Conoscenze sufficienti sull’identità della controparte costituiscono un presupposto essenziale per lo svolgimento di transazioni. Per questo motivo lo Stato rilascia mezzi d’identificazione come il passaporto svizzero, la carta d’identità e la carta di soggiorno. Nel mondo digitale attuale, l’identificazione ha luogo autonomamente per quasi ogni singolo sistema, il che genera ingenti costi. Mezzi d’identificazione elettronica (eID) ampiamente accettati e utilizzabili consentirebbero di strutturare ed effettuare transazioni commerciali e amministrative in Internet con maggiore efficienza. Questo è l’obiettivo dell’avamprogetto del Consiglio federale.
Ripartizione dei compiti tra Stato e mercato
L’avamprogetto del Consiglio federale si fonda sulla ripartizione dei compiti tra Stato e mercato. Concretamente, un servizio federale di riconoscimento potrà autorizzare i fornitori idonei di servizi identitari privati o pubblici a rilasciare mezzi d’identificazione elettronica riconosciuti a livello statale. Potranno essere riconosciuti anche sistemi già esistenti o in costruzione, come quelli progettati dalla Posta, dalle FFS, da Swisscom o da numerose banche.
Requisiti di sicurezza e protezione dei dati
Il livello di sicurezza richiesto ad esempio per il rilascio o l’utilizzo dell’eID dipende dal tipo di transazione. L’avamprogetto prevede pertanto tre differenti livelli di sicurezza: basso, significativo ed elevato. Spetta al singolo gestore di servizi in rete stabilire il livello di sicurezza necessario per le sue applicazioni. Il livello necessario per i servizi delle autorità (e-government) va stabilito nelle basi legali relative al corrispondente utilizzo. Il servizio competente per il rilascio deve verificare regolarmente che i fornitori di servizi identitari rispettino i processi e gli standard tecnici prescritti. Se l’esito della verifica è positivo può rilasciare o prorogare il riconoscimento.
L’avamprogetto prevede inoltre che un altro servizio, pure gestito dalla Confederazione, trasmetta ai fornitori di servizi identitari riconosciuti i necessari dati d’identificazione personale tratti dalle banche dati rilevanti della Confederazione. La prima trasmissione dei dati esige il consenso esplicito del titolare dell’eID. I fornitori di servizi identitari, inoltre, possono utilizzare i dati trasmessi unicamente per fornire servizi d’identificazione.
Finanziamento mediante un emolumento
Secondo l’avamprogetto, i dati saranno trasmessi dietro pagamento di un emolumento volto a finanziare i due nuovi servizi della Confederazione. Il Servizio delle identità elettroniche sarà aggregato al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), analogamente alle banche dati rilevanti; il Servizio di riconoscimento sarà invece aggregato al Dipartimento federale delle finanze (DFF), che già attualmente assume compiti concernenti la sicurezza informatica.
Rilascio unicamente a persone autorizzate
L’avamprogetto dispone che le eID possano essere rilasciate soltanto a due categorie di persone: i cittadini svizzeri titolari di un documento d’identità svizzero e gli stranieri con un permesso di dimora e titolari di una carta di soggiorno valida.
Ultima modifica 22.02.2017
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