Secondo le nuove disposizioni del CC, a tutela della vittima il giudice potrà in futuro ordinare alla persona violenta di lasciare l’abitazione che condivide con la vittima o di non entrarvi per un determinato periodo di tempo. Questa disposizione offre alla vittima di violenza domestica un’alternativa alla fuga dalla propria abitazione.
I giudici potranno inoltre vietare alla persona violenta di avvicinarsi all’abitazione o alla vittima e di mettersi in contatto con lei. Queste ulteriori misure di protezione da minacce e insidie (cosiddetto "stalking") possono essere adottate indipendentemente dal fatto che tra la vittima e la persona violenta vi sia o vi sia stata una relazione.
La modifica del CC è stata licenziata il 23 giugno 2006 dal Parlamento. Il termine di referendum è trascorso inutilizzato il 12 ottobre. In un punto, la nuova protezione della persona richiede l’emanazione di disposizioni cantonali di esecuzione. I Cantoni devono infatti designare un’autorità che in caso di crisi possa ordinare l’immediata espulsione della persona violenta dall’abitazione comune, e disciplinare la procedura.
Ultima modifica 21.12.2006
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