al rifiuto, da parte di diverse organizzazioni non governative, di farsi carico di questo compito impegnativo ed eticamente delicato, la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) ha deciso di occuparsi del monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri. La CFM è rappresentata in un forum della CNPT.
In molti casi non è possibile procedere all’esecuzione dell’allontanamento, perché il paese d’origine delle persone interessate vieta il rimpatrio ai richiedenti l’asilo la cui partenza dal paese ospite non è volontaria. Per questo motivo, la Svizzera cerca di concludere accordi di rimpatrio con i paesi d’origine dei richiedenti l’asilo oppure in parte anche partenariati in materia di migrazioni.
Documentazione
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Wegweisen. Ausschaffen. Ein Grundlagenbericht zu den ausländerrechtlichen Folgen der Straffälligkeit (PDF, 1 MB, 29.10.2010)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
- Schutz für Vertriebene. Konzepte, Herausforderungen und neue Wege (PDF, 2 MB, 07.05.2015)
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Protection des migrants forcés. Etat des lieux des concepts, défis et nouvelles pistes (PDF, 2 MB, 07.05.2015)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Persone escluse dal sistema dell’asilo: storie di vita, vie d’uscita, prospettive:
- Pubblicazione della CFM (PDF, 1 MB, 17.12.2019)
- Raccomandazioni della CFM (PDF, 389 kB, 04.11.2019)
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Studie der EKM und KEK-Beratung (PDF, 4 MB, 29.11.2019)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Link
- Staatssekretariat für Migration: Handbuch Asyl und Rückkehr
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Secrétariat d’Etat aux migrations: Manuel Asile et retour
(Questo documento non è disponibile in italiano)
- Segreteria di Stato della migrazione: Ritorno e aiuto al ritorno
- Internationale Organisation für Migration IOM – Bern
- Youproject: Erfolgreiche Rückkehrprojekte
Ultima modifica 24.06.2024