La Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica mira a prevenire, combattere e perseguire questo genere di criminalità. Intende inoltre contribuire a eliminare la discriminazione nei confronti della donna e promuovere la parità tra i sessi. Gli Stati aderenti sono in particolare tenuti a perseguire la violenza psichica, fisica e sessuale, lo stalking, il matrimonio forzato, la mutilazione genitale femminile nonché l’aborto e la sterilizzazione forzati. Inoltre le Parti contraenti devono prendere misure preventive, quali programmi di sensibilizzazione, nonché fornire protezione e sostegno alle vittime mettendo loro a disposizione rifugi in numero sufficiente e una consulenza telefonica nazionale. Un gruppo di esperti indipendenti vigilerà sull’attuazione della Convenzione.
Il diritto svizzero dispone già delle basi legali richieste. L’attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione e di protezione delle vittime rientra prevalentemente nelle competenze dei Cantoni, che di regola dispongono già degli strumenti richiesti dalla Convenzione. Al momento si sta esaminando nel dettaglio se l’attuale offerta di consulenze telefoniche vada eventualmente ampliata. Tale questione non preclude comunque in alcun modo l’adesione alla Convenzione.
Ultima modifica 02.12.2016
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