Il 16 dicembre 2016 l’Assemblea federale ha adottato la modifica della legge federale sugli stranieri (LStr) volta a migliorare l’integrazione. L’attuazione della modifica di legge è suddivisa in due pacchetti: il primo è già entrato in vigore il 1° gennaio 2018; il secondo entrerà in vigore il 1° gennaio 2019 e comporterà la modifica del titolo della LStr in "Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione" (LStrI).
Risultati della consultazione
La consultazione, iniziata a dicembre 2017, si è conclusa a marzo 2018. La maggioranza dei Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) e la maggioranza dei partiti che hanno partecipato alla consultazione approvano il progetto, che raccoglie anche il consenso delle associazioni mantello nazionali dell’economia e dell’Unione delle città svizzere. Il progetto suscita invece i pareri contrastanti delle restanti cerchie interessate: alcuni esprimono commenti positivi, mentre altri lo rifiutano, in parte o in toto. Viene criticato, ad esempio, l’aumento delle spese per i Cantoni legato alle disposizioni d’esecuzione proposte.
Promozione dell’accesso a un’attività lucrativa
Dal 1°gennaio 2019, rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente potranno intraprendere un’attività lucrativa previa notifica alle autorità preposte al mercato del lavoro. Ciò permette di facilitare l’accesso a un’attività lucrativa e di sgravare il datore di lavoro; comporta perciò un incentivo per il potenziale di forza lavoro del Paese e una diminuzione delle spese per l’aiuto sociale.
Nelle ordinanze sono stati inoltre fissati i criteri d’integrazione di cui si tiene conto nelle decisioni inerenti al diritto degli stranieri. Ad esempio, sono state determinate le competenze linguistiche necessarie ai fini del rilascio e della proroga di un permesso: maggiori sono i diritti legati allo status di soggiorno, più elevate sono le competenze richieste.
Sono state concretizzate anche le misure decise dal Parlamento per gli stranieri che non mostrano volontà di contribuire alla propria integrazione. Per mostrare agli interessati i requisiti che sono chiamati a rispettare, le competenti autorità di migrazione possono vincolare il permesso di soggiorno a un accordo d’integrazione, il cui rispetto sarà obbligatorio e il cui inadempimento può essere soggetto a sanzione. Se i criteri d’integrazione non vengono soddisfatti, il permesso di domicilio (permesso C) può essere commutato in uno di dimora (permesso B).
Documentazione
- Rapporto sui risultati della consultazione (PDF, 574 kB, 13.07.2020)
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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA). Modifica del 15 agosto 2018
(RU 2018 3173; entra in vigore il 1° gennaio 2019)
- Rapporto esplicativo OASA (PDF, 525 kB, 13.07.2020)
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Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS) del 15 agosto 2018
(RU 2018 3189; entra in vigore il 1° gennaio 2019)
- Rapporto esplicativo OIntS (PDF, 393 kB, 13.07.2020)
Ultima modifica 15.08.2018
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